Separazione di coniugi indiani in Italia: vige la legge nazionale dei coniugi

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La domanda di separazione personale deve essere respinta se non ricorrano i presupposti prescritti dalla legge nazionale comune dei coniugi. Il Giudice della separazione, che fa gli accertamenti d’ufficio ad applicare la normativa straniera (art. 14 Legge 218/1995), deve respingere la domanda di separazione personale qualora non ricorrano i presupposti prescritti dalla legge nazionale comune dei coniugi (nel caso, l’indiano Hindu Marriage Act del 1955, prevede, quale requisito della separazione, l’abbandono del coniuge per un periodo di almeno due anni immediatamente precedente al deposito della domanda). Lo ha affermato il Tribunale di Reggio Emilia con la sentenza 199/13.

Il caso
Una donna indiana ricorre al Tribunale di Reggio Emilia chiedendo la separazione dal coniuge, anch’egli indiano, con il quale ha contratto matrimonio proprio in India. Secondo la donna è venuta meno la convivenza, dato che il marito è partito per l’India per presunti problemi familiari e, da allora, non ha più dato sue notizie. Comunque sia, aggiunge la donna, la convivenza era già da prima divenuta intollerabile a causa dei comportamenti violenti dell’uomo. Oltre alla dichiarazione della separazione, al Tribunale si chiedeva l’addebito della separazione al marito e la determinazione di un contributo di mantenimento a favore della ricorrente. Il Tribunale, essendo i due cittadini indiani coniugati secondo le disposizioni dell’Hindu Marriage Act, 1955, si trova così a dover affrontare il problema della legge da applicare. L’Hindu Marriage Act non è dissimile dalla separazione giudiziale disciplinata dall’ordinamento italiano, «la quale costituisce presupposto (seppure non indefettibile) del divorzio».Secondo il Tribunale, riprendendo quelle che sono le disposizioni contenute nell’ordinamento indiano, «la desertion del coniuge costituisce un “abbandono consapevole” e, cioè, un volontario ed ingiustificato allontanamento dall’altro/a sposo/a con lo specifico intento di abbandonarlo». La ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che l’allontanamento del marito era avvenuto «senza il suo consenso e senza valida ragione» oppure che, cessate le esigenze nel paese d’origine, «lo stesso aveva trasformato un allontanamento giustificato e concordato in una vera e propria desertion». Ciò che osta alla richiesta pronuncia di separazione è la mancanza di un biennio di desertion nel periodo immediatamente precedente alla presentazione della domanda, come richiede, invece, la disposizione indiana. Ecco perché il Tribunale respinge la domanda di separazione.

Fonte diritto e giustizia

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