500mila euro per la casa intestata solo al marito. Ora la ex li riavrà indietro

15/04/2026 10:33

500mila euro per la casa intestata solo al marito. Ora la ex li riavrà indietro
Nel 2023, i giudici di primo grado danno ragione alla donna e le riconoscono 491.508 euro, ritenendo da un lato “provato l’apporto economico” della donna e dall’altro “non sussistenti i presupposti per qualificare” la cifra contesa “come donazione indiretta, ovvero come adempimento di obbligazioni naturali o doveri coniugali”. In appello, il verdetto viene confermato. E ora è arrivato pure il timbro conclusivo della Cassazione. La Suprema Corte è partita dalla definizione del concetto (invocato dall’ex marito) di “donazione indiretta”, che si identifica “con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l’effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario”. Non è questo il caso. Se parliamo di rapporti familiari, non esiste infatti soltanto l’animus donandi, la sottolineatura degli ermellini. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza, le attribuzioni patrimoniali possono essere sorrette anche “dalla causa familiare, ossia dalla funzione di concorrere alla realizzazione di un progetto di vita comune, connotato dai doveri di solidarietà e contribuzione”. Proprio sulla base di questo principio, i giudici di merito hanno accertato che il contributo della donna all’acquisto della casa intestata all’uomo “non era sorretto dall’intento di arricchirlo gratuitamente, ma si collocava nell’area funzionale della sistemazione abitativa familiare, peraltro connotata da una sproporzione economica tale da escluderne l’assorbimento nella logica della liberalità”. Sì, perché all’epoca la coniuge non svolgeva alcuna attività lavorativa, “occupandosi in via esclusiva della famiglia e dei figli”. Da qui la conclusione: l’uomo si sarebbe arricchito in maniera ingiustificata. Per i giudici, non vale lo stesso discorso per i soldi che l’uomo ha destinato negli anni al conto corrente in comune: “Mentre l’esborso della moglie per la casa era sproporzionato rispetto al suo reddito, i versamenti del marito erano coerenti con la sua elevata capacità economica e quindi rientravano nel dovere di contribuzione familiare”.

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