{"id":748,"date":"2013-01-03T17:29:27","date_gmt":"2013-01-03T16:29:27","guid":{"rendered":"http:\/\/lnx.ami-avvocati.it\/emendamenti-al-disegno-di-legge-calvi\/"},"modified":"2021-03-02T17:58:12","modified_gmt":"2021-03-02T16:58:12","slug":"emendamenti-al-disegno-di-legge-calvi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/?p=748","title":{"rendered":"EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE CALVI"},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/win.ami-avvocati.it\/public\/imgarticoli\/camera dei deputati.jpg\" \/><P>Mentre proseguono le audizioni sul DDL \u201cMastella\u201d di riforma delle professioni intellettuali, l\u2019Unione delle Camere Penali Italiane ribadisce la propria contrariet\u00e0 a che tale normativa detti la disciplina di principio della professione di avvocato, le cui regole di esercizio devono invece trovare attuazione attraverso un\u2019autonoma legge di ordinamento forense.<BR>L\u2019approccio \u201cunitario\u201d al fenomeno \u201clibere professioni\u201d che contraddistingue il DDL Mastella, unitamente alla marcata impronta \u201cliberalizzatrice\u201d, rischia infatti di compromettere la \u201cfunzione cruciale esercitata dalle professioni legali in una societ\u00e0 democratica, al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali, lo stato di diritto e la sicurezza nella applicazione della legge\u201d (Ris.P.E. P6_TA (2006)0108). <BR>Tale \u201cfunzione cruciale\u201d rende evidentemente non sovrapponibili le \u201cfilosofie\u201d che dovrebbero governare gli assetti ordinamentali, rispettivamente della professione forense e di altre professioni intellettuali: mentre la disciplina (in chiave riformistica) delle professioni corrisponde \u2013 come esattamente puntualizza il d.d.l. governativo \u2013 ad esigenze di sviluppo economico del Paese e si propone di assecondare la libert\u00e0 di concorrenza e di accesso, la regolamentazione normativa della professione di avvocato deve mantenersi strettamente funzionale alla qualit\u00e0 dei rapporti propri di una democrazia liberale, in quanto radicata sulla trama dei diritti fondamentali e sul modello dello Stato di diritto. <BR>L\u2019esigenza di una disciplina ordinamentale autonoma della professione forense costituisce peraltro implicazione necessaria delle stesse ragioni che giustificano la vigenza di una legge in materia di ordinamento giudiziario.<BR>Se, invero, quest\u2019ultima trae giustificazione dall\u2019interesse a dettare le regole di funzionamento dei soggetti pubblici della Giurisdizione, essa non pu\u00f2 che richiedere allora \u2013 quale sua necessaria integrazione \u2013 una analoga legge-ordinamento della professione forense. <BR>Entrambe perseguono infatti il comune obiettivo di disciplinare \u2013 secondo i topos di rango costituzionale \u2013 gli statuti organizzativi e funzionali dei protagonisti della giurisdizione, concorrendo, cos\u00ec, a configurare le condizioni soggettive di indipendenza e professionalit\u00e0 indispensabili per una effettiva realizzazione dello Stato di diritto nel campo dell\u2019amministrazione della giustizia.<BR>In ragione di tali considerazioni l\u2019Unione delle Camere Penali Italiane ribadisce la necessit\u00e0 che il DDL \u201cMastella\u201d sulle professioni intellettuali escluda dal proprio ambito di applicazione la professione forense, e chiede che il Parlamento voglia quanto prima porre in discussione il Disegno di Legge S. n.963, intorno al quale si sono raccolti i consensi di maggioranza e opposizione, e che costituisce piattaforma di discussione del futuro assetto dell\u2019ordinamento forense condivisa dall\u2019avvocatura tutta. <BR>Non pu\u00f2 sottacersi la necessit\u00e0 di introdurre una norma transitoria che regoli la legittimazione e la spendita del titolo di specialista e l\u2019accesso agli elenchi degli avvocati specialisti per quanti hanno gi\u00e0 maturato una anzianit\u00e0 di esercizio della professione forense in un dato specifico settore, riservando al regolamento la disciplina del percorso formativo specialistico per coloro che ancora non hanno maturato sufficienti requisiti di anzianit\u00e0 e specializzazione.<BR>In ragione di tali necessit\u00e0 di intervento l\u2019Unione delle Camere Penali Italiane ha formulato talune ipotesi emendative.<\/P><br \/>\n<P>EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE S.n. 963 <\/P><br \/>\n<P>L\u2019art. 8, comma 3, \u00e8 sostituito dal seguente: \u201cNello svolgimento della attivit\u00e0 professionale, l\u2019avvocato indica il proprio titolo e, se lo ritiene, l\u2019abilitazione all\u2019esercizio avanti le giurisdizioni superiori o avanti i tribunali ecclesiastici. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche possono altres\u00ec indicare il relativo titolo\u201d.<BR>All\u2019art. 8, comma 4, \u00e8 aggiunto, alla fine, l\u2019inciso \u201csentite le associazioni forensi\u201d.<BR>L\u2019art. 8, comma 5, \u00e8 sostituito dal seguente: \u201cIl conseguimento del titolo di specialista abilita all\u2019iscrizione nel relativo elenco degli avvocati specialisti tenuto dal Consiglio dell\u2019Ordine\u201d.<BR>All\u2019art. 8 sono aggiunti i seguenti commi:<BR>comma 6: \u201cIl titolo di specialista non determina riserva di attivit\u00e0 nel relativo settore di specializzazione\u201d.<BR>comma 7: \u201cIl titolo di specialista obbliga coloro che lo detengono a indicarlo nella carta intestata, nei biglietti da visita, nelle comunicazioni al pubblico e nel mandato professionale.<BR>comma 8: \u201cE\u2019 vietato l\u2019uso del termine \u201cspecialista\u201d o \u201cspecializzato\u201d da parte di coloro che non hanno conseguito il titolo di specialista secondo le modalit\u00e0 indicate nel comma 4\u201d.<BR>All\u2019art. 9, comma 1, \u00e8 aggiunto l\u2019inciso: \u201cFatto salvo quanto previsto dall\u2019art. 8 commi 7 e 8\u201d.<BR>All\u2019art. 15, la lettera i) \u00e8 sostituita dalla seguente: \u201ci) gli elenchi degli avvocati specialisti nella misura di uno per ogni settore di specializzazione individuato dal CNF\u201d.<BR>La lettera i) diviene lettera l).<BR>E\u2019 introdotto l\u2019Art. 77 (Norma transitoria) <BR>1.Gli avvocati che godono di anzianit\u00e0 di iscrizione all\u2019albo professionale pari ad almeno tre anni al momento della entrata in vigore della presente Legge possono richiedere al Consiglio dell\u2019Ordine l\u2019iscrizione a un elenco degli avvocati specialisti.<BR>2.L\u2019iscrizione \u00e8 deliberata dal Consiglio dell\u2019Ordine previa verifica della prevalenza dell\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale nel settore prescelto negli ultimi tre anni. Nel settore penale non si tiene conto dell\u2019attivit\u00e0 professionale esercitata in qualit\u00e0 di difensore d\u2019ufficio.<BR>3.L\u2019iscrizione \u00e8 deliberata previo parere obbligatorio dell\u2019Associazione Forense del settore, se esistente.<BR>4.L\u2019avvocato iscritto a un elenco di avvocati specialisti a norma del comma 1 pu\u00f2 iscriversi ad altro elenco di avvocati specialisti previo conseguimento del titolo di \u201cSpecialista\u201d nei modi indicati dal regolamento di attuazione.<\/P><br \/>\n<P><BR>DDL N.963<BR>Art. 8 (Titolo di avvocato e settori specialistici)<BR>1.L\u2019uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente agli iscritti negli appositi albi o elenchi, anche se cancellati da essi.<BR>2.L\u2019uso del titolo \u00e8 vietato a chi sia stato radiato per ragioni disciplinari.<BR>3.Nello svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 professionale, l\u2019avvocato pu\u00f2 indicare soltanto il proprio titolo e, se lo ritiene, i settori di attivit\u00e0 nei quali svolge prevalentemente la propria opera in numero non superiore a tre, scelti tra quelli individuati dal CNF; egli inoltre pu\u00f2 indicare l\u2019abilitazione all\u2019esercizio avanti le giurisdizioni o avanti i tribunali ecclesiastici.<BR>4.Gli avvocati possono ottenere il titolo di specialista, nei rami del diritto individuati dal CNF, secondo modalit\u00e0 stabilite con apposito regolamento, approvato di concerto tra i Ministri della giustizia e dell\u2019universit\u00e0 e della ricerca, su proposta del CNF.<BR>5.Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito i titoli specialistici riconosciuti possono indicar4e il relativo titolo con le opportune specificazioni.<\/P><br \/>\n<P>Art. 9 (Informazioni sull\u2019esercizio della professione)<BR>1.E\u2019 consentito all\u2019avvocato, italiano o straniero abilitato all\u2019esercizio della professione in Italia, dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purch\u00e8 in maniera veritiera e non elogiativa, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza. Il CNF determina criteri per modi e mezzi dell\u2019informazione.<BR>2.Quando l\u2019avvocato italiano svolge attivit\u00e0 professionale all\u2019estero, forme e contenuto dell\u2019informazione possono adeguarsi alle norme e ai principi deontologici locali.<\/P><br \/>\n<P>Art. 15 (Albi, elenchi e registri)<BR>1.Presso ciascun Consiglio dell\u2019ordine sono istituiti:<BR>a)\u2026\u2026..(omissis)\u2026\u2026\u2026.<BR>i) ogni altro albo o registro previsto dalla legge o da un regolamento.<\/P><br \/>\n<P>DDL N.963 con emendamenti<BR>Art. 8 (Titolo di avvocato e settori specialistici)<BR>1.L\u2019uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente agli iscritti negli appositi albi o elenchi, anche se cancellati da essi.<BR>2.L\u2019uso del titolo \u00e8 vietato a chi sia stato radiato per ragioni disciplinari.<BR>3.Nello svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 professionale l\u2019avvocato indica il proprio titolo e, se lo ritiene, l\u2019abilitazione all\u2019esercizio avanti le giurisdizioni superiori o avanti i tribunali ecclesiastici. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche possono altres\u00ec indicare il relativo titolo.<BR>4.Gli avvocati possono ottenere il titolo di specialista nei rami del diritto individuati dal CNF, secondo modalit\u00e0 stabilite con apposito regolamento, approvato di concerto tra i Ministeri della giustizia e dell\u2019universit\u00e0 e della ricerca, su proposta del CNF, sentite le associazioni forensi.<BR>5.Il conseguimento del titolo di specialista abilita all\u2019iscrizione nel relativo elenco degli avvocati specialisti tenuto dal Consiglio dell\u2019Ordine.<BR>6.Il titolo di specialista non determina riserva di attivit\u00e0 nel relativo settore di specializzazione.<BR>7.Il titolo di specialista obbliga coloro che lo detengono ad indicarlo nella carta intestata, nei biglietti da visita, nelle comunicazioni al pubblico e nel mandato professionale.<BR>8.E\u2019 vietato l\u2019uso del termine \u201cspecialista\u201d o \u201cspecializzato\u201d da parte di coloro che non hanno conseguito il titolo di specialista secondo le modalit\u00e0 indicate nel comma 4.<\/P><br \/>\n<P>Art. 9 (Informazioni sull\u2019esercizio della professione)<BR>1.Fatto salvo quanto previsto dall\u2019art. 8, commi 7 e 8, \u00e8 consentito all\u2019avvocato, italiano o straniero abilitato all\u2019esercizio della professione in Italia, dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purch\u00e8 in maniera veritiera e non elogiativa, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza. Il CNF determina criteri per modi e mezzi dell\u2019informazione.<BR>2.Quando l\u2019avvocato italiano svolge attivit\u00e0 professionale all\u2019estero, forme e contenuto dell\u2019informazione possono adeguarsi alle norme e ai principi deontologici locali<\/P><br \/>\n<P>Art. 15 (Albi, elenchi e registri)<BR>1.Presso ciascun Consiglio dell\u2019ordine sono istituiti:<BR>a)\u2026\u2026..(omissis)\u2026\u2026\u2026.<BR>i) gli elenchi degli avvocati specialisti nella misura di uno per ogni settore di specializzazione individuato dal CNF.<BR>l) ogni altro albo o registro previsto dalla legge o da un regolamento.<\/P><br \/>\n<P>Art. 77 (Norma transitoria) <BR>1.Gli avvocati che godono di anzianit\u00e0 di iscrizione all\u2019albo professionale pari ad almeno cinque anni al momento della entrata in vigore della presente Legge possono richiedere al Consiglio dell\u2019Ordine l\u2019iscrizione a un elenco degli avvocati specialisti.<BR>2.L\u2019iscrizione \u00e8 deliberata dal Consiglio dell\u2019Ordine previa verifica della prevalenza dell\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale nel settore prescelto negli ultimi tre anni. Nel settore penale non si tiene conto dell\u2019attivit\u00e0 professionale esercitata in qualit\u00e0 di difensore d\u2019ufficio.<BR>3.L\u2019iscrizione \u00e8 deliberata previo parere obbligatorio dell\u2019Associazione Forense del settore, se esistente.<BR>4.L\u2019avvocato iscritto a un elenco di avvocati specialisti a norma del comma 1 pu\u00f2 iscriversi ad altro elenco di avvocati specialisti previo conseguimento del titolo di \u201cSpecialista\u201d nei modi indicati dal regolamento di attuazione.<\/P><br \/>\n<P>&nbsp;<\/P><br \/>\n<P>&nbsp;<\/P>&#8230;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mentre proseguono le audizioni sul DDL \u201cMastella\u201d di riforma delle professioni intellettuali, l\u2019Unione delle Camere Penali Italiane ribadisce la propria contrariet\u00e0 a che tale normativa detti la disciplina di principio della professione di avvocato, le cui regole di esercizio devono invece trovare attuazione attraverso un\u2019autonoma legge di ordinamento forense.L\u2019approccio \u201cunitario\u201d al fenomeno \u201clibere professioni\u201d che [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"1","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"ngg_post_thumbnail":0,"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"class_list":["post-748","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-novita-dallami-nazionale"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/748","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=748"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/748\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=748"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=748"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=748"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}