La Cassazione: «Figlio assunto in Fiat? Se studia deve avere ancora l’assegno»

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Stanco di versare ogni mese 400 euro per il figlio maggiorenne – un trentenne con minilaurea che prosegue gli studi in ingegneria ed è assunto dal 2005 alla Fiat con stipendio di 1500 euro al mese – un padre ha protestato in Cassazione chiedendo: «anche se iscritto all’Università… per la specializzazione, può un figlio nelle condizioni del mio, ritenersi non autonomo economicamente e, quindi, in diritto di percepire un assegno di mantenimento?».
La Cassazione non è rimasta insensibile al quesito e ha disposto nuovi accertamenti. In primo luogo, la Suprema Corte – con la sentenza 4555 – ha sottolineato, a favore del padre, che la circostanza che il figlio, Davide R., prosegua gli studi non è di per sè «un dato esaustivo» per affermare, come avevano fatto in primo e secondo grado i giudici di merito, il dovere del padre, Roberto R., a proseguire nel versare l’assegno. 

La Cassazione ha ordinato alla Corte di Appello di Lecce abbandonare la tesi per cui il proseguimento degli studi imporrebbe sempre l’obbligo del mantenimento, e accertare, piuttosto, se il Davide sia veramente indipendente rispetto «al percorso di studi intrapreso, alle aspirazioni professionali perseguite, all’entità della retribuzione, alle condizioni economiche della famiglia». Invece i giudici di merito avevano detto che siccome Davide si era iscritto alla specializzazione «non poteva ritenersi che avesse conseguito una collocazione adeguata nel corpo sociale». L’obbligo di versare il contributo per i figli maggiorenni – ricorda la Cassazione – cessa quando «il genitore obbligato provi che essi abbiano raggiunto l’indipendenza, percependo un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato, o se provi che i figli si sottraggono volontariamente allo svolgimento di un lavoro adeguato». 

Per ordine della Cassazione, la Corte di Appello dovrà anche rivedere il diritto della ex moglie di Roberto R. a rimanere nella casa coniugale di Lecce, assegnatale dopo la separazione in forza del fatto che il figlio, nonostante abitasse a Torino, aveva mantenuto lì la residenza e andava a trovarla di tanto in tanto. Per la Suprema Corte, la ex moglie non ha diritto a tenersi la casa solo per ospitare il figlio di tanto in tanto. 


Quotidiano di Puglia.it

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