I giudici civili non sono tenuti ad annullare un matrimonio celebrato in chiesa, dichiarato nullo da un tribunale ecclesiastico sul presupposto che i coniugi sono favorevoli al divorzio.
Lo ha stabilito
La Suprema Corte – con la sentenza 10657 – ha così bocciato il ricorso con il quale Giovanni, un marito romano, dopo un matrimonio di lungo corso celebrato in chiesa, nel 1969, con Maria Pia, chiedeva il riconoscimento della decisione di nullità del matrimonio concordatario pronunciata dal tribunale ecclesiastico. Davanti ai giudici canonici Giovanni aveva sostenuto di aver sempre avuto una riserva mentale nei confronti della indissolubilità del vincolo matrimoniale e che tale sua riserva era nota alla moglie. Infatti, insieme, la coppia aveva brindato all’esito del referendum del 1974 sul divorzio.
Ma quel tintinnare di bicchieri ai giudici non basta. Già
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RISERVA MENTALE SUL DIVORZIO, LE NOZZE NON SI ANNULLANO
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