Adottabilità: troppo piccole per parlare in udienza.

03/01/2013 17:30

Adottabilità: troppo piccole per parlare in udienza.
L’audizione dei minori, nei procedimenti giurisdizionali che li riguardano, è un adempimento necessario salvo il mancato ascolto non sia giustificato dal loro superiore interesse.(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 21662/12; depositata il 4 dicembre)Lo ha confermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21662, depositata il 4 dicembre.
Il caso. I giudici di primo e secondo grado non avevano avuto dubbi nel dichiarare lo stato di adottabilità di 2 bambine che, seguite fin dalla nascita dai servizi sociali, avevano presentato evidenti segni di trascuratezza e incuria, produttivi di ritardi e carenze del loro sviluppo neuro evolutivo, a causa dei notevoli limiti delle figure genitoriali.
Figlie trascurate. In particolare, dall’esame peritale era emerso che i due genitori, anche a causa di un vissuto molto traumatico, non erano in grado di percepire nemmeno i bisogni delle figlie, le quali avevano evidenziato grandi miglioramenti solo grazie alle cure ed attenzioni ricevute in comunità.
È per questi motivi che la Corte d’appello aveva rigettato la richiesta dei due coniugi di revocare l’adottabilità e l’affidamento etero familiare temporaneo delle minori.
A ricorrere per cassazione è il padre delle bambine, che ritiene integrata la nullità assoluta dei due gradi di giudizio per non essere stata disposta l’audizione delle minori.
Audizione delle minori non disposta … La S.C., da una parte riconosce che l’audizione del minore nei procedimenti che lo riguardano è stabilita, in via generale, nelle convenzioni internazionali sui diritti fondamentali (Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20/11/1989 ratificata con l. n. 176/1991; Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei minori del 25/1/1996 ratificata con l. n. 77/2003), dall’altra sottolinea l’orientamento delle Sezioni Unite sull’argomento (Cass., SSUU, n. 22238/2009), confermato anche da altre pronunce (Cass., n. 14216/2012 e n. 1838/2011). Nello specifico, tale orientamento ha stabilito che «l’audizione dei minori, nei procedimenti giurisdizionali che li riguardano, è un adempimento necessario salvo il mancato ascolto non sia giustificato dal loro superiore interesse».
… le bambine sono troppo piccole e immature. In conclusione, secondo gli Ermellini, nel caso di specie, «l’omessa audizione diretta delle minori davanti al Tribunale per i minorenni, risulta pienamente giustificata dalla tenerissima età delle stesse (quattro e tre anni) e dal grado di maturità correlato all’età» e dalle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio. Per questi motivi, quindi, il ricorso viene rigettato.  Diritto e giustizia.it ...

Condividi questo articolo

Prossimo evento
12/11/2026
Insidie del digitale e deontologia delle relazioni Profili di responsabilità e strategie preventive

Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria, Firenze, FI, Italia

Gratuito
Promozioni
Dal catalogo
Riflessioni
Conosci l'AMI
Entra nella Scuola di specializzazione in diritto delle relazioni familiari

Iscriviti alla Newsletter AMI e ricevi aggiornamenti su eventi, iniziative e novità dell’AMI.


Compila il modulo per iscriverti e non perdere le prossime comunicazioni riservate agli iscritti.

Potrebbero piacerti anche questi


Nel Meridione coppie più litigiose, il 40% dei divorzi non è consensuale.

28/10/2026 19:00

Niente divorzio fai da te, a Napoli ci si rivolge all’avvocato. È quanto emerge dal sedicesimo congresso nazionale dell’Ami, l’associazione degli...
L'avvocata de Giovanni: «Oggi figli opportunisti. Nel 30% delle separazioni vogliono stare col papà»

28/10/2026 19:00

«Siamo di fronte a un cambiamento epocale nella famiglia, e l’ago della bilancia lo fanno i figli, che scelgono sempre più frequentemente di stare...
Figlio maggiorenne: l'onere della prova del mantenimento grava sul figlio. Un'interessante sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la n. 2966/2026.

27/10/2026 11:00

Leggi la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Civile - Sentenza del |16 settembre 2026 - n. 2966. Clicca qui