Gli accordi patrimoniali tra coniugi in vista del divorzio
di Maria Rosaria Basilone ( avvocato, cultore di diritto civile, matrimonialista AMI – Roma)
Il clamore suscitato dalla recente apertura della nostra Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. I, 21.12.2012, n. 23713) verso la realizzazione di accordi patrimoniali tra coniugi da siglare sia prima della celebrazione del matrimonio che in sede di separazione in vista del divorzio, ci riempie di ottimismo nella prospettiva di un possibile adattamento interno dei premarital agreements di matrice anglosassone, molto in voga in America e in alcuni paesi europei, ma fino ad oggi ritenuti del tutto inammissibili nel nostro ordinamento per contrarietà ai principi di ordine pubblico.
Il vuoto normativo che si registra in materia, e che auspichiamo venga colmato al più presto sulla scia dell’innovativo cambiamento di rotta avviato dalla giurisprudenza, si spiega, appunto, in ragione della natura pubblicistica dell’istituto del matrimonio, e del principio di indisponibilità degli status nonché dello stesso assegno di divorzio, la cui natura assistenziale, introdotta dalla legge di riforma n.74/1987, in qualche modo consentiva di giustificare i suddetti accordi solo quando tornassero a vantaggio del coniuge economicamente più debole: «sono nulli per illiceità della causa gli accordi con i quali i coniugi fissano in occasione della loro separazione il regime giuridico del futuro ed eventuale divorzio» ( Cass. civ. 14.6.2000, n. 8109; Cass. civ. 4.6.1992, n.6857).
Ben altra realtà, invece, si riscontra negli Stati Uniti, dove i c.d. prenuntial agreements operano giuridicamente sin dai primi anni ’70 in virtù di un’impostazione liberale dei rapporti di diritto privato e familiare, oggetto di possibile contrattualizzazione e dunque lasciati alla piena disponibilità negoziale dei nubendi.
Ebbene, la Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul particolare caso in cui una moglie si era impegnata contrattualmente, prima della celebrazione del matrimonio, a trasferire al futuro marito la proprietà di un immobile in caso di fallimento del matrimonio, come contropartita alle ingenti spese da lui sostenute per la ristrutturazione di altro immobile, sempre di proprietà della donna, da adibirsi a casa coniugale.
Intervenuta poi la separazione personale dei coniugi, la donna si rifiutò di dare esecuzione al predetto accordo, motivo per cui il marito la citò in giudizio, al fine di ottenere l’esecuzione forzata in forma specifica dello stesso; ma la moglie eccepiva l’illegittimità dell’accordo prematrimoniale perché siglato in violazione dell’art. 160 cod.civ., che sancisce la inderogabilità dei diritti e doveri connessi al vincolo matrimoniale.
La Cassazione, superando la consolidata impostazione in difesa della indisponibiltà dei diritti nascenti dal matrimonio e degli status, e confermando quanto deciso dalla Corte d’Appello investita del caso, decide di riconoscere comunque la legittimità dell’accordo, specificando che se in passato essa aveva dichiarato nulli alcuni accordi prematrimoniali, ciò era accaduto esclusivamente in quanto i medesimi erano apparsi in netto contrasto con i principi di ordine pubblico di “indisponibilità degli status e dello stesso assegno di divorzio”.
In passato, infatti, invocata la disciplina di cui all’art. 160 cod.civ., la giurisprudenza riteneva che le pattuizioni dei coniugi, anteriori o contestuali all’omologazione della separazione, oppure alla pronuncia presidenziale di cui all’art. 708 c.p.c., dovessero, comunque, essere rispettose dei diritti inderogabili (C. 9174/2008; C. 24321/2007; C. 9287/1997; C. 7029/1997). Lo stesso principio, inoltre, veniva affermato in relazione alle successive modificazioni degli accordi di separazione (C. 20290/2005; C. 5829/1998; C. 2270/1993). In altre parole, i limiti stabiliti dall’art. 160 vengono utilizzati dai giudici come criterio per valutare la validità degli accordi intervenuti tra i coniugi in sede di separazione, nonché dei patti modificativi degli accordi medesimi. È pertanto nullo, per contrasto con l’art. 160, l’accordo con il quale i coniugi decidano di definitivamente esonerare per il futuro il coniuge onerato dalla corresponsione dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge più debole, a fronte di un unico versamento una tantum (T. Piacenza 6.2.2003). Ugualmente invalidi sono da considerarsi gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio C. 8109/2000;
Ma l’indirizzo sembra mutare: si pensi all’altra recente pronuncia emessa lo scorso anno dal Tribunale di Torino (T. Torino 20.4.2012), secondo il quale l’accordo concluso sui profili patrimoniali tra i coniugi in sede di separazione legale ed in vista del divorzio, nella specifico venir meno dell’assegno di mantenimento all’atto di inizio della causa per la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non contrasta né con l’ordine pubblico, né con l’art. 160).
Allo stesso tempo, sono da considerarsi valide, configurando contratti atipici e non convenzioni matrimoniali o atti di liberalità, le pattuizioni convenute dai coniugi prima del decreto di omologazione e non trasfuse nell’accordo omologato solo quando, in base ai principi stabiliti dall’art. 1362 ss., risultino tali da assicurare una maggiore vantaggiosità all’interesse protetto dalla norma ovvero concernano un aspetto non preso in considerazione dall’accordo omologato e sicuramente compatibile con questo o ancora costituiscano clausole meramente specificative dell’accordo stesso, non essendo altrimenti consentito ai coniugi incidere sull’accordo omologato con soluzioni alternative di cui non sia certa a priori la uguale o migliore rispondenza all’interesse tutelato attraverso il controllo giudiziario di cui all’art. 158 (T. Milano, 11.5.2009).
La Corte nella sentenza in esame ha inquadrato l’accordo della coppia come “ contratto “atipico”, espressione dell’autonomia negoziale dei coniugi, con il quale viene stabilito che, in caso di fallimento del matrimonio l’uno dovrà cedere all’altro un suo immobile, quale indennizzo delle spese sostenute da quest’ultimo per la ristrutturazione di altro immobile da adibirsi a casa coniugale, esso deve sicuramente considerarsi volto a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c. e la condizione del “fallimento” di certo lecita” ; ma la ragione della validità dell’accordo intervenuto tra i coniugi deve rinvenirsi nel fatto che in esso “il fallimento del matrimonio non viene considerato come causa genetica dell’accordo, ma è degradato a mero evento condizionale. In definitiva, si tratta di un accordo tra le parti, libera espressione della loro autonomia negoziale, estraneo peraltro alla categoria degli accordi prematrimoniali in vista del divorzio (che intendono regolare l’intero assetto economico tra i coniugi o un profilo rilevante) e caratterizzato da prestazioni e controprestazioni tra loro proporzionali”.
Alla evidente forte spinta evolutiva tracciata dalla giurisprudenza, che tuttavia – va sottolineato – non è ancora giunta ad ammettere la validità degli accordi prematrimoniali, deve tuttavia corrispondere un tempestivo intervento del legislatore, atto a colmare l’ormai inaccettabile lacuna nel sistema della regolamentazione giuridica degli accordi patrimoniali tra coniugi in vista del divorzio, in linea con i sistemi normativi più avanzati del nostro.