Sentenza 15 settembre 2009, n. 19808
Nullità del matrimonio concordatario per grave difetto di discrezione di giudizio
In tema di delibazione della sentenza di tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario, per difetto di consenso, la situazione di vizio psichico (“ob defectum discretionis iudicii”) da parte di uno dei coniugi, assunta in considerazione dal giudice ecclesiastico, siccome comportante inettitudine del soggetto ad intendere i diritti ed i doveri del matrimonio al momento della manifestazione del consenso non si discosta sostanzialmente dall’ipotesi di invalidità contemplata dall’art. 120 c.c., cosicché è da escludere che il riconoscimento dell’efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell’ordinamento italiano (Cass. 1988/4710; 1997/3002. In senso conforme, cfr. Cass. 1987/5822; 2000/4387; 2006/10796). E contrasto con tali principi non si rende ravvisabile neppure sotto il profilo dei difetto di tutela dell’affidamento della controparte. Infatti, al riguardo, è sufficiente rilevare che, mentre la disciplina generale dell’incapacità naturale dà rilievo alla buona o alla mala fede dell’altra parte (art. 428, comma 2, c.c.), tale aspetto si rende invece del tutto ignorato nella disciplina dell’incapacità naturale vista quale causa di invalidità del matrimonio, essendo preminente, in tal caso, l’esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico (Cass. 1997/3002).
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