{"id":749,"date":"2013-01-03T17:29:27","date_gmt":"2013-01-03T16:29:27","guid":{"rendered":"http:\/\/lnx.ami-avvocati.it\/figlio-maggiorenne-invalido-che-lavora-ha-comunque-diritto-al-mantenimento\/"},"modified":"2021-03-02T17:58:12","modified_gmt":"2021-03-02T16:58:12","slug":"figlio-maggiorenne-invalido-che-lavora-ha-comunque-diritto-al-mantenimento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/?p=749","title":{"rendered":"FIGLIO MAGGIORENNE INVALIDO CHE LAVORA HA COMUNQUE DIRITTO AL MANTENIMENTO"},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/win.ami-avvocati.it\/public\/imgarticoli\/Corte di Cassazione.gif\" \/><P>Cassazione , sez. I civile, sentenza 19.01.2007 n\u00b0 1146 <\/P><br \/>\n<P>Con il raggiungimento della maggiore et\u00e0, ove il figlio tuttora economicamente dipendente continui a vivere con il genitore che ne era affidatario, resta invariata la situazione di fatto oggetto di regolamentazione, e pi\u00f9 specificamente restano identiche le modalit\u00e0 di adempimento dell\u2019 obbligazione di mantenimento da parte del genitore convivente. La pretesa di quest\u2019ultimo di ricevere dall\u2019altro il contributo a suo carico trova ragione non solo o non tanto nell\u2019interesse patrimoniale del medesimo a non anticipare la quota della prestazione gravante sull\u2019altro, ma anche e soprattutto nel munus a lui spettante di provvedere direttamente ed in modo completo al mantenimento, alla formazione ed all\u2019istruzione del figlio.<\/P><br \/>\n<P>Lo ha ribadito la Suprema Corte, con la sentenza n. 1146 del 19 gennaio 2007, precisando che tale contributo non pu\u00f2 escludersi per la sola ragione dell\u2019avvenuto reperimento di una occupazione da parte del figlio maggiorenne, in quanto la comprovata sussistenza di una patologia di una certa seriet\u00e0 comporta la necessit\u00e0 che i genitori del giovane continuino a farsi parzialmente carico delle esigenze del figlio, in una visione solidaristica cui, del resto, si ispirano le disposizioni codicistiche sugli obblighi familiari.<\/P><br \/>\n<P>Gli ermellini ricordano inoltre che il genitore gi\u00e0 affidatario, il quale continui a provvedere direttamente ed integralmente al mantenimento dei figli divenuti maggiorenni e non ancora economicamente autosufficienti, resta legittimato non solo ad ottenere jure proprio, e non gi\u00e0 ex capite filiorum, il rimborso di quanto da lui anticipato a titolo di contributo dovuto dall\u2019altro genitore, ma anche a pretendere detto contributo per il mantenimento futuro dei figli stessi.<\/P><br \/>\n<P>&nbsp;<\/P><br \/>\n<P>SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE<\/P><br \/>\n<P><BR>SEZIONE I CIVILE<\/P><br \/>\n<P><BR>Sentenza 19 gennaio 2007, n. 1146<\/P><br \/>\n<P><BR>(Pres. Olla \u2013 Rel. San Giorgio)<\/P><br \/>\n<P>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<\/P><br \/>\n<P>1. Con decreto in data 30 novembre 2001, il Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso proposto ex articolo 9 della legge 898\/70 da S. D. nei confronti di A. F., revoc\u00f2 l\u2019obbligo imposto al ricorrente di contribuire al mantenimento dei due figli, maggiorenni e conviventi con la madre, per avere i medesimi raggiunto la indipendenza economica.<\/P><br \/>\n<P>2. Avverso detto decreto propose reclamo la F., chiedendo che, tenuto conto della parziale autonomia economica dei figli, uno dei quali era studente universitario e l\u2019altro era invalido al sessanta per cento per insufficienza mentale, e della situazione patrimoniale del padre, venisse determinato l\u2019importo dell\u2019assegno dovuto dal D. per il mantenimento dei figli in euro 671, 39.<\/P><br \/>\n<P>3. La Corte d&#8217;appello adita, in riforma del decreto impugnato, determin\u00f2 in euro 300,00 la misura dell\u2019assegno dovuto dal D. a titolo di contributo al mantenimento del figlio invalido, ritenendo provato che l\u2019altro figlio svolgeva attivit\u00e0 continuativa come programmatore informatico, percependo una retribuzione di lire 1.800.000 mensili, mentre il figlio invalido, pur a sua volta dipendente della societ\u00e0 che gestisce il buffet &#8211; ristorazione della stazione Termini di Roma, con retribuzione pari a lire 1.500.000 mensili, non era in grado di sostenere gli oneri connessi al suo stato di salute, che richiedeva terapie e accudimento. Concluse pertanto la Corte che il giovane necessitava ancora del contributo dei propri genitori, e, valutata comparativamente la capacit\u00e0 economica delle parti, fiss\u00f2 nella misura predetta il contributo a carico del padre.<\/P><br \/>\n<P>4. Avverso detta decisione ricorre per cassazione il D., sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la F., che ha anche presentato una memoria.<\/P><br \/>\n<P>MOTIVI DELLA DECISIONE<\/P><br \/>\n<P>1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta carenza di legittimazione attiva in capo alla ex moglie del ricorrente alla richiesta di un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne, il quale, in quanto dotato di piena capacit\u00e0 di agire, sarebbe, invece, l\u2019unico legittimato ad agire in giudizio per il conseguimento di detto contributo.<\/P><br \/>\n<P>2.1 Il motivo \u00e8 infondato.<\/P><br \/>\n<P>2.2. Costituisce, invero, giurisprudenza consolidata di questa Corte che il genitore gi\u00e0 affidatario, il quale continui a provvedere direttamente ed integralmente al mantenimento dei figli divenuti maggiorenni e non ancora economicamente autosufficienti, resta legittimato non solo ad ottenere jure proprio, e non gi\u00e0 ex capite filiorum, il rimborso di quanto da lui anticipato a titolo di contributo dovuto dall\u2019altro genitore, ma anche a pretendere detto contributo per il mantenimento futuro dei figli stessi (v., tra le altre, Cassazione 4188\/06; 2289\/01; 1353\/99).<\/P><br \/>\n<P>Si \u00e8 al riguardo osservato che con il raggiungimento della maggiore et\u00e0, ove il figlio tuttora economicamente dipendente continui a vivere con il genitore che ne era affidatario, resta invariata la situazione di fatto oggetto di regolamentazione, e pi\u00f9, specificamente restano identiche le modalit\u00e0 di adempimento dell\u2019 obbligazione di mantenimento da parte del genitore convivente, e che la pretesa di quest\u2019ultimo di ricevere dall\u2019altro il contributo a suo carico trova ragione non solo o non tanto nell\u2019interesse patrimoniale del medesimo a non anticipare la quota della prestazione gravante sull\u2019altro, ma anche e soprattutto nel munus a lui spettante di provvedere direttamente ed in modo completo al mantenimento, alla formazione ed all\u2019istruzione del figlio.<\/P><br \/>\n<P>3.1. &#8211; Con il secondo motivo, si deduce erroneit\u00e0, carenza e contraddittoriet\u00e0 della motivazione ed errata interpretazione delle risultanze documentali. La Corte non avrebbe motivato il proprio convincimento in ordine alla inadeguatezza delle disponibilit\u00e0 economiche del figlio maggiorenne del ricorrente, impiegato in una regolare attivit\u00e0 lavorativa, e in possesso di patente di guida, a far fronte alle non meglio precisate spese rese necessarie dalle terapie cui lo stesso sarebbe stato costretto a sottoporsi ed agli oneri connessi al suo accudimento, in relazione ai quali mancherebbe ogni dimostrazione documentale.<\/P><br \/>\n<P>3.2. Il motivo non risulta meritevole di accoglimento.<\/P><br \/>\n<P>3.3. La decisione della Corte risulta, infatti, correttamente ed adeguatamente motivata con riguardo alla ritenuta necessit\u00e0 di non escludere, per la sola ragione dell\u2019avvenuto reperimento di una occupazione da parte del figlio maggiorenne del ricorrente &#8211; come aveva fatto il giudice di primo grado &#8211; , il contributo a carico dello stesso per il soddisfacimento delle esigenze di vita del giovane. Tale necessit\u00e0 \u00e8 stata ravvisata alla stregua della certificazione medica proveniente da un sanitario neurologo inserito in una struttura ospedaliera, nonch\u00e8 dell\u2019avvenuto riconoscimento della invalidit\u00e0 del giovane nella misura del sessanta per cento, per una patologia consistente in una &#8220;insufficienza mentale associata a manifestazioni di ritardo psicomotorio e disturbo di linguaggio&#8221;.<\/P><br \/>\n<P>Sulla base di tali emergenze processuali, la decisione della Corte, che dalla comprovata sussistenza di una patologia di una certa seriet\u00e0 ha inferito la necessit\u00e0 che i genitori del giovane continuino a farsi parzialmente carico delle sue esigenze, in una visione solidaristica cui, del resto, si ispirano le disposizioni codicistiche sugli obblighi familiari, risulta del tutto immune da vizi di illogicit\u00e0 o insufficienza di motivazione. E la censura ad essa rivolta dal ricorrente si appalesa come inammissibilmente diretta ad ottenere il riesame di valutazioni di merito gi\u00e0 congruamente e condivisibilmente operate dal giudice di seconde cure.<\/P><br \/>\n<P>4. &#8211; Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come nel dispositivo, vanno poste a carico della parte ricorrente, risultata soccombente.<\/P><br \/>\n<P>P.Q.M.<\/P><br \/>\n<P>La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimit\u00e0, che liquida in complessivi euro 500,00, di cui euro 400,00 per onorari, oltre alla spese generali ed accessori di legge.<\/P><br \/>\n<P>Cosi deciso in Roma il 10 ottobre 2006.<\/P><br \/>\n<P>Deopositata in Cancelleria il 19 gennaio 2007.<\/P><br \/>\n<P>Fonte: Altalex<\/P>&#8230;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cassazione , sez. 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