{"id":832,"date":"2013-01-03T17:29:28","date_gmt":"2013-01-03T16:29:28","guid":{"rendered":"http:\/\/lnx.ami-avvocati.it\/laffidamento-condiviso-una-riforma-da-completare\/"},"modified":"2021-03-02T17:58:08","modified_gmt":"2021-03-02T16:58:08","slug":"laffidamento-condiviso-una-riforma-da-completare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/?p=832","title":{"rendered":"&quot;L&#8217;AFFIDAMENTO CONDIVISO, UNA RIFORMA DA COMPLETARE&quot;"},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/win.ami-avvocati.it\/public\/imgarticoli\/04.jpg\" \/><P>Anche se non sono ancora pervenuti dati ufficiali completi, una analisi della giurisprudenza, quale quella compiuta dall&#8217;associazione Crescere Insieme in un vasto campione, permette gi\u00e0 di trarre significative conclusioni sull&#8217;applicazione dell\u2019affidamento condiviso. Il tratto pi\u00f9 rilevante \u00e8 sicuramente quello di un&#8217;adozione sempre pi\u00f9 ampia, quanto meno dell\u2019istituto in s\u00e9. La documentano, oltre ai dati sulle separazioni che stanno pervenendo dalle cancellerie, le valutazioni dei magistrati stessi. Ad es., a Parma l\u2019affidamento condiviso \u00e8 stabilito nel 90% circa dei casi e a Firenze in oltre il 95%, anche considerando il rito contenzioso. La percentuale scende sensibilmente al sud, come a Pescara e a S. Maria Capua Vetere, soprattutto nel rito contenzioso, pur restando a valori ben superiori al vecchio affidamento congiunto. Accanto a questi motivi di soddisfazione di principio, restano tuttavia resistenze e diffidenze, che sul piano applicativo tendono a svuotare la riforma della sua carica innovatrice. Spesso, ad esempio, si utilizza la conflittualit\u00e0 come motivo sufficiente per non concedere l&#8217;affidamento condiviso. La stessa cosa si fa con l&#8217;et\u00e0 dei figli e con la distanza tra le abitazioni. Tutte circostanze a torto invocate, perch\u00e9 la legge non ne parla. La legge, all&#8217;articolo 155 bis, primo e secondo comma, inequivocabilmente stabilisce che un genitore pu\u00f2 essere escluso dall&#8217;affidamento solo se di potenziale pregiudizio per il figlio: per sue carenze, e non per la relazione con l&#8217;altro. Analogamente, il mantenimento diretto della prole, strumento indispensabile per dare concretezza al rapporto genitori-figli ed effettivit\u00e0 alla responsabilit\u00e0 genitoriale, \u00e8 virtualmente ignorato, spesso anche dalle parti; e, se richiesto, respinto. Cos\u00ec come si ignora spessissimo il diritto del minore all&#8217;ascolto; e raramente si suggerisce la mediazione familiare, pur avendone facolt\u00e0. Oppure, la tendenza alla conservazione delle antiche abitudini giurisprudenziali si manifesta attuando provvedimenti in cui all\u2019affidamento condiviso sono dati pi\u00f9 o meno i medesimi contenuti del vecchio affidamento esclusivo: minimali contatti con uno dei genitori, compiti di cura riservati all&#8217;altro. Tutto questo, &#8220;nell&#8217;interesse del minore&#8221;. \u00c8 una lettura sicuramente distratta e infedele della norma, la quale evidenzia al primo comma dell&#8217;articolo 155 il diritto primario dei figli a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori, e solo al secondo comma, allo scopo di realizzare le finalit\u00e0 del primo &#8211; e non altre, ad esse alternative e con esse non compatibili &#8211; fa riferimento all&#8217;interesse del minore. La legge traduce la volont\u00e0 popolare, che ha deciso, sovranamente, di ritenere preferibile per un figlio fare riferimento a due case pur di conservare un rapporto pieno con entrambi i genitori, piuttosto che sacrificarne uno sull&#8217;altare dell&#8217;unicit\u00e0 del riferimento abitativo e di gestione. Non appare quindi legittimo, se non altro sul piano della divisione dei poteri, che da parte di taluni operatori dell\u2019ambito giudiziario si voglia scavalcare gli ambiti del potere legislativo, anteponendo al criterio della doppia genitorialit\u00e0 un concetto con essa incompatibile, che \u00e8 quello della &#8220;stabilit\u00e0&#8221;, ossia un solo riferimento abitativo, un solo riferimento educativo. Anche perch\u00e9, lo si riconosca, la stragrande maggioranza dei figli di genitori non separati vive e cresce serenamente, d&#8217;abitudine, in una pluralit\u00e0 di ambienti e con una pluralit\u00e0 di stimoli: la scuola, frequentata anche al pomeriggio; le case di nonni e zii, dove si resta spesso anche a dormire.<SPAN>&nbsp; <\/SPAN>All&#8217;atto pratico, questo voler giustificare valutazioni e scelte del tutto personali invocando l&#8217;interesse del minore, non fa altro che privare i minori stessi dei loro pi\u00f9 importanti diritti: un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e la possibilit\u00e0 di ricevere concretamente le cure di entrambi. Nasce da qui, comprensibilmente, la necessit\u00e0 di ritoccare la legge <?xml:namespace prefix = st1 ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags\" \/><st1:metricconverter ProductID=\"54 in\" w:st=\"on\">54 in<\/st1:metricconverter> tutte quelle parti in cui una stesura di compromesso ha disseminato ambiguit\u00e0 e consentito interpretazioni certamente estranee allo spirito del legislatore. Varie proposte sono gi\u00e0 all&#8217;attenzione del Parlamento e dovrebbero essere oggetto di discussione in tempi auspicabilmente brevi. <\/P><br \/>\n<P><I><?xml:namespace prefix = o ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:office\" \/><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/I><\/P><br \/>\n<P><I>Marino Maglietta, Pres.<\/I> <I>Ass. Naz. Crescere Insieme<\/I><\/P>&#8230;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Anche se non sono ancora pervenuti dati ufficiali completi, una analisi della giurisprudenza, quale quella compiuta dall&#8217;associazione Crescere Insieme in un vasto campione, permette gi\u00e0 di trarre significative conclusioni sull&#8217;applicazione dell\u2019affidamento condiviso. Il tratto pi\u00f9 rilevante \u00e8 sicuramente quello di un&#8217;adozione sempre pi\u00f9 ampia, quanto meno dell\u2019istituto in s\u00e9. 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