Il genitore straniero può rimanere temporaneamente nel territorio italiano vicino al figlio minore

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 La Cassazione riconosce al genitore straniero il diritto di restare accanto al figlio minore, seppur temporaneamente presente nel territorio italiano.

 

L’autorizzazione, temporanea, alla permanenza nel territorio italiano del genitore del minore, in presenza di motivi gravi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore stesso, non necessariamente richiede la sussistenza di situazioni di emergenza oppure di circostanze contingenti ed eccezionali, correlate allo stato di salute, in quanto è possibile ricomprendere ogni danno effettivo, concreto, percepibile ed oggettivamente grave che potrebbe derivare al minore a causa dell’allontanamento del genitore o dal definitivo sradicamento dall’ambiente familiare.

 

Il fatto
Un genitore straniero ricorre per cassazione avverso la decisione della Corte di Appello che aveva negato l’autorizzazione alla sua permanenza in Italia per un anno in qualità di genitore di due figli minori. La Corte di appello ha motivato la sua decisione sostenendo che la norma vigente non è finalizzata a tutelare l’interesse del minore alla convivenza con i genitori, che rappresenta una condizione destinata a durare stabilmente sino alla maggiore età, bensì a fronteggiare situazioni contingenti ed eccezionali;

 

In seguito dell’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. civ. S.U. n. 21199 del 25 ottobre 2010) la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 7516/2010) è ormai orientata nel ritenere che la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall’art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto.

 

La Cassazione civile, sez. VI-1, ordinanza 07.09.2012 n° 15025 afferma, quindi, che il ricorso presentato dal genitore sia manifestamente fondato dato che l’età dei figli del ricorrente giustifica, almeno in astratto, la previsione di un grave danno connesso alla loro separazione dal genitore.

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