ROMA – Non ha “alcuna giustificazione razionale”, la norma , “implicita nel nostro sistema, che esclude gli omosessuali dal diritto di contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso”. E’ quanto scrive il tribunale di Venezia nell’ordinanza con la quale il 3 aprile scorso ha sollevato davanti alla Consulta la questione di legittimità degli articoli del codice civile che non consentono le nozze tra gay. I
l testo del provvedimento, che ipotizza il contrasto di quelle disposizioni con più principi della Carta, a cominciare da quello di uguaglianza (articolo 3) e dal riconoscimento dei diritti fondamentali dell’uomo (art 2), è pubblicato sul sito dell’Aduc (Associazione diritti utenti e consumatori). Al tribunale si era rivolta una coppia di omosessuali che si era vista negare le pubblicazioni di matrimonio dall’ufficiale di stato civile. E il ragionamento dei giudici parte dalla constatazione del “superamento” nella società “del monopolio detenuto dal modello di famiglia normale, tradizionale”. “Il diritto di sposarsi configura un diritto fondamentale della persona, riconosciuto sia dalla Costituzione sia a livello sovranazionale” scrive il tribunale, citando la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. E argomenta:” la libertà di sposarsi (o di non sposarsi) e di scegliere il coniuge autonomamente riguarda la sfera dell’individualità”; é perciò “una scelta sulla quale lo Stato non può interferire, a meno che non vi siano interessi prevalenti incompatibili”. E nel caso di matrimoni tra persone dello stesso sesso “il Tribunale non individua alcun pericolo di lesione ad interessi pubblici o privati di rilevanza costituzionale, quali potrebbero essere la sicurezza o la salute pubblica”. I giudici fanno esplicito riferimento anche all’ art. 3 della Costituzione, “che vieta ogni discriminazione irragionevole, conferendo a tutti i cittadini …pari dignità sociale, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”, e che impegna lo Stato a “…rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini”. Visto che “il diritto di contrarre matrimonio è un momento essenziale di espressione della dignità umana, si ritiene che esso debba essere garantito a tutti, senza discriminazioni derivanti dal sesso o dalle condizioni personali (quali l’orientamento sessuale).Se dunque lo scopo dell’articolo 3 “é vietare irragionevoli disparità di trattamento”, ne consegue che la norma che esclude il matrimonio tra gay “non abbia alcuna giustificazione razionale, soprattutto se raffrontata con l’analoga situazione delle persone transessuali, che, ottenuta la rettificazione di attribuzione di sesso in applicazione possono contrarre matrimonio con persone del proprio sesso di nascita”.
Fonte ANSA
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