Legittimo lo scioglimento del matrimonio, anche se celebrato prima della legge sul divorzio.

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La vicenda può sembrare pittoresca o per gli uomini e le donne di poca “fede” apparire una vicenda inverosimile, ma la Cassazione ha giustamente e doverosamente risposto negativamente all’istanza di una donna, oramai 80enne, con granitiche convinzioni religiose, che pretendeva di mettere in discussione la legittimità della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato col suo oramai ex marito in Chiesa (Cassazione, ordinanza 18647/14).

Ha stabilito la Suprema Corte che:«la convinzione religiosa in ordine all’indissolubilità del matrimonio non riguarda la cessazione degli effetti civili, in quanto, con essa, il vincolo religioso non è messo in discussione, venendo a cessare solo gli effetti della trascrizione del matrimonio contratto in forma concordataria nei registri dello stato civile…la legge statale non interferisce con il diritto della persona ad appartenere ad una formazione sociale, né lede la sovranità della Chiesa, che ha competenza esclusiva solo in tema di matrimonio religioso».

In altre parole, l’ anziana signora riteneva che avendo celebrato il matrimonio precedentemente alla legge sul divorzio – i giudici non avevano considerato che «i coniugi avevano celebrato e voluto un matrimonio indissolubile, con la conseguenza che la successiva legge sul divorzio non poteva né doveva interferire con il precedente irrevocabile accordo». In più, aggiunge ancora la donna, è stato così «ingiustificatamente compresso il diritto ad esplicare la propria sfera religiosa mediante il canone dell’indissolubilità del matrimonio» e «leso il diritto a professare la propria fede religiosa, dal momento che il matrimonio come sacramento costituisce atto di culto».

Per la Cassazione, però, è chiaro che non vi sia alcuna interferenza tra la  cessazione degli effetti civili del matrimonio e l’indissolubilità del vincolo religioso e che, pertanto, è fondamentale porre la giusta distinzione  tra «il vincolo religioso» e «la sfera di autodeterminazione ad esso propria e gli effetti civili».

Per queste ragioni il ricorso è stato respinto.

Avv. Claudio Sansò

Coordinatore Nazionale AMI

Presidente AMI Salerno

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