Spiare la ex in automobile non è interferenza illecita

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(Cassazione 28251/2009)

di Roberto Codini
L’automobile non è equiparabile ad un luogo di privata dimora e pertanto non costituisce reato installare nell’auto della propria ex ragazza un apparecchio che consenta la ripresa sonora di quanto avviene al suo interno.Lo ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione confermando una sentenza del Tribunale della Libertà di Potenza.
Il caso riguarda un ragazzo, la cui fidanzata aveva interrotto la loro relazione sentimentale, che aveva installato nell’auto della ragazza, più precisamente nel vano della luce di cortesia, un telefono cellulare con suoneria disattivata sul quale era impostata la funzione di risposta automatica in modo da consentire la ripresa sonora di quanto avveniva all’interno dell’automobile. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza aveva chiesto la misura della custodia cautelare in cercere nei confronti del ragazzo, ma il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza aveva escluso che fossero ravvisabili i reati di interferenze illecite nella vita privata e di installazione di apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni previsti e puniti dal codice penale. Per tale motivo il Procuratore della Repubblica di Potenza aveva proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che l’automobile dovesse essere considerata come un luogo di privata dimora.
La Suprema Corte, respingendo il ricorso, ha invece affermato che le norme del codice penale in materia tutelano la riservatezza e la libertà morale delle persone, individuabili in rapporto all’ambiente e agli strumenti di comunicazione: in particolare, l’art.615 bis tutela la riservatezza di notizie ed immagini e fa riferimento solo ai luoghi indicati dall’art.614, ovvero l’abitazione e la privata dimora, mentre l’autovettura che si trovi sulla pubblica via non può essere considerata privata dimora, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità; l’art.617 bis ha invece ad oggetto le attività dirette ad intercettare o impedire conversazioni o comunicazioni e conversazioni che avvengono con il mezzo del telefono o del telegrafo o, a seguito dell’ampliamento della fattispecie criminosa prevista dall’art.623, con altri mezzi di trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati, e non possono con certezza riguardare anche le intercettazioni delle conversazioni tra presenti.
Del resto, lo avevano affermato le Sezioni Unite: “non c’è dubbio che il concetto di domicilio individui un rapporto tra la persona ed un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge la vita privata in modo anche da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e da garantirgli, quindi, la riservatezza. Ma il rapporto tra la persona ed il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente. In altre parole, la vita personale che vi si svolge, anche se per un periodo di tempo limitato, fa sì che il domicilio diventi un luogo che esclude violazioni intrusive, indipendentemente dalla persona che ne ha la titolarità, perché il luogo rimane connotato dalla personalità del titolare, sia o meno questi presente”.
In buona sostanza, i reati indicati sono configurabili quando un terzo si inserisca con l’uso di apposite apparecchiature in un canale di trasmissione di dati, e non quando l’intercettazione avvenga in una automobile.(15 luglio 2009)

Tratto da cittadinolex

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