TRIBUNALE DI LATINA: INAUGURATA AULA D’ASCOLTO PER I MINORI

| Inserito da | Categorie: Distretto di Roma

L’art. 12 della Convenzione di New York rappresenta il primo solenne riconoscimento a livello internazionale del diritto del bambino di essere ascoltato in tutti i procedimenti giudiziari o amministrativi che lo riguardano; le precedenti Carte internazionali, ad eccezione di quelle in tema di sottrazione internazionale di minori, non attribuivano grande rilevanza alle opinioni espresse dal minore. Ed ancora la Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 sull’Esercizio dei diritti da parte dei minori, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 77/2003, impone un’ampia partecipazione del minore nei procedimenti familiari che lo vedono coinvolto – in particolare quelli che si riferiscono all’esercizio delle potestà genitoriali – riconoscendogli il diritto di essere informato sulle richieste dei genitori e di essere sempre ascoltato preventivamente.  Sulla scia della normativa sovranazionale, già la legge 154/2006 all’art 155 sexies primo comma prevede che il giudice “disponga” l’audizione del figlio minore che abbia compiuto dodici anni e anche di età inferiore se capace di discernimento ma solo con legge n.219/2012 che ha riformato alcune norme sullo status filiationis, il minore ha un vero e proprio diritto soggettivo ad essere ascoltato, proprio perché il futuro provvedimento di affidamento lo riguarda direttamente (art 315 bis c.c.).

Presso il Tribunale di Latina, grazie anche all’entusiasmo e alla sensibilità di molti avvocati e alla lungimiranza del Pres. Dott. D’Auria, il 17 giugno 2013 verrà inaugurata presso la sede di Via Bruno Buozzi un aula dedicata completamente all’ascolto dei minori.

Resta il problema delle modalità di audizione che devono essere sempre informate ad un’estrema cautela. A tale scopo magistratura e avvocatura hanno stilato dei protocolli che prevedono una serie di comportamenti da seguire da parte del Giudice, delle parti e dei loro difensori nell’effettuare l’ascolto. Il Giudice dovrà spiegare in maniera comprensibile al bambino, quali sono le richieste dei genitori e quali conseguenze scaturiranno dal provvedimento, specificando che l’opinione raccolta sarà presa in considerazione, ma non sarà l’unico elemento sul quale si fonderà la decisione. Ciò al fine di deresponsabilizzare il minore. E’inoltre possibile il così detto “ascolto indiretto”, che prevede la nomina di uno psichiatra infantile il quale deve accertare preventivamente la capacità di discernere del minore e l’assenza di un pregiudizio nella richiesta di un’opinione circa il suo affidamento. L’ascolto indiretto consente al minore di partecipare fattivamente anche alle modalità di visita e ad altre condizioni relative all’affido, e di entrare in rapporto con un terzo estraneo alla controversia che sia in grado di fornire spiegazioni e di prepararlo e guidarlo a fornire la propria opinione.

Questo progetto, ad ogni modo, è sintomo del fatto che qualcosa, seppur lentamente, stia cambiando tra gli addetti ai lavori e il cambiamento parte dalle “piccole” realtà come quelle dei tribunali di provincia.

Avv. Claudia Depalma

Responsabile AMI LATINA

Consiglio direttivo ami lAZIO

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *