{"id":5204,"date":"2016-03-06T08:31:50","date_gmt":"2016-03-06T07:31:50","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ami-avvocati.it\/?p=5204"},"modified":"2021-03-02T17:38:12","modified_gmt":"2021-03-02T16:38:12","slug":"matrimoni-misti-in-italia-lambasciata-degitto-vieta-le-nozze-se-litaliano-non-si-converte-allislam-il-tribunale-di-castrovillari-si-al-matrimonio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/?p=5204","title":{"rendered":"Matrimoni misti in Italia: L\u2019Ambasciata d\u2019Egitto vieta le nozze se l\u2019italiano non si converte all\u2019Islam. Il Tribunale di Castrovillari: si al matrimonio."},"content":{"rendered":"<p>\u201cSe il cittadino italiano non si converte all\u2019Islam l\u2019Ufficio Consolare non pu\u00f2 rilasciare alcun certificato di nulla osta al matrimonio\u201d. Questa \u00e8 stata la risposta che ha ricevuto una coppia (un cittadino italiano ed una cittadina egiziana) dall\u2019Ambasciata d\u2019Egitto in Italia all\u2019 esplicita richiesta di rilascio del sopraccitato documento, indispensabile, in tal caso, per procedere alla pubblicazione quale formalit\u00e0 preliminare al matrimonio.<\/p>\n<p>La coppia non si \u00e8 arresa ed \u00e8 ricorsa alle vie legali affinch\u00e9 venisse loro riconosciuto il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia senza alcuna discriminazione religiosa.<\/p>\n<p><em>Avv. Scavelli, cosa prevede la legge italiana?<\/em><\/p>\n<p>Il codice civile \u00e8 molto chiaro in tal senso, ai sensi dell\u2019art. 116 c.c. lo straniero che intende contrarre matrimonio in Italia deve presentare all\u2019ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell\u2019 Autorit\u00e0 competente del proprio Paese dalla quale risulti che giusta le leggi a cui \u00e8 sottoposto nulla osta al matrimonio. Il cittadino straniero, quindi, che intenda contrarre matrimonio nel nostro Paese deve rispettare sia la legge del suo Stato di appartenenza sia la legge italiana, ci\u00f2 \u00e8 sancito chiaramente dal secondo e terzo comma dello stesso articolo.<\/p>\n<p><em>Nel caso di specie dove nasce il problema?<\/em><\/p>\n<p>Nel nostro caso il problema \u00e8 sorto in riferimento alla legge egiziana. E\u2019 d\u2019uopo, <em>in primis<\/em>, precisare che, sul punto, la normativa vigente in Egitto (il c.d.\u201cStatuto Personale\u201d) in caso di matrimonio misto, regolamentato da un codice di leggi (denominato Qanun) che si rif\u00e0 alla legge islamica della Shari\u2019a, fonte di diritto positivo, prevede, precipuamente, che \u201cuna donna egiziana pu\u00f2 contrarre matrimonio con un cittadino straniero a condizione che egli sia di religione musulmana\u201d. Mentre non \u00e8 vero il contrario. L\u2019uomo egiziano pu\u00f2 sposare anche una donna non musulmana.<\/p>\n<p>A complicare oltremodo la situazione si aggiunga che tale norma non \u00e8 codificata in alcun testo legislativo in quanto si rif\u00e0 esclusivamente alla legge sharaitica che, come ben sappiamo rappresenta la \u201cLegge di Dio\u201d per i musulmani.<\/p>\n<p>Dunque, tornando in Italia, in questi casi l\u2019Ambasciata d\u2019 Egitto, per rilasciare il \u201cnulla osta\u201d al proprio cittadino, chiede, oltre ai soliti certificati di nascita, residenza, stato libero ecc. anche quello di conversione all\u2019 Islam da parte del nubendo italiano, certificato di conversione che, tra l\u2019altro, deve obbligatoriamente esser rilasciato da un Centro islamico riconosciuto dallo stesso Ufficio Consolare.<\/p>\n<p>E\u2019 bene, inoltre, tener presente che risulta prassi consolidata e conosciuta il fatto che il predetto Ufficio, in caso di diniego del nulla osta, non rilascia alcuna certificazione attestante le motivazioni del rifiuto, comunicando solo verbalmente tale determinazione alla cittadina egiziana richiedente, violando, cos\u00ec facendo, il diritto di informare ed essere informati e l\u2019obbligo di motivare un atto amministrativo.<\/p>\n<p><em>Questa norma, dunque, rappresenta una vera e propria \u201ccamicia di Nesso\u201d per le donne musulmane che intendono sposarsi nel nostro Paese con un cittadino italiano?<\/em><\/p>\n<p>Sono le conseguenze della Shari\u2019a che, indiscutibilmente, nega l\u2019uguaglianza tra uomo e donna e, ancor di pi\u00f9 la libert\u00e0 religiosa nei matrimoni c.d. misti o \u201cbinazionali\u201d.<\/p>\n<p>Ma un rimedio, nel nostro Paese, per ovviare a tale ingiustizia esiste.<\/p>\n<p><em>Come si pu\u00f2 procedere in questi casi?<\/em><\/p>\n<p>E\u2019 fondamentale rimarcare, anzitutto, che il rifiuto del nulla osta dovuto a motivi prettamente religiosi da parte dell\u2019 autorit\u00e0 competente straniera (nel nostro caso quella egiziana) risulta dichiaratamente lesivo del diritto di costituire una famiglia, del rispetto della pari dignit\u00e0 sociale, del diritto di libert\u00e0 religiosa e del principio di libert\u00e0 matrimoniale, diritti sanciti agli artt. 2, 3, 8 e 29 della nostra Carta Costituzionale.<\/p>\n<p>D\u2019altronde, le stesse convenzioni internazionali a cui il nostro Paese aderisce sanciscono con estremo vigore tale principio. Basti pensare all\u2019 art. 16 della Dichiarazione\u00a0 Universale dei Diritti Umani, al combinato disposto rappresentato dagli artt. 12 e 14 della CEDU, e non ultimo l\u2019 art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione Europea.<\/p>\n<p>Sulla scorta di ci\u00f2 si eleva a paradigma quanto dispone l\u2019art. 16 della Legge 218 del 1995, legge che regola il nostro diritto internazionale privato, che rappresenta una sorta di \u201cporta d\u2019ingresso\u201d delle norme degli altri Stati, dove si prescrive che \u201cLa legge straniera non \u00e8 applicata se i suoi effetti sono contrari all\u2019ordine pubblico\u201d e che \u201cin mancanza si applica la legge italiana<em>\u201d<\/em>. Quindi come si pu\u00f2 vedere \u201cuna porta\u201d che pu\u00f2 anche rimanere ben chiusa per le norme che sono contrarie all\u2019ordine pubblico italiano.<\/p>\n<p><em>Il Tribunale di Castrovillari vi ha dato ragione? <\/em><\/p>\n<p>Certo. Il Tribunale di Castrovillari con il Decreto emesso il 16.02.2016, in tempi relativamente brevi, si \u00e8 allineato alla precedente pronuncia del 2011 del Tribunale di Piacenza riconoscendo che \u201cuna simile situazione di fatto si pone in violazione del diritto di libert\u00e0 religiosa garantito dall\u2019art. 8 della Costituzione e del diritto fondamentale della persona di costituire una famiglia attraverso il matrimonio liberamente contratto, garantito dall\u2019art. 29 della Costituzione\u201d ed ha ordinato all\u2019ufficiale di stato civile del Comune dove le nozze si dovevano celebrare di procedere alla pubblicazione del matrimonio anche in assenza del nulla osta.<\/p>\n<p><em>Dunque i suoi clienti potranno finalmente sposarsi?<\/em><\/p>\n<p>Si, e devo ammettere che per un avvocato matrimonialista rimuovere un ostacolo che impedisce l\u2019accesso ad un diritto fondamentale come quello del matrimonio rappresenta una grande soddisfazione cos\u00ec come \u00e8 stato, parimenti, emozionante poter essere il primo a fare le felicitazioni alla coppia per le prossime nozze.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/Trib-di-Castrovillari-16.02.2016.pdf\">Trib di Castrovillari 16.02.2016<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u201cSe il cittadino italiano non si converte all\u2019Islam l\u2019Ufficio Consolare non pu\u00f2 rilasciare alcun certificato di nulla osta al matrimonio\u201d. 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