ANSA/RIFORMA FORENSE: TORNANO TARIFFE MINIME E CAMBIA ACCESSO. DOPO 74 ANNI CAMBIANO LE REGOLE PER ACCESSO PROFESSIONE

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(ANSA) – ROMA, 18 NOV – Tre prove scritte e una orale valutate da un collegio di magistrati in pensione; rimborso spese, per il primo anno, all’avvocato tirocinante cui invece spetta, trascorso il primo anno, un rimborso forfettario per l’attività svolta per conto dello studio: sono due delle novità previste dalla riforma della professione forense, il cui esame è stato concluso dal Senato mentre è in programma per martedì prossimo il voto conclusivo. Il provvedimento, che passa ora all’esame della Camera, riforma la disciplina di accesso alla professione forense che risale al gennaio 1936. Dopo 74 anni e vari tentativi (il primo dei quali risale al 1950) è stata varata la nuova disciplina di accesso alla professione. Il provvedimento, che passa ora all’esame della Camera, mira a rendere l’attività dell’avvocato più coerente con le necessità dei tempi. Gli aspetti fondamentali del nuovo provvedimento legislativo prevedono diverse innovazioni: – Criteri più rigorosi di accesso alla professione forense e l’obbligatorietà di una costante formazione valutata attraverso verifiche periodiche regolamentate dal Consiglio Nazionale Forense (CNF); – l’assicurazione obbligatoria per tutelare l’attività dell’avvocato e quella dei propri assistiti; – viene introdotta la nuova figura dell’ “avvocato specializzato”, un riconoscimento che può essere ottenuto dal professionista attraverso l’attuazione di percorsi formativi e professionali scanditi da tempi e verifiche previsti dalla legge. Il ddl prevede inoltre l’abolizione di quelle parti della “Legge Bersani” che avevano eliminato i “minimi tariffari” introducendo il “patto di quota-lite” che nel disegno di legge è stato soppresso. Questa esigenza è nata dal disagio denunziato da vaste aree dell’avvocatura a proposito della concorrenza al ribasso che soprattutto i cosiddetti “grandi clienti” (banche, assicurazioni, etc.) avevano stimolato. Sono inoltre state fissate regole più rigorose circa l’incompatibilità della professione di avvocato con altre attività ed è stato introdotto un nuovo procedimento disciplinare che prevede l’istituzione di nuove figure: 1) Consiglio Istruttore di disciplina (organo elettivo nell’ambito del distretto) che esercita obbligatoriamente l’azione disciplinare; 2) il Collegio Giudicante (organo elettivo)  composto da membri degli Ordini del distretto cui viene affidato il giudizio. I provvedimenti disciplinari sono impugnabili al Consiglio Nazionale Forense (Cnf). Il Cnf assume nel ddl una funzione di controllo e di   regolamentazione dell’attività forense oltre quella di giudice speciale di secondo grado. Il ddl era stato discusso da un comitato ristretto durante i lavori in Commissione che era giunto a conclusioni concordate.(ANSA).


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