Da 1 miliardo di lire a 1000 euro in 5 anni. Ma rimane l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento verso l’ex moglie

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(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 24436/11; depositata il 21 novembre)


Da un miliardo di lire ad appena 1.168 euro: un crollo verticale nei redditi percepiti. E in appena cinque anni. Eppure, restano intatte le partecipazioni in diverse società, e, per giunta, frequentazioni nel mondo imprenditoriale. Ecco perché la ‘supremazia’ economica dell’ex marito sulla ex moglie – con reddito da lavoro dipendente pari ‘solo’ a 42mila euro all’anno – non può essere messa in discussione, così come è acclarato il contributo dato dalla donna, in oltre venti anni di matrimonio, alla capacità patrimoniale dell’uomo. Di conseguenza, ogni discussione è superflua e – come da sentenza della Cassazione, numero 24436, prima sezione civile, depositata ieri – il diritto all’assegno di mantenimento, a favore dell’ex moglie (e della figlia), deve essere ritenuto legittimo.
Pro moglie e figlia. Il pomo della discordia è, come spesso succede, l’assegno di mantenimento, che il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi hanno stabilito a carico dell’ex marito. Cifre? Per la ex moglie, 1.000 euro; per la figlia, 2.600 euro. Mentre l’altro figlio ha già raggiunto la propria indipendenza economica.
A pesare, in questa decisione, le differenti condizioni economiche degli ex coniugi, oltre alle condizioni di salute della figlia.
Redditi da valutare. Per l’uomo, però, il carico è troppo gravoso. Così, sceglie di presentare ricorso in Cassazione, chiedendo una rivisitazione della decisione assunta in Appello.
Nodo gordiano è, ovviamente, la disponibilità economica di marito e moglie ormai divorziati. Su questo tasto batte l’uomo, contestando la valutazione in Appello sulla «disparità economica», valutazione effettuata «senza considerare che i redditi valutati, da lui dichiarati, si riferivano a periodo successivo alla cessazione della convivenza, e senza altresì tener conto dell’omessa acquisizione della prova», a carico della ex moglie, «del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio», e, per giunta, disattendendo «la regolamentazione concordata dei rapporti patrimoniali intervenuta in sede di separazione, che prevedeva rinuncia all’assegno di mantenimento» da parte della donna.
In questa ottica, peraltro, sempre secondo l’ex marito, si colloca anche la valutazione, mancata in Appello, del «contributo» dato dall’ex moglie «alla formazione del patrimonio dell’altro coniuge», patrimonio che, valutato dai giudici, si riferisce «a periodi successivi alla cessazione della convivenza».
Disparità. Eppure, la posizione dei giudici della Cassazione non è recettiva. Anzi, viene considerata pienamente legittima la ricostruzione portata avanti in Appello, ovvero «la comparazione tra le condizioni economiche dei coniugi» e la relativa «notevole disparità». Difatti, nonostante il ‘crollo’ economico dichiarato dall’uomo – da un miliardo di lire a 1.168 euro in cinque anni –, «la sua capacità reddituale non poteva ritenersi azzerata, continuando egli ad avere partecipazioni in diverse società e frequentazioni nel mondo imprenditoriale», mentre, dall’altro lato, l’ex moglie «percepiva reddito da lavoro dipendente nell’importo di 42mila euro annui». Eppoi, secondo i giudici, «data la ventennale convivenza matrimoniale», l’ex moglie «aveva sicuramente contribuito allo sviluppo della capacità patrimoniale del coniuge», e ciò giustificava «tanto l’obbligo contributivo» posto a carico dell’uomo quanto «la misura degli assegni». Infine, per chiudere il cerchio, evidente, per i giudici, «l’inadeguatezza della condizione economica» della donna «a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio», alla luce della «situazione attuale» e di «quella della famiglia, desunta dalle condizioni economiche emerse dalle rispettive dichiarazioni fiscali, sue e del coniuge, ed in particolare di quest’ultimo, risultato percettore di elevato reddito che, seppur maturato dopo la cessazione della convivenza, il giudice del merito ha comunque logicamente ritenuto sviluppo naturale prevedibile della medesima attività, pacificamente svolta durante il matrimonio».
Alla luce di questo quadro, la decisione di rigettare il ricorso presentato dall’ex marito è scontata. E consequenziale è la conferma della pronunzia d’Appello in materia di assegno di mantenimento a favore dell’ex moglie e della figlia.


Deiure.it

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