{"id":7185,"date":"2019-10-07T19:35:47","date_gmt":"2019-10-07T17:35:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/?p=7185"},"modified":"2021-03-02T17:36:51","modified_gmt":"2021-03-02T16:36:51","slug":"no-al-mantenimento-in-favore-dei-bombaccioni-lo-ha-deciso-il-tribunale-di-verona","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/?p=7185","title":{"rendered":"No al mantenimento in favore dei bombaccioni. Lo ha deciso il tribunale di Verona."},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il\u00a0pap\u00e0 separato\u00a0non \u00e8 obbligato a mantenere i\u00a0figli \u00abbamboccioni\u00bb, ovvero i maggiorenni che non si sono impegnati a scuola quanto meno per prendere un diploma, che non lavorano e non cercano nemmeno di farlo. \u00c8 quanto deciso dal collegio presieduto da Ernesto D\u2019Amico che ha rigettato la richiesta di una signora separata che chiedeva il mantenimento per i\u00a0due figli, di 22 e 24 anni, che non fanno nulla. Non studiano e non lavorano.\u00a0 Un tema che la Cassazione ha gi\u00e0 affrontato con diverse pronunce, chiarendo che l\u2019indipendenza economica consiste nel \u00abpercepimento di un reddito corrispondente alla professionalit\u00e0 raggiunta collegata allo svolgimento di un\u2019attivit\u00e0 lavorativa remunerata\u00bb ma l\u2019obbligo del genitore non pu\u00f2 durare a vita.<\/p>\n<p>Un principio che in una causa di separazione <strong>il\u00a0tribunale di Verona<\/strong> ha applicato rigettando la domanda avanzata da una ex moglie per ottenere un contributo dal coniuge per il mantenimento dei figli maggiorenni. Al collegio presieduto da Ernesto d\u2019Amico si chiedeva di valutare a chi addebitare la fine del matrimonio, l\u2019assegnazione della casa, con gli arredi, alla signora, e il contributo al mantenimento dei figli mediante il versamento di 700 euro al mese.<\/p>\n<p>Riguardo ai figli il Tribunale ha osservato che \u00abil mantenimento di un figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione. Nella specie\u00bb, prosegue la sentenza, \u00abi due ragazzi non hanno conseguito il diploma, non risultano essere proficuamente impegnati in un percorso di studi, non risultano svolgere attivit\u00e0 lavorativa e nemmeno essersi attivamente impegnati per il reperimento di un\u2019occupazione\u00bb. In particolare il figlio gi\u00e0 nel 2015 non studiava, non ha proseguito gli studi e non lavora, la figlia non ha superato la quarta superiore e non ha il diploma.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Il\u00a0pap\u00e0 separato\u00a0non \u00e8 obbligato a mantenere i\u00a0figli \u00abbamboccioni\u00bb, ovvero i maggiorenni che non si sono impegnati a scuola quanto meno per prendere un diploma, che non lavorano e non cercano nemmeno di farlo. \u00c8 quanto deciso dal collegio presieduto da Ernesto D\u2019Amico che ha rigettato la richiesta di una signora separata che chiedeva il [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":7005,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"ngg_post_thumbnail":0,"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"class_list":["post-7185","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-novita-dallami-nazionale"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7185","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=7185"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7185\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/7005"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=7185"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=7185"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=7185"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}