{"id":6656,"date":"2018-07-11T12:46:11","date_gmt":"2018-07-11T10:46:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/?p=6656"},"modified":"2021-03-02T17:36:55","modified_gmt":"2021-03-02T16:36:55","slug":"la-cassazione-a-sezioni-unite-si-pronuncia-sullassegno-di-divorzio-con-la-sentenza-n-18287-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/?p=6656","title":{"rendered":"La Cassazione a Sezioni Unite si pronuncia sull&#8217;assegno di divorzio con la sentenza n. 18287\/2018."},"content":{"rendered":"<p>La Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 18287\/2018 finalmente chiarisce i termini\u00a0 sui criteri di riconoscimento e quantificazione dell\u2019assegno di divorzio, modificando alcuni principi della sentenza Grilli n. 11504\/2017. La Suprema Corte ritiene questa volta che non tutti i divorzi sono uguali e che il giudice debba valutare ogni vicenda caso per caso. Per esempio, non si pu\u00f2 valutare allo stesso modo la fine di matrimoni di breve durata e di quelli di lungo corso. Ci\u00f2 significa che se il coniuge che richiede l\u2019assegno di divorzio dimostra di aver contribuito alla crescita sociale ed economica dell\u2019altro coniuge, il giudice dovr\u00e0 riconoscere un assegno di divorzio. Cade il principio assoluto dell\u2019indipendenza economica laddove ci sia una sperequazione economica tra le parti e uno dei due coniugi sia in grado di dimostrare il proprio contributo alla crescita dell\u2019altro pi\u00f9 ricco. L\u2019assegno dovr\u00e0 in tal caso compensare e riequilibrare le differenze economiche. Tuttavia l\u2019assegno compensativo e perequativo non potr\u00e0 poggiarsi sul principio del tenore di vita, principio ormai superato dalla giurisprudenza. Il giudice valuter\u00e0 caso per caso l\u2019ammontare dell\u2019assegno.<\/p>\n<p>Con questa sentenza a Sezioni Unite che mitiga quella precedente del 10 maggio 2017 la Cassazione sancisce maggiore equit\u00e0 nei divorzi. Restano fermi i principi secondo cui in caso di matrimonio breve e di palese indipendenza economica dei coniugi non debba essere riconosciuto l\u2019assegno di divorzio. Da questo momento i coniugi pi\u00f9 deboli che proveranno di essere stati artefici della crescita dell\u2019altro, riceveranno un assegno di divorzio, anche se indipendenti economicamente, che possa consentire loro una vita dignitosa. Pertanto la Cassazione tuteler\u00e0, anche per motivi costituzionali, l\u2019impegno dei coniugi e la loro dedizione, anche in caso di fine del loro matrimonio.<\/p>\n<p>Per l\u2019AMI (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani) questa sentenza \u00e8 sicuramente pi\u00f9 giusta dal punto di vista morale e sociale.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Sentenza-S.U.-18287-del-2018.pdf\">Sentenza S.U. 18287 del 2018<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 18287\/2018 finalmente chiarisce i termini\u00a0 sui criteri di riconoscimento e quantificazione dell\u2019assegno di divorzio, modificando alcuni principi della sentenza Grilli n. 11504\/2017. La Suprema Corte ritiene questa volta che non tutti i divorzi sono uguali e che il giudice debba valutare ogni vicenda caso per caso. [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1876,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"ngg_post_thumbnail":0,"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"class_list":["post-6656","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-novita-dallami-nazionale"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6656","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=6656"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6656\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1876"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=6656"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=6656"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=6656"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}