La conflittualità tra i coniugi non giustifica l’affidamento esclusivo

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 Corte di cassazione – Sezione I civile – Sentenza 3 dicembre 2012 n. 21591

La conflittualità tra i coniugi non giustifica l’affidamento esclusivo a uno dei due. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 21591/2012, respingendo il ricorso di una madre che fra l’altro lamentava l’avversione dei figli verso il padre come ragione giustificatrice della sua richiesta di affido esclusivo.

 Per i giudici la Corte d’Appello di L’Aquila ha correttamente ritenuto che “a fronte di un regime legale che impone l’affido condiviso se non in caso di contrasto dello stesso con l’interesse preminente del minore, non emergessero ragioni contrarie tali da giustificare l’affido dei minori alla sola madre”.

Secondo la Corte, con ragionamento non censurabile in sede di legittimità, “la conflittualità esistente tra i coniugi non può di per sé, né astrattamente né con riferimento allo specifico caso in esame, giustificare la deroga dal regime di affido condiviso in quanto lo stesso è stato ritenuto maggiormente idoneo a riequilibrare la condizione del ruolo genitoriale in favore dell’interesse dei figli”.

 Mentre “il rapporto difficile del padre con i figli è stato addebitato almeno in parte al difetto di cooperazione tra i coniugi e alla scelta di non voler avvalersi di interventi esterni di sostegno quali quelli forniti dai servizi sociali”.

Il SOLE 24 ORE.it

Commenti su La conflittualità tra i coniugi non giustifica l’affidamento esclusivo

  1. salvatore

    L’affidamento esclusivo và dato quando c’è completo disinteresse da parte di un genitore per il figlio. la conflittualità tra genitori può derivare dalla carenza di fiducia di uno nell’altro (perchè uno di essi è inaffidabile e racconta bugie o quant’altro), inoltre, se un genitore viene tenuto all’oscuro di tutto quanto accade al figlio da parte del genitore collocatario ed anzi, questi convince in qualsiasi modo il bambino, soprattutto se piccolo, a non andare con l’altro. Ebbene, tale genitore collocatario và immediatamente e senza indugio punito. Una diversa soluzione è dannosa per il minore e per l’altro genitore e comunque appesantisce notevolmente ed in tutti i senzi la condizione.

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