Molestia o disturbo alle persone ex art. 660 c.p. – Condotta – Elemento psicologico – Non sussiste.

Cassazione Penale, Sez.I – Sent. (ud. 27/01/2016) 28 giugno 2016 n.26776Il reato di molestia ex art. 660 c.p. realizzato con telefonate e SMS si configura laddove il comportamento sia connotato dalla caratteristica della petulanza, ossia da quel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente che finisce, per il modo stesso in cui si manifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone "o per altro biasimevole motivo", ovvero qualsiasi altra motivazione che sia da considerare riprovevole per se stessa o in relazione alla persona molestata, e che è considerata dalla norma come avente gli stessi effetti della petulanza.CommentoBreve sintesi dei fatti di causaIl Tribunale di Genova condannava la sig.ra S.R. alla pena di Euro 300 di ammenda ed al risarcimento dei danni in favore dell’ex marito, per il reato di cui all'art. 660 c.p., "perchè, per petulanza con telefonate ed SMS continue ed anche notturne, recava molestia al coniuge separato M.M.".
Il procedimento era scaturito dalla denuncia dell'ex marito, il quale aveva riferito di aver ricevuto per più di un mese telefonate ripetute e messaggi disturbanti da parte della moglie separata, nonostante avesse cambiato più volte numero di telefono.
In primo grado, si riteneva che la condotta dell’imputata fosse sussumibile nel reato di cui all’art. 660 c.p., in quanto le telefonate ed i messaggi, aventi tutti, tranne uno, per oggetto il rapporto con i figli, dimostravano che il mezzo telefonico era stato utilizzato non per uno scopo normale di comunicazione, ma per esercitare un indebito disturbo al ricevente.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo, tra l'altro, violazione di legge in relazione agli artt. 660 e 42 c.p. e illogicità della motivazione in relazione alla qualificazione della condotta ed all'elemento soggettivo. Si sostiene che il fine della donna non fosse quello di arrecare disturbo, ma di ricercare un contatto con il marito separato nell'interesse dei figli (considerato che l'ex marito era stato condannato per il reato di cui all'art. 570 c.p., e l'imputata era stata sfrattata per morosità ed aveva difficoltà a gestire i figli).
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.La decisioneNella sentenza in commento, la Suprema Corte ha ritenuto non corretto il ragionamento giuridico del giudice di merito. In particolare, nel ritenere fondato il ricorso, il giudice di legittimità delinea in maniera chiara, seppur succinta, i presupposti che devono sussistere per ritenere configurabile il reato di molestie di cui all’art. 660 c.p., il quale punisce chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero con il mezzo del telefono, per petulanza o altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo. Ribadendo l’orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità secondo cui la disposizione di cui all'art. 660 del codice penale punisce la molestia commessa col mezzo del telefono, e quindi anche quella posta in essere attraverso l'invio di short messages system (SMS) trasmessi attraverso sistemi telefonici mobili o fissi, la Suprema Corte chiarisce le caratteristiche della condotta e dell’elemento psicologico ai fini della sussistenza del reato di cui in oggetto. Precisamente, si legge nella sentenza, la condotta deve essere connotata dalla caratteristica della petulanza, “ossia da quel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente che finisce, per il modo stesso in cui si manifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone o per altro biasimevole motivo, ovvero qualsiasi altra motivazione che sia da considerare riprovevole per se stessa o in relazione alla persona molestata, e che è considerata dalla norma come avente gli stessi effetti della petulanza.”.
Per quanto concerne l'elemento psicologico del reato, la fattispecie richiede per il suo configurarsi la volontà della condotta e la sua direzione verso il fine specifico di interferire inopportunamente nell'altrui sfera di libertà. In altri termini, è necessario e sufficiente che vi sia la coscienza e volontarietà della condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone e, pertanto, “l'elemento psicologico del reato sussiste anche quando l'agente esercita (o ritiene di esercitare) un suo diritto, quando il suo comportamento nei confronti del soggetto passivo si estrinsechi in forme tali da arrecargli molestia o disturbo, con specifico intento di ottenere, eventualmente per vie diverse da quelle legali, il soddisfacimento delle proprie pretese.”.
Il giudice di primo grado – conclude la Corte – ha riconosciuto che le ragioni dell'imputata a ricercare il contatto con il marito separato riguardavano problematiche attinenti ai figli e ragioni economiche connesse al mancato pagamento della somma versata in sede di separazione personale, ma ha poi, erroneamente, considerato integrato il reato facendo leva sulla percezione che di tale condotta aveva avuto la persona offesa. Così ragionando, ha disatteso il contenuto della norma che è incentrato sul carattere molesto dell'atto e non sulla percezione che di esso ha il destinatario ed ha omesso ogni accertamento sul dolo specifico, alla cui esclusione si sarebbe, invece, potuto pervenire alla luce dei riferimenti fattuali contenuti nella sentenza impugnata.
Più specificamente, secondo i giudici di legittimità, nella condotta posta in essere dalla ricorrente non è evidenziabile un fine di petulanza, né biasimevole motivo, poiché “una volta riconosciuto che le telefonate e gli sms vertevano su questioni non futili e di rilevante interesse per i figli è illogico definirle petulanti e fonti di disturbo, come se fosse giustificabile il comportamento del genitore che per sottrarsi agli obblighi a suo carico (economici e di assistenza) rifiuti ogni colloquio con il coniuge separato.”.Alla luce delle considerazioni e dei principi affermati, la Corte ha annullato la sentenza senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Avv. Anna Monia Cosma – Socio ordinario AMI Lecce
Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27/01/2016) 28-06-2016, n. 26776CAUSE DI NON PUNIBILITA'REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente -
Dott. NOVIK Adet Toni - rel. Consigliere -
Dott. CASA Filippo - Consigliere -
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere -
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.R., N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 500996/2012 TRIBUNALE di GENOVA, del 01/04/2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Roberto Aniello che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
- Con sentenza emessa il 1 aprile 2015, il Tribunale di Genova condannava S.R. alla pena di Euro 300 di ammenda ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile per il reato di cui all'art. 660 cod. pen., "perchè, per petulanza con telefonate ed SMS continue ed anche notturne, recava molestia al coniuge separato M.M.". Fatto commesso in Ne, sino al mese di dicembre 2010. Le indagini erano originate dalla denuncia presentata dalla parte offesa che aveva riferito di aver ricevuto per più di un mese telefonate ripetute e messaggi disturbanti da parte della moglie separata, nonostante avesse cambiato più volte numero di telefono.
- Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata che con un primo motivo eccepisce violazione di legge in relazione agli artt. 660 - 42 cod. pen.; illogicità della motivazione in relazione alla qualificazione della condotta ed all'elemento soggettivo. Il fine della S. non era quello di arrecare disturbo, ma di ricercare un contatto con il marito separato nell'interesse dei figli. Il giudizio di penale responsabilità era stato emesso anche in relazione alle comunicazioni a mezzo SMS, che secondo la giurisprudenza (è citata la sentenza della Cassazione n. 24.670 del 2012) non costituisce comunicazione.
- Il terzo motivo di ricorso, il cui esame va svolto preliminarmente, non è fondato perchè, a prescindere dall'utilizzo dei tabulati telefonici, è la stessa ricorrente ad ammettere che le telefonate e i messaggi in contestazione, ritenuti fonte di molestia o di disturbo, sono stati effettuati con il suo telefono. Questa Corte ha fissato il principio per il quale, quando con il ricorso per cassazione si lamenti, come nella specie, l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza" (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452) perchè gli elementi di prova acquisiti illegittimamente devono incidere, scardinandola, sulla motivazione censurata e diventano irrilevanti ed ininfluenti quando non abbiano, come nella specie, alcun peso reale sulla decisione del giudice di merito.
- Il ricorso è fondato nel merito. Premesso che la giurisprudenza più recente di questa Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 28680 del 26/03/2004 - dep. 01/07/2004, Modena, Rv. 229464; Sez. 1, Sentenza n. 30294 del 24/06/2011, Rv. 250912; sez. 1, Sentenza n. 10983 del 22/02/2011, Rv. 249879) ha condivisibilmente affermato che "La disposizione di cui all'art. 660 cod. pen.punisce la molestia commessa col mezzo del telefono, e quindi anche la molestia posta in essere attraverso l'invio di short messages system (SMS) trasmessi attraverso sistemi telefonici mobili o fissi, i quali non possono essere assimilati a messaggi di tipo epistolare, in quanto il destinatario di essi è costretto, sia "de auditu" che "de visu", a percepirli, con corrispondente turbamento della quiete e tranquillità psichica, prima di poterne individuare il mittente, il quale in tal modo realizza l'obiettivo di recare disturbo al destinatario (l'arresto giurisprudenziale citato dalla difesa del ricorrente a dimostrazione della non suscettibilità dei messaggi di posta elettronica a configurare il reato contestato non è pertinente al caso de quo riguardando il diverso caso dell'uso della messaggeria elettronica), si osserva che il reato contestato punisce chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero con il mezzo del telefono, per petulanza o altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo.
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