{"id":8645,"date":"2023-02-08T17:39:26","date_gmt":"2023-02-08T16:39:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/?p=8645"},"modified":"2023-02-08T17:39:26","modified_gmt":"2023-02-08T16:39:26","slug":"divisione-della-casa-familiare-in-comproprieta-assegnata-ad-uno-dei-coniugi-le-ss-uu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/?p=8645","title":{"rendered":"Divisione della casa familiare in compropriet\u00e0 assegnata ad uno dei coniugi. Le SS.UU."},"content":{"rendered":"<h2 class=\"sottoTitN\">Sul valore da imputare in sede di divisione della casa familiare in compropriet\u00e0 fra i coniugi e assegnata ad uno dei due si pronunciano le SS.UU. civili con Sentenza n. 18641\/2022<\/h2>\n<p>In sede di separazione la casa familiare viene assegnata<br \/>\nalla moglie con la quale continuano ad abitare in via<br \/>\nprevalente i figli minori. L\u2019immobile \u00e8 di entrambi in<br \/>\ncompropriet\u00e0.<br \/>\nIl marito, successivamente, chiede si proceda alla<br \/>\ndivisione giudiziale della casa famigliare. Sorge il<br \/>\nquesito su quale valore sia da attribuire all\u2019immobile in<br \/>\nsede di valutazione per la vendita o la liquidazione a carico di chi cede la compropriet\u00e0 all\u2019altro<br \/>\nconiuge. In particolare se l\u2019assegnazione costituisca un peso di cui tenere conto in sede di<br \/>\nvalutazione, anche nel caso in cui ad acquistare sia il coniuge assegnatario.<br \/>\nIl caso viene sottoposto all\u2019attenzione delle Sezioni Unite, stante un contrasto giurisprudenziale sul<br \/>\npunto.<br \/>\nLa Corte di Cassazione a SS.UU. Civili decide con Sentenza n. 18641 depositata in data 9 giugno<br \/>\n2022 con una estesa sentenza (28 pagine) che approfondisce il tema dell\u2019istituto dell\u2019assegnazione<br \/>\ndella casa familiare.<\/p>\n<p>La questione sottoposta all&#8217;esame di queste Sezioni unite viene riassunta nei seguenti termini: &#8220;se &#8211;<br \/>\nin sede di divisione di un immobile in compropriet\u00e0 di due coniugi legalmente separati gi\u00e0<br \/>\ndestinato a residenza familiare e, per tale ragione, assegnato, in sede di separazione, al coniuge<br \/>\naffidatario della prole &#8211; occorra tenere conto della diminuzione del valore commerciale del cespite<br \/>\nconseguente alla presenza sul medesimo del diritto di godimento del coniuge a cui \u00e8 stata affidata<br \/>\nla prole, pure nel caso in cui la divisione si realizzi mediante attribuzione a quest&#8217;ultimo della<br \/>\npropriet\u00e0 dell&#8217;intero immobile con conguaglio in favore del comproprietario e, quindi,<br \/>\ndeterminandolo non in rapporto al valore venale dello stesso immobile, bens\u00ec in misura ridotta<br \/>\nche tenga conto dell&#8217;incidenza della permanenza di tale vincolo, opponibile anche ai terzi&#8221;.<br \/>\nL\u2019istituto dell\u2019assegnazione della casa familiare<br \/>\nLe SS.UU. tratteggiano in motivazione le caratteristiche salienti dell\u2019istituto.<br \/>\nConfermano che il titolo ad abitare il cespite familiare \u00e8 strumentale alla conservazione della<br \/>\ncomunit\u00e0 domestica nel solo interesse della prole.<br \/>\nEsso non costituisce un n\u00e9 diritto reale n\u00e9 un diritto personale ma crea \u201cun vincolo di<br \/>\ndestinazione sui generis, collegato all&#8217;interesse superiore dei figli \u201d. Si tratta di un<br \/>\ndiritto personale di godimento del cespite che viene a cadere nel caso in cui l&#8217;assegnatario 1)<br \/>\nnon abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o 2) conviva more uxorio o 3) contragga<br \/>\nnuovo matrimonio.<br \/>\nLe SS.UU. ricordano che \u201cla giurisprudenza di questa Corte ritiene preferibile, nella ricostruzione<br \/>\ngiuridica del vincolo di destinazione conseguente all&#8217;assegnazione della casa familiare,<br \/>\nl&#8217;enucleazione di una posizione riconducibile a quella di una detenzione qualificata giustificata, di<br \/>\nregola, dalle priorit\u00e0 familiari di conservazione delle abitudini domestiche in favore della prole,<br \/>\nossia a quella di un diritto di godimento personale atipico\u201d.<br \/>\nE\u2019 anche affermato che quel diritto non costituisce un diritto patrimoniale, bens\u00ec<br \/>\nesclusivamente un diritto familiare a carattere non patrimoniale.<br \/>\nQuanto alla trascrizione, viene richiamato il provvedimento della Corte costituzionale (sentenza n.<br \/>\n454 del 1989) che ebbe a dichiararne l&#8217;illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 155-quater, comma 4, c.c.<br \/>\nnella parte in cui non si prevedeva la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione<br \/>\ndell&#8217;abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della prole, ai fini dell&#8217;opponibilit\u00e0 ai terzi.<br \/>\nGiurisprudenza successiva ha chiarito che il il provvedimento di assegnazione deve considerarsi<br \/>\nopponibile, anche se non trascritto, al terzo acquirente in data successiva, per nove anni dalla data<br \/>\ndell&#8217;assegnazione (senza che assuma alcun rilievo la circostanza che il titolo di acquisto del terzo<br \/>\ncontenga l&#8217;indicazione specifica dell&#8217;esistenza del diritto del coniuge assegnatario), ovvero, previa<br \/>\ntrascrizione in data antecedente al titolo, anche oltre i nove anni.<br \/>\nInteressante poi l\u2019accenno a Cass., Sez. I, n. 15367\/2015, secondo la quale \u201cla possibile revoca<br \/>\ndell&#8217;assegnazione nei casi previsti dall&#8217;art. 337-sexies c.c. sopra citato, ovvero per la raggiunta<br \/>\nautonomia dei figli conviventi con l&#8217;assegnatario, non \u00e8 azionabile dal terzo acquirente, il<br \/>\nquale avr\u00e0 a sua disposizione un&#8217;azione di accertamento preordinata alla liberazione del cespite,<br \/>\ncui potrebbe conseguire il pagamento dell&#8217;indennit\u00e0 per illegittima occupazione previa<br \/>\ndeclaratoria di inefficacia del titolo, con decorrenza dalla data di deposito della sentenza di<br \/>\naccertamento\u201d.<br \/>\nL\u2019assegnazione della casa coniugale non costituisce un criterio automatico di attribuzione al coniuge<br \/>\naffidatario della prole minorenne o non autosufficiente, il cui interesse comunque deve essere<br \/>\nvalutato per primo, poich\u00e9 sempre il giudice dovr\u00e0 valutare se non ricorrano nel caso concreto<br \/>\nsituazioni tali da favorire l&#8217;altro coniuge.<br \/>\nAncora, la casa familiare si afferma come cespite suscettibile di valutazione economica idoneo<br \/>\nad un eventuale riequilibrio delle condizioni reddituali dei coniugi nell&#8217;ambito dell&#8217;assegno<br \/>\ndi mantenimento del coniuge e dei figli e solo in questo ambito.<br \/>\nE\u2019 oramai consolidato il principio secondo il quale \u201cai fini della determinazione dell&#8217;importo<br \/>\ndell&#8217;assegno di mantenimento in favore del coniuge richiedente che ne abbia diritto, deve trovare<br \/>\nspazio anche la valutazione del godimento della casa familiare, la cui assegnazione, pur essendo<br \/>\nfinalizzata alla tutela della prole e dell&#8217;interesse della stessa a permanere nell&#8217;ambiente domestico,<br \/>\ncostituisce indubbiamente un&#8217;utilit\u00e0 suscettibile di apprezzamento economico, sotto il duplice<br \/>\nprofilo del risparmio assicurato al coniuge convivente con i figli, rispetto alla spesa che dovrebbe<br \/>\n(eventualmente) sostenere per procurarsi un alloggio in locazione, e dell&#8217;incidenza del relativo uso<br \/>\nsulla disponibilit\u00e0 dell&#8217;immobile, con la correlata limitazione della facolt\u00e0 di godimento e di<br \/>\ndisposizione spettanti al proprietario\u201d.<br \/>\nCasa coniugale in compropriet\u00e0 ed assegnazione<br \/>\nAnalogamente, anche nel caso nel quale la casa familiare sia in compropriet\u00e0, non pu\u00f2 ricavarsi<br \/>\nl\u2019assunto che il coniuge assegnatario la usi in virt\u00f9 del suo diritto di utilizzo della sua compropriet\u00e0.<br \/>\nAfferma, infatti, la Corte che l&#8217;esclusivit\u00e0 dell&#8217;uso del bene da parte del coniuge assegnatario non<br \/>\ntrova il proprio titolo nella compropriet\u00e0 del bene, che pur attribuendogli la facolt\u00e0 di trarre per<br \/>\nintero dall&#8217;immobile le utilit\u00e0 che lo stesso \u00e8 in grado di offrire, non gli consentirebbe, ai sensi<br \/>\ndell&#8217;art. 1102 c.c., di impedire all&#8217;altro partecipante di farne parimenti uso secondo il proprio diritto,<br \/>\nma nel provvedimento di assegnazione, che, comportando la sottrazione del bene al godimento<br \/>\ndell&#8217;altro coniuge si traduce in un pregiudizio economico, anch&#8217;esso valutabile ai fini della<br \/>\nliquidazione dell&#8217;assegno in favore del coniuge assegnatario della casa coniugale.<br \/>\nAncora: le SS.UU. ribadiscono che l&#8217;assegnazione della casa coniugale non pu\u00f2 costituire<br \/>\nuna misura assistenziale per il coniuge economicamente pi\u00f9 debole, ma postula<br \/>\nl&#8217;affidamento dei figli minori o non autosufficienti economicamente.<br \/>\nLa divisione della casa coniugale in compropriet\u00e0<br \/>\nAnche se trattasi di casa coniugale in compropriet\u00e0 fra i coniugi e in presenza di un provvedimento<br \/>\ndi assegnazione della stessa ad uno dei due, i principi della divisione della compropriet\u00e0<br \/>\nimmobiliare non vengono meno. Se il bene \u00e8 comodamente divisibile, il giudice \u00e8 tenuto a) a<br \/>\nformare due porzioni di valore corrispondente alle quote dei condividenti, altrimenti deve<br \/>\nprocedere b) con l&#8217;attribuzione unitaria (ovvero in favore, in via esclusiva, di uno dei condividenti<br \/>\nche lo richieda) o c) con la vendita agli incanti.<br \/>\nSe sul bene immobile esistono vincoli suscettibili di incidere negativamente sul valore venale il CTU<br \/>\ndovr\u00e0 tenerne conto in sede di stima. Tuttavia, affermano le SS.UU., \u201cci\u00f2 non implica che qualsiasi<br \/>\ntipo di vincolo determini sempre un&#8217;incidenza in pejus rispetto al valore di mercato, cos\u00ec come pu\u00f2<br \/>\nessere possibile valutare se tale incidenza venga a verificarsi o meno in relazione al modo ed<br \/>\nall&#8217;esito delle operazioni divisionali, evenienza che &#8211; per l&#8217;appunto &#8211; viene in rilievo qualora<br \/>\nl&#8217;immobile sia attribuito in propriet\u00e0 esclusiva al coniuge beneficiario del provvedimento di<br \/>\nassegnazione del bene come casa coniugale\u201d.<br \/>\nLa Corte assume che qualora, in sede di divisione, il bene venga attribuito in propriet\u00e0 esclusiva al<br \/>\nconiuge che gi\u00e0 ne godeva come casa coniugale, verr\u00e0 a prodursi l&#8217;effetto della concentrazione in<br \/>\ncapo allo stesso coniuge di tale diritto di godimento e del diritto dominicale<br \/>\nsull&#8217;intero immobile, che permane privo di vincoli, con la conseguenza che il primo, gi\u00e0<br \/>\nderivante dal provvedimento di assegnazione giudiziale, risulter\u00e0 assorbito dall&#8217;acquisito diritto in<br \/>\npropriet\u00e0 esclusiva dell&#8217;immobile stesso, il quale, perci\u00f2, ne determiner\u00e0 l&#8217;estinzione (secondo parte<br \/>\ndella dottrina si tratterebbe di una forma assimilabile a quella di un&#8217;estinzione per confusione).<br \/>\nViceversa, qualora la quota in sede di divisione venga assegnata al coniuge non assegnatario della<br \/>\ncasa in sede di separazione, con onere del pagamento della liquidazione a favore dell\u2019assegnatario<br \/>\ndella casa familiare, si dovr\u00e0 tenere in considerazione la presenza di un \u201cpeso\u201d, di un vincolo che ne<br \/>\ndiminuisce il valore.<br \/>\nAffermano le SS.UU. che \u201cove si operasse la decurtazione del valore in considerazione del gi\u00e0<br \/>\nriconosciuto diritto di godimento della &#8220;casa familiare&#8221;, il coniuge non assegnatario verrebbe<br \/>\ningiustamente penalizzato con la corresponsione di una somma che non sarebbe rispondente alla<br \/>\nmet\u00e0 (nell&#8217;ipotesi di antecedente compropriet\u00e0 al 50%) dell&#8217;effettivo valore venale del bene\u201d.<br \/>\nCi\u00f2 non toglie che si possa considerare che il coniuge, divenuto titolare della propriet\u00e0 esclusiva<br \/>\nsull&#8217;intero bene all&#8217;esito delle operazioni divisionali, possa eventualmente chiedere l&#8217;adeguamento<br \/>\ndel contributo di mantenimento dei figli all&#8217;altro coniuge-genitore, in quanto nella determinazione<br \/>\ndel relativo assegno, pur venendo meno la componente inerente l&#8217;assegnazione della casa familiare,<br \/>\nil genitore, non residente con i figli o non affidatario, rimane obbligato a soddisfare pro quota il<br \/>\ndiritto dei figli (minori o ancora non autosufficienti) a poter usufruire di un&#8217;adeguata abitazione.<br \/>\nIn conclusione le SS.UU. affermano che<br \/>\n\u201cl&#8217;attribuzione dell&#8217;immobile adibito a casa familiare in propriet\u00e0 esclusiva<br \/>\ndell&#8217;assegnatario in sede di divisione configura una causa automatica di<br \/>\nestinzione \u2026 del diritto di godimento con tale destinazione, che comporta il<br \/>\nconferimento allo stesso immobile di un valore economico pieno<br \/>\ncorrispondente a quello venale di mercato \u2026<br \/>\nLe ultime Notizie dello stesso argomento:<br \/>\nDiritto Famiglia (https:\/\/www.professionegiustizia.it\/documenti\/notizie\/a\/famiglia\/)<br \/>\nl&#8217;immobile attribuito in propriet\u00e0 esclusiva al coniuge gi\u00e0 assegnatario quale<br \/>\ncasa coniugale non pu\u00f2 considerarsi decurtato di alcuna utilit\u00e0, posto che la<br \/>\nqualit\u00e0 di titolare del diritto dominicale e quella di titolare del diritto di<br \/>\ngodimento vengono a coincidere. Non si configura, in altri termini, alcun diritto<br \/>\naltrui che limiti le facolt\u00e0 di godimento del coniuge attributario dell&#8217;intero &#8211; e<br \/>\ngi\u00e0 assegnatario in quanto affidatario della prole &#8211; e sia, perci\u00f2, idoneo a<br \/>\ncomportare la diminuzione del valore di mercato del bene.<\/p>\n<p>https:\/\/www.professionegiustizia.it\/documenti\/notizia\/2022\/divisione-della-casa-familiare-assegnata-coniugi<\/p>\n<h2 class=\"sottoTitN\"><\/h2>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sul valore da imputare in sede di divisione della casa familiare in compropriet\u00e0 fra i coniugi e assegnata ad uno dei due si pronunciano le SS.UU. civili con Sentenza n. 18641\/2022 In sede di separazione la casa familiare viene assegnata alla moglie con la quale continuano ad abitare in via prevalente i figli minori. 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