Nella quasi totalità dei casi di assegnazione della casa coniugale, il provvedimento viene emesso in favore del genitore affidatario dei figli minori.
Nell’ambito di un giudizio di divorzio, la Corte di Appello di Venezia, ha ritenuto non ineluttabile tale assioma. Difatti, i giudici veneziani, con decreto del 6 marzo 2013, hanno ritenuto che che l’art. 155-quarter c.c. (norma applicata dal tribunale) non implichi alcuna “obbligatorietà, ovvero automatica assegnazione della casa al coniuge presso cui venga collocato il figlio minore” viceversa la norma, spiegano i giudici, “stabilisce solo che il godimento della casa familiare” venga “attribuito tenendo conto prioritariamente dell’interesse dei figli, onde sono ammesse deroghe”.
Si legge ancora nella motivazione, possiede “un significato letterale e logico tale da consentire tranquillamente al giudice di prendere in considerazione anche altri interessi come quelli del coniuge non affidatario il quale, nel caso di specie, era un uomo completamente cieco che utilizzava un cane opportunamente addestrato per l’accompagnamento”. L’allontanamento dell’uomo citato dall’abitazione familiare, peraltro di sua proprietà e nella quale aveva sempre avuto residenza e domicilio, gli avrebbe in altre parole causato “indiscutibili problemi di gestione della rispettiva vita quotidiana”.
Di contro, l’assegnazione della casa all’uomo ha determinato un accrescimento non indifferente dell’assegno di mantenimento che è così slittato da 400 a 1.000 euro.
Avv. Claudio Sansò
Coordinatore AMI NAZIONALE – Presidente AMI Salerno