Assegno di mantenimento tra ex coniugi: non basta un peggioramento generico, servono fatti nuovi e concreti

25/06/2026 18:44

Assegno di mantenimento tra ex coniugi: non basta un peggioramento generico, servono fatti nuovi e concreti
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19793 del 15 giugno 2026, è tornata ad occuparsi della revisione delle condizioni economiche tra ex coniugi, chiarendo ancora una volta quando sia possibile modificare l'assegno stabilito in sede di separazione o divorzio. La vicenda riguardava la richiesta di modifica delle condizioni economiche avanzata da uno degli ex coniugi. La Suprema Corte ha ricordato che il procedimento di revisione non serve a rivalutare da capo quanto deciso in passato né a correggere eventuali scelte ritenute oggi poco convenienti. Il giudice può intervenire soltanto se, dopo la decisione originaria, si sono verificati fatti nuovi e sopravvenuti idonei ad alterare l'equilibrio economico esistente tra le parti.In altre parole, chi chiede un aumento, una riduzione o la revoca dell'assegno deve dimostrare un cambiamento concreto e rilevante delle proprie condizioni economiche o di quelle dell'ex coniuge. Non è sufficiente lamentare una generica difficoltà economica né invocare una diversa valutazione degli stessi elementi già esaminati dal giudice. La Cassazione ribadisce quindi un principio ormai consolidato: il giudizio di revisione non costituisce una nuova causa sul diritto all'assegno, ma un procedimento limitato alla verifica delle circostanze sopravvenute. Solo dopo aver accertato l'esistenza di tali novità il giudice potrà valutare se e in quale misura modificare le condizioni economiche precedentemente stabilite. La decisione assume particolare rilievo in un periodo in cui molte richieste di revisione sono legate a pensionamenti, variazioni lavorative, perdite di reddito o nuovi nuclei familiari. In tutti questi casi sarà necessario fornire una prova concreta del cambiamento intervenuto e della sua incidenza sull'equilibrio economico tra gli ex coniugi.

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