Coniugi separati, per i figli è possibile l’affido a una zia

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La ricostruzione del rapporto genitori-figli può passare attraverso il provvisorio affidamento dei minorenni ai servizi sociali con contestuale collocamento presso un parente. Lo sostiene la Corte d’appello di Caltanissetta (presidente Perriera, relatore Tona) in un’ordinanza depositata il 6 marzo 2012, resa in sede di reclamo in base all’articolo 708, comma 4, del Codice di procedura civile.
I giudici arrivano a questa decisione nell’ambito di un giudizio di separazione di coniugi. Nei fatti, i figli minorenni delle parti rifiutano qualunque contatto con la madre, accusata di averli abbandonati e di nutrire sentimenti di avversione nei confronti del loro padre; questi, a sua volta, è descritto dal consultorio familiare come persona che non ha saputo adeguatamente tutelare i figli, i quali, in una sorta di capovolgimento di ruoli, sono divenuti suoi difensori invece che soggetti da proteggere.
La situazione rende quindi impossibile un affidamento condiviso per l’incapacità dei coniugi di darvi ordinato corso, ma palesa anche l’inopportunità di collocare i figli presso l’uno o l’altro dei coniugi in lite per il rischio di irreversibili fratture nel recupero di un sereno rapporto con entrambi i genitori.
Inoltre, la corte siciliana rifiuta l’idea che, in caso di separazione dei coniugi, il giudice si trovi di fronte all’alternativa secca dell’affidamento condiviso o esclusivo dei figli minorenni; e la via d’uscita in situazioni ritenute ancora recuperabili, come quella di cui si discute, è rinvenuta nella norma di chiusura (definita “clausola atipica”) contenuta nell’ultima parte dell’articolo 155, comma 2, del Codice civile, che attribuisce al giudice il potere di adottare «ogni altro provvedimento relativo alla prole» in aggiunta a quelli indicati dalla norma (affidamento, determinazione di tempi e modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, misura e modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento dei figli).
Tale disposizione è letta in stretta relazione con l’articolo 155, comma 1, per il quale, anche in caso di separazione personale dei genitori, i figli minorenni hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi; sicché – così si conclude il ragionamento – nella prospettiva della concreta realizzazione di quel diritto il giudice può (atipicamente) disporre che i figli siano provvisoriamente affidati a terzi e collocati presso soggetti diversi dai loro genitori.
Da ciò consegue che l’assegno posto a carico del genitore per mantenere i figli va versato nelle mani del soggetto con il quale i minorenni convivono, essendo quello a dover provvedere alla loro cura quotidiana.
Di particolare interesse, sotto l’aspetto processuale, è poi la questione della potestas iudicandi. La circostanza che il presidente del tribunale abbia disposto, di fatto, il distacco della prole dalla casa familiare ha indotto il padre a eccepire la competenza del tribunale per i minorenni. Il riferimento è da intendersi al combinato disposto degli articoli 330 del Codice civile e 38 delle disposizioni di attuazione dello stesso Codice, per i quali il tribunale per i minorenni, quando pronuncia la decadenza dalla potestà genitoriale, può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare. La corte di Caltanissetta rigetta l’eccezione, giacché l’allontanamento dei figli non rappresenta una statuizione accessoria rispetto a una (inesistente) pronuncia di decadenza dalla potestà paterna, ma costituisce, piuttosto, lo strumento per raggiungere gli obiettivi indicati nell’articolo 155, comma 1, del Codice civile.


MASSIMA
La clausola atipica che conclude la disposizione dell’articolo 155, comma 2, Codice civile, non apre
al giudice di separazione un ambito di competenza diverso da quello che già descrive il comma 1 della stessa norma, ma evidenzia che, nella prospettiva di consentire ai figli di mantenere un rapporto equilibrato con i genitori nel corso del giudizio di separazione, egli non viene limitato all’adozione
di provvedimenti dal dispositivo vincolato, che si esauriscano
nello stabilire se affidarli condivisamente ad entrambi
i coniugi o esclusivamente ad alcuno di essi. Appare pertanto ben possibile che il giudice possa procedere in via provvisoria all’affidamento a terzi dei figli minori o alla loro collocazione presso soggetti diversi dai genitori.


Il Sole 24 ore.it

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