Riconosciuta la legittimazione ad agire iure proprio per il risarcimento del danno al minore nato con una malformazione.

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Con pronuncia n. 16754/12 depositata in data 2 ottobre u.s., i giudici di legittimità hanno nuovamente affrontato lo spinoso dibattito in ordine alla legittimazione o meno ad agire iure proprio per il minore nato malformato, per il ristoro del danno patito a seguito della malformazione.

Questa volta, però, richiamando la sentenza Englaro e quella della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 28 agosto 2012, la Suprema Corte ha enunciato un principio completamente nuovo rispetto alle precedenti pronunce nn. 14488 del 2004 e 10741 del 2009 che ha citato e confutato.

Infatti, mentre la precedente sentenza n. 14488/2004 aveva escluso tale legittimazione, limitandola ai genitori del bambino e affermando che al concepito poteva essere riconosciuto solo il diritto a nascere e non altro, con la sentenza in esame, si è giunti ad una diversa conclusione.

IL CASO

Una donna aveva espresso al medico la propria volontà di non voler portare a termine la gravidanza nel caso in cui, a seguito di accertamenti sul feto, fosse seguita una diagnosi di malformazione.

Ebbene, il ginecologo faceva eseguire alla donna solo il tri-test e ometteva di spiegare alla futura madre la possibilità di effettuare esami più invasivi che avrebbero, di certo, aumentato la percentuale del grado di certezza della diagnosi.

Al termine della gravidanza, nasceva una bambina affetta dalla sindrome di Down.

I genitori, le sorella e la stessa bimba adivano il Tribunale chiedendo la condanna del ginecologo e dell’USSL al risarcimento del danno patito per l’omessa diagnosi di malformazione.

Il Tribunale, preliminarmente, dichiarava il difetto di legittimazione attiva della minore disabile. Lo stesso fece la Corte di Appello.

La sentenza della predetta Corte veniva impugnata con ricorso per cassazione e la Suprema Corte, al termine di un lunghissimo ragionamento, sanciva il principio secondo cui la domanda risarcitoria avanzata personalmente dal bambino malformato trova il suo fondamento negli artt. 2,3,29 e 32 Cost., affermando che “Il vulnus lamentato dal medesimo non è la malformazione in sé, ma lo stato funzionale di infermità, la condizione evolutiva della vita handicappata; l’interesse giuridicamente protetto è quello di consentire al minore di alleviare, sul piano risarctorio, la propria condizione di vita destinata a una non del tutto libera estrinsecazione secondo gli auspici del Costituente”.

Pertanto, la Corte sembra voler affermare che il risarcimento dei danni che il minore diversamente abile può chiedere al medico che non abbia messo in condizione la madre di decidere in modo consapevole di interrompere la gravidanza, lo aiuterà ad alleviare una difficile condizione di vita in cui lo stesso minore si troverà.

 

Avv. Marianna Grimaldi

Segretario A.M.I. Salerno

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