Il giudice del divorzio, in merito all’assegnazione della casa coniugale, deve tener conto degli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale

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I figli crescono e se ne vanno e per i coniugi al momento del divorzio si pone il problema dell’assegnazione della casa familiare: Il giudice del divorzio non può ignorare gli accordi fra i coniugi avutisi in sede di separazione.


Lo ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza 387/12 e pubblicata il 13 gennaio u.s.


L’accordo omologato dal giudice della separazione recitava «L’immobile in questione verrà posto in vendita a terzi con modalità che i coniugi stessi stabiliranno di comune accordo, quando i figli si trasferiranno altrove la loro residenza e quindi tale abitazione non sarà più di loro necessità».


Il giudice del divorzio, nell’assegnazione della casa coniugale, erroneamente, non tenne conto che nel frattempo non si era realizzata la condizione posta a suo tempo dai coniugi separati e per tale motivo la sentenza impugnata è risultata viziata laddove non ha tenuto conto delle ragioni, eventualmente sopravvenute.


La legge sul divorzio subordina il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi. In assenza di questi presupposti la casa in comproprietà non può quindi essere assegnata dal giudice e resta soggetta alle norme sulla comunione salvo che non esistano eventuali accordi di natura negoziale intercorsi in sede di separazione che dispongono diversamente.


 


Avv. Claudio Sansò


Presidente AMI SALERNO

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