{"id":9628,"date":"2025-08-28T09:21:53","date_gmt":"2025-08-28T07:21:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/?p=9628"},"modified":"2025-08-28T09:21:53","modified_gmt":"2025-08-28T07:21:53","slug":"spese-extra-per-i-figli-addio-al-cinquanta-e-cinquanta-se-ce-squilibrio-tra-i-genitori","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/?p=9628","title":{"rendered":"Spese extra per i figli: addio al cinquanta e cinquanta se c\u2019\u00e8 squilibrio tra i genitori"},"content":{"rendered":"<p><b><strong>La Suprema Corte sui criteri di suddivisione delle spese straordinarie tra genitori separati o divorziati: commento a Cass. Civ. 18954\/2025<br \/>\n<\/strong><\/b><\/p>\n<p>In caso di crisi della coppia genitoriale, \u00e8 sbagliato effettuare di\u00a0<em>default<\/em>\u00a0una ripartizione al cinquanta per cento, tra i genitori, delle cosiddette spese straordinarie, o spese extra, riguardanti i\u00a0figli\u00a0(minori o non autosufficienti): vale a dire tutti quegli esborsi che non devono considerarsi compresi nell\u2019assegno mensile di\u00a0mantenimento.<br style=\"font-weight: 400;\" \/>Non \u00e8 corretto, in sostanza, che il giudice divida automaticamente al 50 per cento tale tipologia di costi, senza tenere conto delle rispettive condizioni economiche.<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Affermano i giudici di legittimit\u00e0, sul punto, che \u201c<em>in tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie (con riferimento a quelle universitarie ed a quelle collegate di studente &#8220;fuorisede&#8221;), non comprese nell&#8217;ammontare dell&#8217;assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell&#8217;assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell&#8217;attualit\u00e0 degli elementi indicati nell&#8217;art. 337 ter, comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entit\u00e0, se non intese come anticipazioni di un genitore rispetto a un obbligo comunque ricadente su entrambi, produrrebbero l&#8217;effetto violativo del principio di proporzionalit\u00e0 della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinariet\u00e0 a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali n\u00e9 ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione giudiziale o convenzionale dell&#8217;assegno (Cass., n. 7169\/2024)<\/em>\u201d.<\/span><br style=\"font-weight: 400;\" \/><br style=\"font-weight: 400;\" \/><span style=\"font-weight: 400;\">Osserva, altres\u00ec, il Supremo Collegio che \u201c<em>in materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, pi\u00f9 o meno ampi, sortiscono l&#8217;effetto di integrare l&#8217;assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilit\u00e0 in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullit\u00e0 del matrimonio ovvero all&#8217;esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidit\u00e0 ed esigibilit\u00e0; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinariet\u00e0 dell&#8217;assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilit\u00e0 l&#8217;esercizio di un&#8217;autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell&#8217;adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della\u00a0responsabilit\u00e0 genitoriale\u00a0a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullit\u00e0 del vincolo matrimoniale e comunque in ordine al\u00a0figli nati fuori dal matrimonio\u00a0(Cass., n. 379\/2021)<\/em>\u201d.<\/span><br style=\"font-weight: 400;\" \/><br style=\"font-weight: 400;\" \/><span style=\"font-weight: 400;\">Nella specie, la Corte territoriale si era limitata a statuire che il riparto al 50% delle spese straordinarie era giustificato dai rispettivi redditi.<\/span><br style=\"font-weight: 400;\" \/><br style=\"font-weight: 400;\" \/><span style=\"font-weight: 400;\">Ora, secondo la Cassazione, \u00e8 irragionevole far gravare le spese straordinarie &#8211; intese nella loro accezione pi\u00f9 ampia &#8211; sugli ex coniugi, senza osservare la\u00a0proporzionalit\u00e0 del contributo rispetto alle rispettive condizioni reddituali-patrimoniali\u00a0che, nel caso concreto, erano state accertate con squilibrio in netto favore dell&#8217;ex marito.<\/p>\n<p>Niente automatismi, dunque, ma un&#8217;attenta verifica della capacit\u00e0 economica di ciascun genitore.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Suprema Corte sui criteri di suddivisione delle spese straordinarie tra genitori separati o divorziati: commento a Cass. 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