Legittima l’ordinanza di vendita dell’immobile in comunione fra coniugi anche se il debito riguarda uno solo

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Irrilevante la separazione dei beni intervenuta dopo la trascrizione del pignoramento Il giudice può disporre la vendita dell’immobile in comunione legale fra i coniugi anche se il debito è stato contratto da uno solo. Inoltre, è irrilevante che dopo la trascrizione del pignoramento sia intervenuta la separazione dei beni.

Lo ha sancito il Tribunale di Potenza che, con la sentenza n. 662/2013, ha respinto il ricorso di una donna che si opponeva all’ordinanza di vendita dell’immobile in comunione con il marito che non aveva saldato alcuni debiti personali.

I due, dopo la trascrizione del pignoramento, avevano optato per la separazione dei beni che, però, era stata ritenuta irrilevante dal giudice.

In particolare in sentenza è stato chiarito che a differenza di quanto accade nella comunione ordinaria nella quale ben può il pignoramento colpire la quota indivisa, in presenza di una comunione legale tra coniugi oggetto dell’azione esecutiva può essere aggredito solo il singolo bene comune e non la quota indivisa di esso. Occorre, pertanto, in ipotesi di bene ricadente in comunione legale vendere l’intero e soddisfare i creditori del coniuge debitore sulla metà del ricavata. In sede di riparto finale, poi, assegnato ai creditori il valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, il residuo dovrà essere restituito alla comunione legale ovvero all’altro coniuge. La comunione legale per effetto dell’espropriazione forzata, non si scioglie ma si restringe con restituzione alla comunione dell’altra metà.

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