Il provvedimento di espulsione prevale sul matrimonio celebrato successivamente

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 La celebrazione del matrimonio tra un cittadino extracomunitario e un’italiana, avvenuta dopo l’emanazione del provvedimento di espulsione, non consente di applicare il divieto di espulsione ai sensi dell’art. 19 T.U. sull’immigrazione. Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza 11582/12.



Un cittadino albanese impugna innanzi alla Corte di Cassazione il provvedimento con cui il Giudice di Pace di Catania aveva respinto l’impugnazione del decreto prefettizio di espulsione emesso nei suoi confronti ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a e b, d.lgs. n. 286/98. Il ricorrente, in data successiva alla comunicazione del provvedimento espulsivo, aveva contratto matrimonio con una cittadina italiana.

Il matrimonio non basta. La Cassazione giudica infondato il motivo di ricorso proposto, sulla base del quale avrebbe dovuto trovare applicazione il divieto di espulsione dello straniero convivente con coniuge di nazionalità italiana, previsto dall’art. 19, comma 2, lett. c, d.lgs. n. 286/98. Tale divieto non è applicabile quando, come nel caso di specie, lo straniero sia già destinatario di un provvedimento di espulsione, dato che la celebrazione del matrimonio non è idonea a rendere inefficace ex post, per fatto sopravvenuto, il provvedimento prefettizio. 

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