Quando la mancata genitorialità determina un risarcimento del danno

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Dando seguito alla Convenzione di Strasburgo sull’Esercizio dei Diritti dei Minori del 1996, attuata con legge n. 77/2003, alla Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo, ratificata con legge n. 176/1991; all’art. 24 della Carta di Nizza e all’art. 6 del Trattato di Lisbona, Reg. Europeo n. 2201/2003, l’art. 315 bis del codice civile, così come introdotto dalla legge n. 219 del 2012, dispone che “il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa”.
Durante il Congresso dell’AMI del giugno del 2013, fu sollevata, con riferimento alla nuova normativa, disponendola in combinato con gli artt. 2043 e 2059 c.c., la questione relativa alla possibilità di una tutela risarcitoria in seno ai figli vittime di un carente esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori.
Ebbene, con sentenza del Trib. Milano, sez. IX civ., del 16 – 23 luglio 2014 (Pres. Servetti, est. G. Buffone), premesso che, come si legge, la “responsabilità genitoriale” è un “concetto che già in sé richiama il dovere piuttosto che il diritto”, si è rilevato come “il modello di famiglia-istituzione, al quale il codice civile del 1942 era rimasto ancorato, è stato superato da quello di famiglia-comunità, i cui interessi non si pongono su un piano sovraordinato, ma si identificano con quelli solidali dei suoi componenti. Si tratta di un disegno della “nuova famiglia” completato e arricchito dalla l. 219/2012 e dal dlgs 154/2013 che hanno ulteriormente amplificato il “valore” del singolo membro nella comunità familiare”.
Conseguenza logica, in una visione costituzionalmente orientata delle norme in oggetto, di quanto appena osservato è che “La famiglia si configura come sede di autorealizzazione e di crescita, segnata dal reciproco rispetto ed immune da ogni distinzione di ruoli, nell’ambito della quale i singoli componenti conservano le loro essenziali connotazioni e ricevono riconoscimento e tutela, prima ancora che come “membri”, come persone. Ne consegue che il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente dei nucleo familiare assume i connotati di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia, cosi come da parte del terzo, costituisce il presupposto logico della responsabilità civile”.
Ed allora il Tribunale ambrosiano, rimarcando il ruolo fondamentale che ogni genitore riveste nella crescita di ogni bambino e, come logica conseguenza, che l’assenza anche solo di uno dei genitori porta, inevitabilmente alla compromissione di quel quadro familiare protetto sinanche a livello costituzionale, è giunta alla conclusione che “senz’altro il minore ha diritto al risarcimento del danno che abbia patito in conseguenza dell’assenza del genitore. Quanto al danno non patrimoniale, esso involge lo strappo insanabile al tessuto connettivo primario della famiglia, tale essendo la vita di una persona minore di età privata del genitore per volontà unilaterale di quest’ultimo. Si tratta di lesione che, tenuto conto di tutti gli indici già evidenziati, è sicuramente seria e grave (elementi necessari per accordare la tutela risarcitoria ex art. 2059 c.c.: v. Corte cost., sentenza 15 dicembre 2010 n. 355)”.
Il concreto riconoscimento di un risarcimento di quel danno, per certi versi irrimediabile e permanente, caratterizzante per sempre l’esistenza del minore, anche da adulto, è l’indicazione chiara di un percorso giuridico volto alla completa affrancazione dell’essere umano “minore di età” da quell’adulto che se ne voglia assumere la responsabilità genitoriale. Questa, finalmente viene intesa per quella che realmente è, cos’ come prevista dalla normativa convenzionale in ambito internazionale. Un onore, un onere, un privilegio di assoluto valore per chiunque la voglia esercitare.
Con questa mirabile pronuncia appare, ormai del tutto abbandonato, quell’obsoleto principio di “potestà” genitoriale che, anche semanticamente, riconduceva ad un concetto di esercizio di un potere anziché a quello di un dovere nobile e alto.
Sotto un profilo meramente pratico, la pronuncia in esame potrà auspicabilmente essere utile come deterrente per quei genitori che ritengono di poter strumentalizzare i propri figli al fine di far valere le proprie ragioni, più o meno legittime, soprattutto nei procedimenti di separazione e divorzio. Quei figli che, pare opportuno ricordare, sin dal momento del concepimento, sono soggetti di diritti di rango costituzionale e, al di là di ogni tecnicismo, sono essere umani bisognosi di massima tutela, attenzione e senso di responsabilità.

avv. Luca Volpe, Foro di Trani, Resp. giovAMI Lazio, figlio!

Commenti su Quando la mancata genitorialità determina un risarcimento del danno

  1. MACCARRONE SALVATORE

    Condivido in pieno le motivazioni della sentenza in particolare dove sottolinea che anche i genitori sono persone titolari di diritti e nessuno può essere privato del figlio del quale è responsabile in tutti i sensi ed in solido con l’altro genitore a parità di condizioni anche di permanenza.

  2. Enrico Domenis

    I figli “sono essere umani bisognosi di massima tutela, attenzione e senso di responsabilità”, questo vuol dire che i figli debbono trascorrere l’80% del tempo con la madre e solo il 20% col padre? E’ così che il padre puo’ prestare la “massima attenzione” ecc. ecc.?

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