Il coniuge che versa il mantenimento paga anche metà rata del mutuo

Con sentenza n. 20139 del 03.09.2013 la Corte di Cassazione ha stabilito che, nei procedimenti di separazione, Il giudice di merito può determinare liberamente la misura dell’assegno di mantenimento, senza essere vincolato alle richieste della parti.
Nel caso specifico il Tribunale ha stabilito d’ufficio le diverse voci di spesa rientranti nell’assegno, tra le quali ha annoverato il pagamento del mutuo al 50%.
Pertanto il giudice della separazione, oltre a provvedere ordinariamente rispetto al mantenimento del coniuge più debole, può obbligare l’altro coniuge al pagamento della metà della rata del mutuo.
La Cassazione, inoltre, non riconosce alcun rilievo al fatto che la casa coniugale sia stata assegnata alla moglie, la quale avrà diritto, in base alla valutazione discrezionale del giudice rispetto al riequilibrio dell’intero assetto economico familiare, a ricevere dall’ex marito il 50% della rata sulla casa familiare.
Avv. Claudio Sansò
Coordinatore Nazionale AMI
Presidente AMI SALERNO
Condividi questo articolo

Iscriviti alla Newsletter AMI e ricevi aggiornamenti su eventi, iniziative e novità dell’AMI.
Compila il modulo per iscriverti e non perdere le prossime comunicazioni riservate agli iscritti.







