Al figlio maggiorenne che lavora saltuariamente “e torna a casa solo quando gli impegni glielo consentono” spetta comunque l’assegno di mantenimento e può continuare a vivere nell’abitazione della famiglia, di proprietà del padre, ma assegnata dal giudice della separazione alla madre. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 6861 del 22 marzo 2010, ha respinto il ricorso di un ex marito che chiedeva la restituzione della casa a lui intestata ma assegnata dal giudice della separazione alla moglie e al figlio maggiorenne quasi sempre fuori per lavori saltuari. Non solo. L’uomo ha chiesto alla Suprema corte anche la cessazione dell’obbligo di corrispondere il mantenimento ma anche su questo fronte la prima sezione civile ha dato risposta negativa. Insomma, spiega il sito Cassazione.net, gli Ermellini hanno confermato la decisione della Corte d’Appello di Lecce che aveva deciso, in sede di separazione di assegnare l’appartamento della famiglia (di proprietà esclusiva del marito) alla moglie e ai figli, uno maggiorenne e quasi sempre fuori città per lavoretti saltuari. Il nocciolo della questione sta nel fatto che il figlio, pur essendo maggiorenne a lavorando saltuariamente non poteva essere considerato economicamente indipendente. Infatti, hanno motivato i giudici, “è legittima l’assegnazione della casa coniugale alla moglie che la abita insieme ai figli maggiorenni, ma non autosufficienti economicamente”. Ma non basta. Sul fronte dell’assegno di mantenimento la Corte ha detto no alle richieste del padre affermando che “la presenza del figlio, soltanto saltuaria, per la necessità di assentarsi per motivi di studio e lavoro, anche per non brevi periodi, non può far venir meno di per sé il requisito dell’abitare, sussistendo pur sempre un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, ove il figlio ritorni ogni volta che gli impegni glielo consentano”….
Mantenere figlio 18enne se lavora a volte fuori città – la casa rimane alla madre assegnataria
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