Separazioni, serve l’ascolto del minore

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L’ascolto del minore può essere decisivo per ottenere l’affidamento del figlio. A sostenerlo è stato il Tribunale di Modica con il decreto 440/2012. 
La madre del minore, dopo la separazione consensuale dal marito, ha chiesto al Tribunale di poter trasferire la residenza del figlio nella propria città, iscrivendolo a una scuola superiore del posto. Il padre si è opposto sostenendo che l’ex moglie ha deciso il cambio di residenza in maniera arbitraria e, soprattutto, contro la volontà del ragazzo, espressa attraverso ben 22 sms. Il Tribunale accoglie la domanda della donna affermando che, fermo restando l’affido condiviso del figlio minore, appare opportuno collocarlo presso la madre, che potrà iscriverlo alla scuola prescelta. Con lo stesso decreto si dispone anche il diritto di visita del padre, determinando la misura dell’assegno di mantenimento. 
La decisione è motivata essenzialmente dall’opinione manifestata dal minore all’udienza collegiale, risultata diversa da quella espressa con gli sms subito dopo avere appreso della possibilità del trasferimento. In udienza, assistito da un consulente psicologico, il ragazzo ha “scelto” di trasferirsi con la madre, mostrando un’ottima capacità di discernimento, caratterizzata da sincerità e scevra da qualsiasi condizionamento esterno. 
Una motivazione che si allinea con le sezioni unite della Cassazione (sentenza 22238/ 2009), secondo cui l’audizione del minore, ove egli abbia adeguata capacità di discernimento e l’ascolto non sia dannoso ai suoi interessi, deve considerarsi obbligatoria, pena la violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo. In sostanza, i giudici della Suprema corte, richiamando la convenzione internazionale di Strasburgo sui diritti del fanciullo del 1996 e quella di New York del 1989, ribadiscono che l’articolo 155-sexties del Codice civile supera i limiti della precedente legge divorzile, per cui l’audizione di figli minori era necessaria solo se il giudice la riteneva strettamente necessaria. Oggi, con la riforma della legge 54/2006, nella procedura di separazione dei coniugi il magistrato, prima di adottare anche in via provvisoria i provvedimenti giudiziari, dispone l’audizione del figlio minore sopra i 12 anni, e anche di età inferiore, ove sia capace di discernimento. 


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