Validità della testimonianza del minore abusato

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La testimonianza occupa, nel sistema processuale, un posto centrale e lo è ancor di più nei casi di un sospetto abuso sessuale poiché il minore, oltre che vittima, è spesso l’unico testimone oculare disponibile.



Nella sentenza 8 marzo 2010, n. 9157 della Sezione III penale, decisa dalla Suprema Corte, si è affrontato nuovamente il tema della nullità dell’esame testimoniale del minore abusato, in violazione delle prescrizioni contenute nella “Carta di Noto” (Linee guida per l’esame del minore in caso di abuso sessuale) e della utilizzabilità in caso di atto assunto in violazione dell’art. 499, comma 3 c.p.p..



La Corte di Cassazione ha più volte osservato (cfr. Cass. Sez.3, 14.12.2007, n. 6464; Sez. 3, 10.04.2008, n. 20568) che le prescrizioni contenute nella c.d. “Carta di Noto”, pur essendo un atto di autorevolissima rilevanza nella interpretazione delle norme che disciplinano l’audizione del minore, rappresentano delle mere indicazioni metodologiche non tassative, con la conseguenza che l’eventuale inosservanza non comporta la nullità dell’esame.



Il giudice o un suo ausiliario può porre al teste domande che suggeriscono la risposta non ostandovi alcun divieto legislativo. L’eventuale vizio di acquisizione delle dichiarazioni effettuate dal minore non integra, pertanto un problema di utilizzabilità, ma potrà formare oggetto di gravame sotto il profilo della attendibilità del risultato della prova a causa delle modalità della sua assunzione.



Il minore ha certamente una personalità complessa, il che comporta che la modalità di ciò che dice deve essere attentamente valutata in relazione all’età, al sesso, al contesto culturale di provenienza, alle esperienze che ha avuto fino a quel momento. Il tipo di vita che il bambino conduce e l’ambito familiare di provenienza possono determinare accelerazioni o rallentamenti in alcune fasi del processo di maturazione e portare addirittura a neutralizzarne qualcuna con conseguenze sul comportamento successivo del bambino.



Si può dunque affermare che il contenuto della testimonianza di un minore può essere anche molto rilevante, ma va acquisito con tutte le cautele. Il magistrato dovrà valutare l’attendibilità del suo racconto tenendo presenti le circostanze che possono averlo portato a fare determinate affermazioni piuttosto che altre, ricordando che il punto più debole della capacità testimoniale del minore è la sua grande suggestionabilità.



Le prestazioni testimoniali dei minori diventano meno affidabili quando si tratti di situazioni di abuso sessuale, dove possono entrare in gioco complesse componenti emotive. Questo particolare tipo di impegno testimoniale ha formato oggetto di studi e di ricerche stimolate da episodi giudiziari culminati in sentenze, in un modo o nell’altro, emblematiche. Negli ultimi dieci anni la tematica della suggestionabilità dei bambini è stata tra le più studiate dalla letteratura psicologica e psicoforense, in considerazione del fatto che i bambini sono sempre più chiamati a testimoniare, spesso come parti offese nei confronti del presunto abusatore.


Dott.ssa Cesira Cruciani – AMI ROMA – Resp. AMI Criminologia

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