La sentenza di separazione dei coniugi non è titolo esecutivo ai fini della richiesta del 50% di rimborso per le spese straordinarie dei figli (Tribunale di Latina -ordinanza 23 gennaio 2013).

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La signora X separata con il signor Y, richiedeva, sulla base della sentenza di separazione personale, il rimborso del 50% delle spese straordinarie effettuate per i figli, prima con atto di precetto e poi attuando la procedura esecutiva di pignoramento presso terzi. Sulla scia della sentenza della Corte di Cassazione n.1758 del 28 gennaio 2008, il Tribunale di Latina (nell’ottobre 2012) stabiliva che il provvedimento giudiziario, con cui in sede di separazione personale è fissato  a carico del genitore non affidatario il contributo per spese mediche e scolastiche del figlio minore, non costituisce titolo esecutivo per il rimborso della metà di dette spese. Pertanto, secondo il Tribunale pontino, nell’ipotesi di non attuazione spontanea da parte dell’obbligato, si richiede un ulteriore intervento del giudice volto ad accertare l’avveramento dell’evento futuro e incerto cui è subordinata l’efficacia della condanna. Difatti, “ l’esecuzione forzata può avere luogo solo in base ad un diritto certo, liquido ed esigibile e la sentenza che ordina il pagamento del 50% delle spese straordinarie riconosce un credito che non può considerarsi certo e neppure liquido, ove per “certo” si intende quello la cui esistenza sia certa nella misura ritenuta necessaria e sufficiente dalla legge e per “liquido” si intende determinato nel suo ammontare”.

La signora X, dunque, proponeva reclamo avverso il provvedimento predetto, ma con ordinanza del 23 gennaio 2013, il Tribunale di Latina stabiliva che nonostante il parziale mutamento giurisprudenziale (Cass. 11316/2011), non può ritenersi che la sentenza di separazione abbia valido titolo esecutivo per il rimborso del 50% delle spese straordinarie per i figli minori. Infatti, “la Suprema Corte nel 2011 ha soltanto riconosciuto, rispetto alla posizione più rigorosa sentenza del 2008, (su citata), la non necessità di richiedere sempre e comunque, ad esempio mediante la procedura di ingiunzione, un titolo esecutivo ulteriore rispetto alla sentenza di separazione e divorzio al fine di ottenere coattivamente il pagamento del 50% di talune spese straordinarie, in particolare quelle mediche o scolastiche, qualora debitamente documentate da strutture pubbliche o da altri soggetti”. Nel caso di specie, il Tribunale rigettava, pertanto, il reclamo, perché dalla documentazione prodotta dalla reclamante, solo parte delle spese richieste potevano essere annoverate tra quelle in questione, essendo , per converso, “prevalentemente riferita anche a spese di tipo diverso, ad esempio di carattere ricreativo, voluttuario ovvero riferita a strumenti hardware o elettronici anche di elevato valore, spese per le quali è necessario richiedere un titolo esecutivo, ove non risulti il previo accordo con l’ex coniuge circa l’opportunità di sostenere le stesse per i figli”.

Avv. Claudia Depalma

AMI Sez di Latina

Consiglio direttivo AMI Lazio

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