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Perde l’assegno di divorzio l’ex coniuge che intraprenda una convivenza more uxorio, anche in assenza di una coabitazione quotidiana (Cass. civ., Sez. VI, Ord.17 dicembre 2020, n. 28915)
Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione chiarisce che l’instaurazione di una convivenza more uxorio determina la perdita del diritto all’assegno di divorzio anche laddove non sia caratterizzata da una coabitazione quotidiana, qualora comunque l’ex coniuge pernotti abitualmente presso il proprio partner, e disponga delle chiavi dell’appartamento di quest’ultimo. Nella fattispecie, in sede di reclamo avverso un provvedimento di revisione dell’assegno a carico dell’ex marito, aumentato da € 900,00 a € 1.400,00 mensili, la Corte d’Appello di Catania aveva rovesciato completamente il verdetto di primo grado revocando detto assegno proprio in ragione della convivenza intrapresa dall’ex moglie con il suo compagno. Avverso tale decisione quest’ultima propone ricorso per cassazione, lamentando che la corte distrettuale erroneamente aveva qualificato come convivenza more uxorio quella che invece, a suo dire, era solo una libera relazione sentimentale, come tale non rilevante ai fini in questione. La Suprema Corte, innanzitutto, esclude che la Corte d’Appello fosse incorsa in una violazione di legge (in particolare in relazione all’art. 5 c.10 L. n. 898 del 1970), richiamando il proprio prevalente orientamento secondo cui, ove il coniuge divorziato instauri con il proprio partner una convivenza stabile e non meramente occasionale deve presumersi la formazione di una nuova famiglia di fatto, la quale -rescindendo ogni legame con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed essendo espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto-, esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale e fa venir meno definitivamente ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile (Cass. n. 17643 del 2007; Cass. 6855 del 2015; Cass. n. 2466 del 2016; Cass. n. 4649 del 2017; Cass. n. 2732 del 2018; Cass. n. 406 del 2019; Cass. n. 5974 del 2019; cfr. Cass. n. 18111 del 2017 che ha pure precisato che non assume rilievo la successiva cessazione della convivenza di fatto intrapresa dall’ex coniuge beneficiario). In secondo luogo, la Cassazione rileva come la motivazione addotta dalla Corte d’Appello al fine di revocare l’assegno di divorzio fosse immune da vizi logici, basandosi sulla prova, fornita dall’ex marito, dell’instaurazione di una nuova relazione di lunga durata da parte dell’ex moglie, che riceveva contribuzioni economiche dal nuovo compagno, con il quale trascorreva da anni le vacanze e soprattutto condivideva i progetti di vita quotidiana, fermandosi a pernottare con grande assiduità nella sua abitazione, di cui possedeva le chiavi; nonché rivestendo cariche sociali nelle società a lui riconducibili e utilizzando mezzi di tali società. In particolare, rispetto all’affermazione dell’ex moglie di non convivere stabilmente, avendo locato un’abitazione a proprio nome per alloggiarci allorquando non pernottava presso il compagno, secondo la S.C. correttamente la Corte d’Appello ha rilevato che non può confondersi il concetto di coabitazione quotidiana con il concetto di convivenza more uxorio, nell’accezione di libera formazione di un nuovo progetto di vita, costante, stabile e continuativo tra due persone, che è quello che soltanto rileva ai fini della revoca dell’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile. Ne consegue il rigetto del ricorso con condanna alle spese secondo il principio di soccombenza. La decisione di ritenere configurabile una convivenza more uxorio anche in assenza di una coabitazione quotidiana, purché abituale, è condivisa da chi scrive. Essa è coerente, infatti, con le giuste conclusioni cui da tempo sono giunte dottrina e giurisprudenza prevalenti anche in ambito di matrimonio, laddove si ritiene che non ricorra una violazione del dovere di coabitazione qualora questa, pur essendo abituale, per giustificate ragioni (ad es. di lavoro, studio o salute) non possa essere quotidiana (si pensi all’ipotesi sempre più frequente in cui i coniugi lavorino in due città diverse, e convivano nel fine settimana e durante le ferie). Ciò che attribuisce stabilità alla famiglia, sia quella fondata sul matrimonio sia quella di fatto, è piuttosto la realizzazione di un comune progetto di vita e la regolarità della convivenza. Riguardo all’effetto estintivo derivante dall’instaurazione di una convivenza more uxorio sull’assegno di divorzio, tuttavia, occorre segnalare che, nello stesso giorno in cui la sezione VI della S.C. pronunciava l’ordinanza in commento, la prima sezione della medesima Corte rimetteva gli atti al Primo Presidente perché valutasse di disporre la pronuncia delle Sezioni Unite sul tema, quale questione di massima di particolare importanza ex art. 374 c.p.c. c.2 (Cassazione civile, sez. I, 17/12/2020, n. 28995). In particolare, si chiede in sostanza che le S.U. stabiliscano se, una volta instaurata una convivenza more uxorio, il diritto dell’ex coniuge all’assegno divorzile si estingua sempre e comunque, o se invece rimanga in vita -tutt’al più in misura ridotta se le circostanze lo richiedono- quando si fondi sull’esigenza di ricompensare quel coniuge del contributo personale ed economico fornito alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio familiare o personale dell’altro coniuge (in base al principio affermato dalla nota pronuncia delle S.U. del 2018 n. 18287). Secondo il Collegio, infatti, se è vero che il principio di autoresponsabilità impone che il coniuge economicamente debole si assuma la responsabilità della propria scelta di formare una nuova famiglia di fatto, accettando il venir meno di ogni legame anche economico con il precedente rapporto matrimoniale, è anche vero che il medesimo principio esige che il coniuge economicamente forte continui comunque ad assumersi la responsabilità della propria scelta di aver richiesto all’altro coniuge durante la vita matrimoniale un apporto e una dedizione alla famiglia significativamente maggiore, e quindi personali sacrifici e rinunce anche rispetto alle aspettative lavorative e professionali. Per sapere se le Sezioni Unite condivideranno questa tesi, dunque, non ci resta che attendere. Avv. Stefano Valerio Miranda Avvocato del Foro di Firenze e Segretario Ami Toscana
Novità dall'AMI Nazionale
Boom delle seconde nozze. In aumento del 22,7%
Crescono i matrimoni in Italia. Secondo le ultime rilevazioni ISTAT (dati del 2022) le unioni civili sono aumentate del 31% rispetto all’anno precedente, i matrimoni del 4,8%. Ma il vero record è stato registrato dalle seconde (o successive) nozze, con un incremento del 22,7%.
Tribunale per le famiglie: l’avvocatura è pronta alla grande sfida
Avvocati, magistrati ed esponenti delle istituzioni si sono confrontati ieri nella sede del Consiglio nazionale forense per discutere sulle necessità e sulle urgenze connesse al Tribunale per le famiglie. Un’occasione di riflessione a più voci, nella splendida cornice della “Sala Aurora” di via del Governo Vecchio, sulla riforma del diritto di famiglia e sugli obiettivi che si prefigge di raggiungere nel medio- lungo termine. «La giornata di studi – ha detto nell’indirizzo di saluto il presidente del Cnf, Francesco Greco – mira a sottolineare il ruolo sociale dell’avvocato. Nello specifico, gli avvocati familiaristi svolgono una funzione delicata per regolare e disciplinare numerose esigenze. Le regole del processo davanti al Tribunale per i minori sono state poco delineate in passato. Il Tribunale per le famiglie è un risultato prezioso tanto per i cittadini quanto per gli avvocati e le associazioni specialistiche che li rappresentano». Sulla stessa linea del presidente Greco anche Mario Scialla, coordinatore dell’Ocf, e Paolo Nesta, presidente dell’Ordine degli avvocati di Roma. L’iniziativa svoltasi presso il Cnf è stata organizzata in collaborazione con Aiaf, Ami, Cammino, Ondif e Unione nazionale delle Camere minorili. Il presidente della Commissione Giustizia della Camera, Ciro Maschio, ha ricordato che la riforma del diritto di famiglia impatta sulle questioni legate al Pnrr e che a livello parlamentare l’attenzione per i correttivi della riforma Cartabia è sempre alta. Il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, ha seguito per diverse ore i lavori del convegno e nel suo intervento ha voluto ricordare il grande lavoro che ogni giorno svolge l’avvocatura istituzionale. In merito alla riforma del diritto di famiglia ha sostenuto l’esigenza di un confronto sempre costruttivo, con uno spirito critico – purché le critiche non siano pretestuose e dettate da pregiudizio -, per migliorare le giustizia nel nostro Paese. Daniela Giraudo, consigliera Cnf e coordinatrice della Commissione Cnf Diritto della persona, delle Relazioni familiari e dei Minorenni, ha analizzato alcuni percorsi normativi in materia di minori e giustizia minorile. «Sappiamo bene – ha affermato – che il processo che si occupa di minori non regola torti e ragioni, ma è teso a perseguire il miglior interesse o benessere del minore, curandosi di occuparsi dei soggetti con problemi di genitorialità. Il best interest of the child caratterizza il diritto minorile nei Paesi europei e venne formalizzato per la prima volta nell’articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del minore del 1989, che riconosce al minore diritti propri e costituisce l’alveo rispetto al quale il giudice deve provvedere a vagliare la situazione sottoposta al suo esame per adottare una decisione che sia confacente al miglior interesse del minore. È principio immanente ad ogni giudizio in cui i minori vengono coinvolti, anche in modo indiretto ed è, da anni, la stella polare che guida tutti coloro che si occupano di diritto di famiglia». L’esponente del Cnf ha rilevato che «negli anni la società è molto cambiata e il diritto ha dovuto seguire il cambiamento sociale ed era giunto il tempo di adeguare il rito, divenuto eccessivamente frammentario e foriero di differenze anche significative nella vita delle famiglie». «Il percorso – ha aggiunto Daniela Giraudo – ha quindi trovato completamento con la previsione del Tribunale unico per le persone e le famiglie, così ponendo finalmente al centro il diritto che più di ogni altro va ad incidere sulla vita delle persone. Un rito a se stante, un tribunale a se stante, questo il risultato della riforma Cartabia in questo ambito». Il nuovo rito ( entrato in vigore nel febbraio 2023) ha appena un anno di vita, ma lo sguardo è tutto rivolto al prossimo autunno. «Sappiamo – ha concluso l’avvocata Giraudo – che il tribunale dovrebbe essere introdotto nel sistema dal prossimo mese di ottobre, tuttavia si sono levate voci autorevoli tese ad evidenziarne possibili criticità, di contro v’è chi sostiene invece che non vi siano ragioni valide per ulteriori differimenti che protrarrebbero una dicotomia che non ha più ragione di essere. Il Consiglio nazionale forense ha da sempre sostenuto l’esigenza di un rito e di un tribunale unico che valorizzi la prossimità, lo ha fatto in modo convinto sin dal 2017 quando a coordinare questa commissione c’era l’avvocata Maria Masi, poi presidente del Cnf». L’avvocatura offre un contributo tecnico e di idee. E continuerà a farlo. Secondo Claudio Cecchella, ordinario di diritto processuale civile nell’Università di Pisa e presidente di Ondif, con l’iniziativa di ieri è stato lanciato un «appello alla politica, alla magistratura, alla società civile per il rispetto dell’entrata in vigore del secondo round della riforma: l’istituzione del tribunale unico, anziché la duplicazione attuale». «Un appello all’unisono dell’avvocatura – ha commentato Cecchella -, per la sensibilità sua propria verso la tutela dei diritti e le garanzie in coerenza con i principi delle carte fondamentali, la Costituzione e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Non è tollerabile alla luce del dettato costituzionale un ordinamento di due giudici con il grave rischio di un contrasto di giudicato su diritti indisponibili che fanno capo a un minore o persona debole. Non è tollerabile che entri in camera di consiglio un esperto senza il contraddittorio delle parti come nel tribunale per i minorenni, contrariamente al tribunale ordinario, dove quel parere entra come un consulente tecnico soggetto alla dialettica difensiva delle parti. Non è tollerabile che il giudice che si occupa della materia non sia specializzato. Tutto ciò è risolvibile con il tribunale unico. Certo, in due anni l’amministrazione ha fatto ben poco per offrire le basi dell’entrata in vigore in termini di numeri di magistrati e di personale, per cui alle porte di una probabile proroga l’avvocatura è pronta a discuterne, purché non si modifichi la riforma e il giudice esperto intervenga nel processo come consulente e non come giudice». Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari, avvocato civilista, ha assicurato che la riforma del diritto di famiglia è un tema «molto caro al nostro governo» e che «sarà portata a compimento: è però difficile dire che tutto sarà pronto per ottobre, dato che», ha aggiunto, «vanno analizzati i numeri relativi ai magistrati e al personale. Si tratta di una operazione che va animata da pragmatismo. Parlare di un rinvio è però sbagliato». L’intera giornata di studi è stata moderata da Paolo Corsini ( direttore dei programmi di approfondimento Rai). Le conclusioni sono state affidate a Maria Masi, già presidente del Consiglio nazionale forense.
I bimbi restano nella casa “familiare”, i genitori si alternano.
La Corte di Appello di Torino, sezione famiglia e minori, con il decreto 314/24 ha confermato il provvedimento emesso in primo grado dal Tribunale di Cuneo, secondo il quale i figli resteranno nell’ex casa condivisa dai coniugi, mentre saranno i genitori a doversi spostare, a settimane alterne. Per i giudici di merito, infatti, le bambine sono legate ad entrambi i genitori, tutti e due sono «protettivi, accudenti e consolanti», sia il padre sia la madre dispongono di altre abitazioni, e possono dunque, nella settimana in cui non sono di “turno” restare nelle loro abitazioni. Una soluzione, quella della Corte d’Appello, che era stata indicata anche dalla Cassazione a marzo 2023 (ordinanza 6810). In quell’occasione, la Suprema corte, definendo una controversia in seguito alla rottura di una convivenza more uxorio, non aveva escluso la possibilità di assegnare la casa familiare ai figli, prevedendo la rotazione dei genitori. Per la Cassazione infatti «tale opzione – che presuppone una seria e concordata organizzazione dei genitori a ciò funzionale – nel rispetto e nell’esercizio della responsabilità genitoriale di ciascuno avrebbe potuto rispondere al reale interesse dei minori ed alle loro esigenze di crescita, ed essere idonea a consolidare l’habitat e le consuetudini di vita, finalità al sevizio della quale è prevista l’assegnazione della casa familiare».
TRIBUNALE PER LE FAMIGLIE: NECESSITA’ E URGENZA. CONTRIBUTO DELL’AVVOCATURA
Il prossimo 26 marzo si terrà presso la sede del CNF alla via del Governo Vecchio n. 3, Roma, sala Aurora, un incontro organizzato dalle Associazioni familiariste riconosciute e individuate nell’elenco 1 delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative. Oltre all’AMI, parteciperanno ai lavori l’AIAF, il CAMMINO, L’ONDIF e l’UNCAM. L’evento che sarà visibile esclusivamente sul canale You Tube del CNF, è patrocinato anche dall’Organismo Congressuale Forense. I saluti istituzionali, del Presidente del CFN Francesco Greco, apriranno l’evento alle ore 10.00. Seguiranno i saluti dell’Avv. Mario Scialla, coordinatore dell’OCF e dell’Avv. Paolo Nesta, Presidente del COA di Roma. Sono stati invitati a intervenire il Viceministro Sen. Avv. Francesco Paolo Sisto, il Sottosegretario Sen. Avv. Andrea Ostellari, il Presidente della I Commissione Giustizia, Sen. Avv. Giulia Bongiorno, il presidente della II Commissione Giustizia, On.le Avv. Ciro Maschio, la prima presidente della Corte di Cassazione, Dott.ssa Margherita Cassano e il procuratore generale presso la Corte di Cassazione, Dott. Luigi Salvato. La Cons. Avv. Daniela Giraudo, coordinatrice Commissione famiglia CNF, Introdurrà l’incontro che verrà moderato dal dr. Paolo Corsini, giornalista TG1. Si discuterà del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. La prima sessione (Necessità) vedrà gli interventi del Prof. Avv. Claudio Cecchella, presidente ONDIF, del Prof. Francesco Paolo Luiso, già professore di Diritto processuale civile e presidente Associazione studiosi di diritto processuale civile, del Dott. Domenico Pellegrini, Presidente di sezione del Tribunale di Genova e della Dott.ssa Monica Velletti, Presidente sezione civile Tribunale di Terni Dell’ Urgenza si discorrerà nella seconda sessione (12.30/13.30), introdotta e conclusa dall’Avv. Donatella Nucera, presidente CAMMINO e offriranno il loro contributo il Prof. Avv. Filippo Danovi, professore di Diritto processuale civile Università Bicocca Milano, Dott.ssa Franca Mangano, presidente VIII sezione Corte di appello di Roma, Prof. Avv. Arnaldo Morace Pinelli, professore di Diritto Privato Università Roma Tor Vergata. La terza sessione (Criticita?), introdotta e conclusa dall’ Avv. Cinzia Calabrese, presidente AIAF, vedrà la partecipazione dell’Avv. Grazia Ofelia Cesaro, presidente UNCM, Dott. Claudio Cottatellucci, Presidente AIMMF, Prof. Avv. Antonio Carratta, professore di Diritto processuale civile Roma Tre, del Dott. Francesco Antonio Genovese, Presidente di sezione, I sezione civile Corte di Cassazione, dell’Avv. Maria Giovanna Ruo, presidente SAFSA CAMMINO La IV ed ultima sessione (16.30/17.30) sul contributo dell’avvocatura che verrà introdotta e conclusa dal Presidente AMI, Avv. Gian Ettore Gassani, vedrà l’intervento di: Avv. Isabella Celeste, responsabile Gruppo di lavoro OCF famiglia e minori, diritti della persona dell’OCF, Dott.ssa Marta Ienzi, Presidente I sezione Tribunale di Roma, Prof. Avv. Filippo Romeo, professore di Diritto privato, Università Enna Kore DG e dell’Avv. Alberto Figone, Vicepresidente AIAF. La conclusione dei lavori (ore 18.00) è a cura dell’Avv. Maria Masi, già presidente CNF DG.
Notizie dai distretti dell'AMI
Rinasce la sezione dell’AMI di Milano. L’Avv. Maria Furfaro è il nuovo Presidente
In data odierna è stata ricostituita la sezione distrettuale dell’AMI di Milano. Il nuovo direttivo ha nominato l’Avv. Maria Furfaro quale Presidente. Le altre cariche sono state assegnate agli avvocati Maria Teresa Zampogna (Segretario), Angelo Laratta (Tesoriere), Concetta Sannino (Responsabile pari opportunità) e Ernesto Savio Sarno (Consigliere). L’AMI tutta augura un benvenuto al nuovo Direttivo.
A.M.I. CATANZARO – COSENZA: LE NOMINE DEL NUOVO DIRETTIVO
Si sono conclusi i lavori dell’A.M.I. (Associazione Matrimonialisti Italiani) del distretto Catanzaro-Cosenza, per la nomina del nuovo direttivo, che quest’anno si compone di cinque avvocati di prestigio, tutti con un enorme bagaglio culturale e professionale. L’Avv. Margherita Corriere è stata riconfermata Presidente distrettuale, mentre l’Avv. Marianna Famà – Segretario del Direttivo e l’Avv. Carla Stancati -Tesoriere, nella nuova struttura sono stati nominati anche l‘Avv. Nicola Scavelli e l’Avv, Mafalda Manuela Carino. Il Presidente Margherita Corriere, nell’illustrare le linee programmatiche per il 2022, ha dichiarato: “È fondamentale la creazione di un lavoro di equipe per un “linguaggio comune” tra le varie esperienze professionali.. Da sempre ci occupiamo con professionalità delle persone, dei minori e dei loro diritti fondamentali, cercando di dare un valido contributo alla formazione di quanti intendono tutelarli e, soprattutto, dei praticanti avvocati e dei giovani avvocati”. L’operato dell’A.M.I. da anni è rivolto in particolare sulle problematiche della maternità e della paternità, dei diritti delle persone minorenni, della procreazione assistita, dei matrimoni misti, dell’istruzione scolastica, dei diritti delle persone diversamente abili, delle adozioni e delle problematiche relative alla terza età, anche il prossimo anno proseguirà il lungo cammino con delle campagne mirate contro il bullismo e la violenza di genere, collaborando con le scuole con dei corsi di sensibilizzazione ad hoc per gli studenti. Gli auguri di buon lavoro, sono stati formulati al nuovo direttivo, dal Presidente Nazionale A.M.I. Gian Ettore Gassani e dai vertici nazionali dell’associazione forense, impegnata da 14 anni nel sociale e nella formazione degli operatori del settore giustizia suoi iscritti. Redazione Avv. Margherita Corriere Avv. Marianna Famà Avv. Carla Stancati Avv. Nicola Scavelli Mafalda Manuela Carino
A.M.I. NAPOLI: “MADRE” – EVENTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE SANTOBONO PAUSILIPON
L’A.M.I. Napoli in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Lions Club Virgiliano Distretto 108, il prossimo 15 dicembre alle ore 17.30 ha organizzato un evento “Madre”, presso la Basilica dello Spirito Santo di Napoli, in via Toledo 402. La manifestazione è a favore della “Fondazione Santobono Pausilipon” che è impegnata per il miglioramento della vita in ospedale per i piccoli pazienti ed i loro familiari con particolare riferimento alle problematiche sanitarie e a quelle relative ad aspetti sociosanitari e psico-pedagogici. I saluti sono affidati al Presidente A.M.I. Gian Ettore Gassani, al Presidente COA Napoli Antonio Tafuri, dal Direttore Fondazione Santobono Pausilipon, Flavia Matrisciano e dal Consigliere del Comune di Napoli Maria Grazia Vitelli, l’evento è introdotto dal Presidente A.M.I. Napoli Valentina De Giovanni e da Giovanni De Vivo – Presidente Lions Club Napoli Virgiliano. Per partecipare all’evento, che darà diritto a tre crediti formativi, di cui uno in deontologia, per gli avvocati per info; Valentina De Giovanni, al numero tel. 3471264252, oppure Giovanni De Vivo al numero 3391800800 la locandina dell’evento:
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L’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani è l’associazione italiana per la formazione professionale multidisciplinare, sia di base che di aggiornamento professionale più attiva in Italia. Vanta di numerosi soci sostenitori come psicologi, medici psichiatri, mediatori familiari, sociologi, pedagogisti, assistenti sociali e insegnanti.
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