La convivenza della moglie col collega è elemento decisivo per l’assegno di mantenimento

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Moglie separata e convivente con un altro uomo? Bisogna tenerne conto quando si deve decidere sull’attribuzione dell’assegno di mantenimento a carico del marito. Anche a prescindere dalla valutazione, in dettaglio, delle rispettive condizioni economiche degli ex coniugi, e del contributo dato dal convivente. La decisione definitiva arriva dal Tribunale, che, così come richiesto dalla donna, ufficializza la separazione personale dei coniugi, addebitandone all’uomo la causa.

Questione chiusa? Niente affatto. Perché è proprio la donna a chiedere un’ulteriore pronuncia in Appello. Che, però, conferma quanto deciso in primo grado. Il nodo è relativo ai rapporti economici, ovvero l’assegno di mantenimento. A tale proposito, i giudici d’Appello, mantenendo immutate le condizioni stabilite dal Tribunale, chiariscono che alla base di questa decisione ci sono tre ragioni: primo, «l’accollo» da parte dell’uomo «dell’onere di conduzione della casa coniugale»; secondo, «la contribuzione esclusiva» dell’uomo «per il mantenimento dei figli»; terzo, «la convivenza» della donna con un collega di lavoro, «beneficiario di un reddito superiore per effetto di parallela attività professionale».

Sul nodo economico, non a caso, si concentra anche il ricorso presentato in Cassazione dalla donna, che contesta nettamente la decisione assunta in Appello. La ricorrente critica «la rilevanza attribuita alla convivenza» con un altro uomo all’interno della «comparazione fra le posizioni economiche degli ex coniugi», soprattutto tenendo presente la «assenza di prova circa il reddito» del nuovo convivente, gravato, a sua volta, «dall’onere di corresponsione degli assegni di mantenimento in favore di moglie e figlie». Secondo la donna, la ricostruzione presentata dai giudici di Appello non è aderente alla realtà dei fatti. Quindi, anche la decisione sull’assegno di mantenimento è da rivedere.

L’elemento centrale della vicenda, è evidente, è proprio la convivenza della donna con un altro uomo. Con tutto ciò che essa comporta. A certificare questa situazione ci sono elementi diversi, non solo testimonianze ma anche, addirittura, il prospetto contabile di un condominio e la sentenza di separazione del convivente della donna. Ma ciò che conta davvero, affermano i giudici della Cassazione, ragionando su un presunto divario economico tra marito e moglie oramai lontani, sono le «condizioni economiche ed affettive» della donna: quest’ultima, in particolare, ha beneficiato di risparmi maggiori «per effetto degli oneri economici» assunti dall’ex marito «per il mantenimento dei figli».

Peraltro, secondo i giudici, non è rilevante il reddito ufficiale del convivente – che, comunque, registra una doppia entrata –, ma è molto più decisivo l’elemento stesso della convivenza «del coniuge separato con altra persona» nella valutazione della richiesta dell’assegno di mantenimento. Alla luce di queste considerazioni, il ricorso della donna viene rigettato dalla Cassazione, che conferma quanto deciso dalla Corte d’Appello.


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