La dimora dei figli minori va sempre comunicata all’ex marito

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I giudici della sesta sezione penale della Cassazione si pronunciano nuovamente su un caso di figli negati dal genitore affidatario (vedi Cassazione n. 32562/2010, Sez. VI, pen. “Danno morale per le mancate visite”). Impedire la visita viola il diritto penale e viola in particolar modo il diritto dei minori a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambe i genitori. In caso di separazione coniugale, a partire dal 2006, viene applicata la legge sull’affido condiviso (L. n. 54/2006), nel caso in cui per motivate ragioni ciò non sia possibile, il giudice stabilisce a quale di essi debbano essere affidati, determinando i tempi e le modalità della permanenza presso l’altro coniuge.



Il diritto di visita del genitore non affidatario trova il suo fondamento giuridico nella tutela del minore, ovvero nell’intento di garantirgli un adeguato e sereno sviluppo psicologico per il quale è necessario il contributo di entrambe le figure genitoriali. Nel caso in cui il genitore affidatario impedisca all’altro di vedere il figlio, venendo meno al provvedimento del giudice, commette una violazione sancita dall’articolo 388 del codice penale (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice). Va detto, tuttavia, che il diritto di visita del coniuge non affidatario è sempre subordinato agli interessi morali e materiali dei minori. In tal senso può addirittura essere limitato o sospeso dal giudice nel caso in cui ricorrano gravi e comprovate ragioni di incompatibilità con la salute psico-fisica del figlio.



La Cassazione ha così confermato la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Firenze di una mamma che, cambiando continuamente luogo di dimora senza darne preavviso all’ex marito, aveva eluso di fatto l’esecuzione del provvedimento del giudice. All’ex marito era stato in tal modo impedito di incontrare, nel corso dell’anno, i bambini nei giorni stabiliti, né era stato posto nelle condizioni di poterli contattare direttamente a mezzo del telefono.



All’ex coniuge, non può altresì imputarsi, il fatto di non essersi attivato, pur avendo l’astratta possibilità, di individuare, di volta in volta, il luogo di residenza della moglie separata. Grava infatti su quest’ultima l’obbligo di comunicare i suoi spostamenti al padre dei suoi figli minori, al fine di creare le condizioni più agevoli per l’esercizio della genitorialità. Anche se l’ex marito si è sottratto all’obbligo di contribuire economicamente al mantenimento dei figli minori, non sussiste un rapporto di smallagmaticità tra il diritto di visita del genitore non affidatario e il dovere di fornire i mezzi necessari di sussistenza.



 Dott.ssa Cesira Cruciani – AMI ROMA

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