“Per una giustizia a misura di minore”. Il documento dell’A.I.M.M.F.

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Pubblichiamo l’interessante proposta dell’A.I.M.M.F. (Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia) in merito alla Legge 219/2012.

 

AIMMF–Giustizia-misura-minoredefinitivo

Commenti su “Per una giustizia a misura di minore”. Il documento dell’A.I.M.M.F.

  1. Maccarrone salvatore

    Non sono nelle condizioni per poter giudicare la proposta trattandosi di riorganizzazione tecnica che potrebbe rivelarsi ancora più pesante.
    Sono certo che:
    I tempi della giustizia minorile non sono adeguati alla questione ed il più delle volte determinano danni irreparabili:
    ogni caso è da valutare ed approfondire nella sua singolarità senza utilizzare modelli prestampati;
    Le prime soluzioni al caso potrebbero venire dagli stessi genitori;
    Entrambi i genitori, di fatto, debbono essere messi in condizione di partecipare in egual misura a costi, accudimento e possibilità di costruire un rapporto affettivo con il figlio ferma restando la proporzionalità in base al reddito per la parte economica:
    I costi di mantenimento del minore non debbono essere determinati in base al reddito dei genitori ma in base all’effettivo fabbisogno del minore stabilendo un minimo ed un massimo, entro il quale il giudice deve operare, per fasce d’età del minore determinato sulla base di un’indagine statistica sul costo sostenuto dalle famiglie medie italiane.
    Se entrambi i genitori sono disponibili a tenere il minore, l’accudimento non deve essere considerato un costo ma solo le spese effettive;
    Il costo delle visite in caso di distanza tra genitore và computato nei costi per il minore così come debbono essere conteggiate i costi per i tempi di tenuta del figlio da parte del genitore non collocatario quando sono significativi mensilmente;
    Le decisioni che incidono sul minore oltre la quotidianità vanno previamente concordate tra i genitori, l’assegno come fissato e preferibilmente concordato deve essere versato mensilmente.
    Chi dei genitori trasgredisce o in qualunque modo elude l’accordo deve essere immediatamente e senza indugio sanzionato con diffida prima e poi passando il minore all’altro genitore o con multe o galera in base al danno fatto al medesimo minore ed all’altro genitore anche in termini di difficoltà o di corrosione o impedimento del rapporto affettivo genitori figli.
    Si rammenta che i genitori sono delle persone umane ed a nessuno è permesso di rovinare uno o l’altro in nome dell’interesse del minore perché, chiaramente, non si fa neppure l’interesse di questo ma solo danni a più persone.
    I casi di esclusiva indigenza vanno affrontati con l’aiuto economico dello stato che deve essere rivolto, con gli opportuni accorgimenti, esclusivamente verso il minore.
    psicologi, o altri scienziati o strutture esterne alla famiglia debbono essere richiesti solo in casi di problematiche serie, tipo violenza, o presenza di particolari patologie anche mentali.
    La valutazione del grado di cultura e, se diverso dell’ambiente genitoriale è importante ai fini di stabilire la collocazione del minore. Un bambino, dopo i due anni, può certamente essere collocato indifferentemente presso l’uno o l’altro genitore. Resta ferma la presenza significativa nella sua vita di entrambi i genitori. Eventuali artifici messi in atto da uno dei due genitori, per penalizzare in qualunque modo l’altro, vanno, si ripete, immediatamente e senza indugio puniti. una decisione non urgentissima ma importante per il minore , presa senza concordarla ne fa assumere al genitore che l’ha posta in essere costi, responsabilità e sanzione severa.

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