Punito il coniuge che spende soltanto per se stesso – Nuovo principio della giurisprudenza

16/04/2013 17:09

Punito il coniuge che spende soltanto per se stesso – Nuovo principio della giurisprudenza

«La sentenza emessa dalla sezione specializzata in Diritto di Famiglia del Tribunale Civile di Roma, che condanna una moglie all’addebito della separazione a causa dello shopping “selvaggio” finalizzato soltanto all’acquisto di vestiario e profumi, rappresenta senz’altro un singolare precedente giurisprudenziale», così l’avv. Gian Ettore Gassani, presidente dell’Associazione degli Avvocati Matrimonialisti Italiani.

 

«Di solito – spiega il matrimonialista – l’addebito della separazione viene pronunciato per infedeltà coniugale e violenza. Questa volta, invece, i giudici romani hanno ritenuto sussistere violazione dell’art. 143 c.c. (che obbliga i coniugi a concorrere alle spese nell’interesse della famiglia e, in particolare, dei figli) nel comportamento della moglie, la quale avrebbe utilizzato carte di credito e bancomat esclusivamente per proprie spese personali del tutto voluttuarie, al contrario del marito che aveva sostenuto da solo i costi del menage familiare».

 

«Secondo le cronache – precisa l’avv. Gassani – il processo avrebbe dimostrato che la donna non aveva sostenuto una sola spesa per i figli. Per tale ragione come conseguenza dell’addebito quest’ultima subirà la sanzione della perdita del diritto all’assegno di mantenimento (che si estenderà anche al divorzio)»

 

E continua: «Questa sentenza dimostra che il Diritto di Famiglia italiano sta cambiando. C’è più indulgenza per le infedeltà coniugali ma una maggiore severità per tutti gli atteggiamenti di disimpegno economico dei coniugi in danno della famiglia. La giurisprudenza italiana, pertanto, non sanziona soltanto i coniugi avari ma anche i coniugi egoisti in preda a shopping compulsivo destinato a soddisfare le sole proprie esigenze personali».

 

Infine: «E’ indubbio che tale provvedimento farà discutere, perché sancisce un nuovo criterio di giudizio circa i diritti e i doveri che i coniugi devono assumere e rispettare in costanza di matrimonio. E non solo. La giurisprudenza molto presto si pronuncerà anche in merito ai criteri di utilizzo effettivo  - da parte del genitore presso cui i figli sono collocati stabilmente  - dell’ assegno di mantenimento erogato dall’altro genitore. Tra gli addetti ai lavori, infatti, si insiste sull’obbligo della rendicontazione delle spese effettuate per i figli, attualmente non previsto dalla legge».

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