Il sì della Camera alla possibilità di risalire all’”identità biologica”

Per i figli adottati non riconosciuti alla nascita potrà essere più facile risalire alla propria “identità biologica”. Con 307 sì, 22 no e 38 astenuti, il testo unificato di modifica all’art. 28, l. n. 184/83 è stato infatti approvato dalla Camera lo scorso giovedì 18 giugno. L’intervento modificativo si è reso necessario dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 278/13 che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’irrevocabilità della scelta di anonimato della madre biologica, come poi confermato anche da diverse pronunce della CEDU intervenute sul tema.
Il provvedimento risponde così alla necessità di bilanciare i diversi interessi in gioco: da un lato, quello della madre a restare anonima, dall’altro, quello del figlio a conoscere la propria “identità biologica”.Cosa prevede il testo approvato dalla Camera? Il testo unificato, intervenendo sulla legge sull’adozione, «estende anche al figlio non riconosciuto alla nascita da donna che abbia manifestato la volontà di rimanere anonima» la possibilità, dopo il compimento dei 18 anni, di chiedere al Tribunale dei minorenni l’accesso alle informazioni relative alla sua origine e all’identità dei suoi genitori biologici. Nonostante la possibilità di accedere alle proprie informazioni biologiche, ciò «non legittima azioni di stato né da diritto a rivendicazioni di natura patrimoniale o successoria».
L’accesso a tali informazioni è previsto nei confronti della madre che sia deceduta o che abbia successivamente revocato la scelta di mantenere l’anonimato. Ma è anche prevista la possibilità di interpello della madre biologica per verificare il permanere della sua volontà di anonimato.Il procedimento per l’interpello della madre biologica. I soggetti legittimati ad avviare il procedimento di interpello, di accesso alle informazioni biologiche sono dunque «il figlio non riconosciuto alla nascita che abbia raggiunto la maggiore età, in assenza di revoca dell’anonimato da parte della madre biologica; i genitori adottivi, legittimati per gravi e comprovati motivi; i responsabili di una struttura sanitaria, in caso di necessità ed urgenza e qualora vi sia grave pericolo per la salute del minore».
L’istanza può essere presentata una sola volta al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del figlio, che, con modalità tali da assicurare la massima riservatezza e con il vincolo del segreto per ogni soggetto coinvolto, provvederà ad accertare la volontà o meno della madre di rimanere anonima. Ove tale scelta venga confermata dalla donna, saranno rese accessibili le sole informazioni di carattere sanitario.
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