DIFENSORE D’UFFICIO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI DI ADOTTABILITA’: NUOVO ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO

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Interessante pronuncia della Corte d’Appello di Salerno – sezione minorenni n. 01 del 16/02/2010, depositata il 24/02/2010, Presidente dott. Nicola Bartoli, rel. Cons. dott. Franco De Stefano, in tema di notifica e decorrenza dei termini nel giudizio di impugnazione del provvedimento di adottabilità dei minori in stato di abbandono.


Nella sentenza indicata è stato affermato che, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, deve farsi riferimento alla notifica fatta alla parte di persona e non al difensore d’ufficio, nonostante la parte si sia costituita a mezzo del difensore nel giudizio di primo grado.


La motivazione data dai giudici salernitani è che “nel processo minorile la nomina dell’avvocato di ufficio non possa limitare le facoltà normalmente spettanti alle parti di persona. Una tale figura è intesa invero – con tutta evidenza – ad ampliare e non già a restringere la tutela della parte, offrendo a questa possibilità di difesa ulteriori e non occasioni di maturazione di decadenze o di preclusioni processuali; e tanto proprio per la peculiarità delle circostanze che inducono il giudice alla nomina, generalmente riscontrabili nella mancata nomina di un procuratore di fiducia e nella conseguente possibilità di una menomazione della difesa tecnica, invece necessaria per il carattere estremamente delicato della materia ed il coinvolgimento di interessi personalissimi anche di minorenni”.


Tale impostazione sovverte le regole proprie del processo civile ordinario, secondo cui, al fine del decorso del termine breve per impugnare, la notifica valida è sempre e solo quella all’avvocato costituito e non quella alla parte personalmente.


Analizzando la previsione che istituisce il difensore d’ufficio nei procedimenti per la dichiarazione di adottabilità, risulta chiaro che il principio contenuto nella sentenza in commento aderisce pienamente alla ratio della legge del 28/3/2001 n.149, che ha modificato la legge del 4/5/1983 n.184.


Attraverso tale normativa il legislatore ha introdotto la figura obbligatoria del difensore di ufficio per i genitori del minore, garantendo loro, in tal modo, l’effettività della difesa.


La disposizione del novellato art. 10 della l. 184/83, difatti, recita “All’atto dell’apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.


Sino al varo della legge di riforma 149/2001 la giurisprudenza aveva espresso un unanime orientamento contrario al riconoscimento del diritto alla difesa tecnica dei genitori nei procedimenti aventi ad oggetto la dichiarazione di adottabilità del minore, anche nel caso di assunzione di provvedimenti provvisori ex art. 10, secondo comma, ante riforma.


Con la legge 149/2001 il difensore d’ufficio, figura conosciuta nel processo penale, è entrata a pieno titolo anche nel processo civile minorile, ed in particolar modo nel procedimento di adottabilità, caratterizzato dalla estrema debolezza e fragilità dei genitori, e dall’esito spesso drammatico ed irreversibile.


Il cambiamento di prospettiva così delineato è stato voluto per consentire ai genitori una piena partecipazione al processo, nell’ambito di una visione più garantista dello stesso, impostazione che si è teso sottolineare con la legge del 2001.


La Corte di Appello salernitana, infatti, afferma “si può sostenere la sussistenza di una situazione ibrida, nella quale, nonostante la costituzione formale ed effettiva di un procuratore anche per la parte assistita di ufficio, la valutazione dell’opportunità dell’impugnazione deve essere rimessa, per la natura personalissima degli interessi in gioco e la peculiarità del rapporto di ufficio tra parte e suo difensore, ad una tale parte ma di persona. Il principio generale del processo civile appena richiamato, pertanto, potrà avere applicazione soltanto nel caso di avvocati nominati di fiducia, ma non anche in quello di avvocati nominati di ufficio: sicché, ai fini del decorso del termine di impugnazione va presa in considerazione la notifica alle parti di persona, quando quelle erano assistite in primo grado da un difensore di ufficio.”


Con questa pronuncia i giudici salernitani conferiscono un nuovo contenuto al concetto già innovativo di difensore di ufficio innanzi al Tribunale per i Minorenni: le parti sono “assistite” dal difensore, conservando la possibilità di esercitare personalmente i diritti e i poteri loro spettanti, che non vengono assorbiti sic et simpliciter dal  munus del difensore di ufficio.


Avv. Tiziana Izzo, Segretario A.M.I. Salerno.

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