{"id":3412,"date":"2013-12-11T15:16:50","date_gmt":"2013-12-11T14:16:50","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ami-avvocati.it\/?p=3412"},"modified":"2021-03-02T17:39:39","modified_gmt":"2021-03-02T16:39:39","slug":"sentenza-n-45179-del-15-ottobre-2013-della-suprema-corte-di-cassazione-penale-una-pronuncia-che-ha-fatto-scalpore","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/?p=3412","title":{"rendered":"Sentenza n. 45179 del 15 ottobre 2013 della suprema Corte di Cassazione Penale: una pronuncia che ha fatto scalpore."},"content":{"rendered":"<p>Ecco una sentenza destinata a far discutere gli addetti ai lavori e la gente per molto tempo. \u00a0Le sentenze devono essere rispettate, questo \u00e8 vero, non possono essere immuni da critiche e rilievi tecnici in uno Stato di diritto come il nostro. In sintesi, per la Suprema corte costituirebbe una circostanza attenuante del reato (609 <i>quater <\/i>c.p.) il legame amoroso tra l\u2019adulto e il minore infraquattordicenne.\u00a0 Tale principio ci lascia stupefatti. La norma non prevede che il legame sentimentale tra un sessantenne e una bambina possa in qualche misura attribuire una minore gravit\u00e0 al fatto.\u00a0 Pubblichiamo integralmente la sentenza n. 45179\/2013 affinch\u00e9 nei dovuti modi tutti Voi la possiate commentare.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 AMI NAZIONALE<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-10-2013) 08-11-2013, n. 45179<\/p>\n<p>REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<\/p>\n<p>SEZIONE TERZA PENALE<\/p>\n<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<\/p>\n<p>Dott. SQUASSONI Claudia \u2013 Presidente &#8211;<\/p>\n<p>Dott. GENTILE Mario \u2013 Consigliere &#8211;<\/p>\n<p>Dott. FRANCO Amedeo \u2013 rel. Consigliere &#8211;<\/p>\n<p>Dott. ORILIA Lorenzo \u2013 Consigliere &#8211;<\/p>\n<p>Dott. RAMACCI Luca \u2013 Consigliere &#8211;<\/p>\n<p>ha pronunciato la seguente:<\/p>\n<p>sentenza<\/p>\n<p>sul ricorso proposto da:<\/p>\n<p>L.P., nato a (OMISSIS);<\/p>\n<p>avverso la sentenza emessa il 10 ottobre 2011 dalla corte d\u2019appello di Catanzaro;<\/p>\n<p>udita nella pubblica udienza del 15 ottobre 2013 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;<\/p>\n<p>udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. POLICASTRO Aldo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;<\/p>\n<p>udito il difensore avv. Salvatore Staiano.<\/p>\n<p>Svolgimento del processo<\/p>\n<p>1. Con la sentenza in epigrafe la corte d\u2019appello di Catanzaro conferm\u00f2 la sentenza emessa l\u201911.2.2011 dal Gip del tribunale di Catanzaro, che aveva dichiarato L.P. responsabile del reato di cui agli artt. 81 e 609 quater c.p., per avere compiuto atti sessuali con P.P., che non aveva ancora compiuto 14 anni, e con le attenuanti generiche e la diminuente del rito lo aveva condannato alla pena di anni 5 di reclusione, oltre pene accessorie e risarcimento dei danni in favore delle parti civili F.A. M., P.M., P.L. e P.P..<\/p>\n<p>2. L\u2019imputato, a mezzo dell\u2019avv. Salvatore Staiano, propone ricorso per cassazione deducendo:<\/p>\n<p>1) nullit\u00e0 della sentenza in relazione all\u2019art. 34 c.p.p., art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b), e art. 179 c.p.p.; manifesta illogicit\u00e0 della motivazione. Ricorda che con l\u2019appello aveva eccepito la nullit\u00e0 assoluta del decreto dispositivo del giudizio immediato e degli atti conseguenti, perch\u00e8 emesso dal Gip che si trovava in una situazione di incompatibilit\u00e0 per avere gi\u00e0 svolto funzioni giudiziali, determinandosi cos\u00ec una incompetenza funzionale. Non era praticabile la ricusazione perch\u00e8 il decreto fu assunto a sorpresa, senza contraddittorio. In subordine aveva prospettato la illegittimit\u00e0 costituzionale degli artt. 33, 34, 37, 454, 455 e 456 c.p.p., rispetto agli artt. 3, 24, 25. 97, 111, 76 (eccesso di delega, per violazione delle direttive alla L. delega n. 81 del 1987, art. 2, nn. 67 e 104).<\/p>\n<p>L\u2019eccezione \u2013 respinta dalla corte d\u2019appello \u2013 viene riproposta in questa sede. Deduce che vi era incompatibilit\u00e0 ai sensi dell\u2019art. 34 c.p.p., tra il Gip e il Gup che prescinde dalla emissione di atti definenti una fase o un grado, in quanto l\u2019incompatibilit\u00e0 consiste nella pregiudicata imparzialit\u00e0 e terziet\u00e0 del giudice. Nella specie, il decreto di giudizio immediato, costituendo l\u2019esito di una valutazione in ordine alla sussistenza o meno della prova evidente al fine di consentire la contrazione del processo, non pu\u00f2 essere assimilato ad una valutazione sulla ammissibilit\u00e0 della domanda del PM, ma costituisce un giudizio a tutti gli effetti, tanto che chi emette il provvedimento, alla stessa stregua di chi emette il decreto di rinvio a giudizio, non pu\u00f2 pi\u00f9 esercitare funzioni di giudicante nel medesimo procedimento. L\u2019atto posto in essere dal giudice incompatibile \u00e8 inficiato da vizio di incompetenza funzionale, riguardante la persona fisica del giudice, da cui deriva una nullit\u00e0, rilevabile in ogni stato e grado del processo, che giustifica peraltro un annullamento dell\u2019atto.<\/p>\n<p>In via subordinata, ripropone la eccezione di legittimit\u00e0 costituzionale degli artt. 33, 34, 37, 454, 455 e 456 c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 (eguaglianza), 24 (effettivit\u00e0 della difesa), 25 (naturalit\u00e0 e precostituzione del giudice), 97 (imparzialit\u00e0 e correttezza degli organi pubblici), 111 (imparzialit\u00e0 e neutralit\u00e0 della giurisdizione penale), 76, eccesso di delega per violazione delle direttive di cui all\u2019art. 2, n. 67, (divieto di esercitare reiteratamente le funzioni di giudice nello stesso procedimento) e n. 104 della L. d. n. 81 del 1987 (omologazione di tutti gli istituti processuali ai principi stabiliti per il giudizio).<\/p>\n<p>2) nullit\u00e0 della sentenza in relazione all\u2019art. 453 c.p.p., e contraddittoriet\u00e0 della motivazione. Ricorda che con l\u2019appello aveva impugnato l\u2019ordinanza del Gup di rigetto della eccezione: 1) di inammissibilit\u00e0 della richiesta di giudizio immediato avanzata il 9.9.2010, perch\u00e8 depositata oltre il termine di 90 giorni dalla iscrizione ex art. 335 c.p.p., avvenuta nella specie il 25.03.2010 e comunque di nullit\u00e0 del decreto di giudizio immediato per essere stato emesso sulla scorta di atti investigativi svolti dopo il termine specificato, in particolare dell\u2019incidente probatorio svoltosi il 23.07.2010; 2) di inammissibilit\u00e0 della richiesta di giudizio immediato ex art. 453, comma 1 ter, perch\u00e8 presentata quando ancora non erano perenti i termini per proporre ricorso per cassazione del procedimento incidentale in materia de libertate (era stata applicata misura cautelare in carcere in data 22.6.2010). La corte d\u2019appello ha respinto queste eccezioni con motivazione erronea.<\/p>\n<p>E difatti, in ordine alla eccezione di cui al punto 1), l\u2019avere il giudice territoriale regredito la valutazione del Gip in ordine alla richiesta di giudizio immediato ad una valutazione di \u201cammissibilit\u00e0\u201d della domanda implicava un consequenziale inquadramento della sanzione, per l\u2019assenza dei presupposti legali, nel regime della \u201cinammissibilit\u00e0\u201d. Se la inammissibilit\u00e0 non viene rilevata in limine, vale la regola dettata per le impugnazioni dall\u2019art. 591 c.p.p., comma 4, e pu\u00f2 quindi essere dichiarata in ogni stato e grado del giudizio. Non vi \u00e8, poi, alcuna causa di sanatoria delle inammissibilit\u00e0, ne \u00e8 pensabile un\u2019estensione delle cause di sanatoria previste per le nullit\u00e0. La difesa aveva eccepito l\u2019inammissibilit\u00e0 della domanda di giudizio immediato del PM per decadenza dei termini di presentazione della richiesta (90 giorni dalla iscrizione ex art. 335 c.p.p.) ovvero in assenza anche della perenzione dei termini di impugnazione dinanzi alla corte di cassazione. Si trattava quindi di inammissibilit\u00e0. Peraltro \u00e8 semplicistico l\u2019automatismo di applicazione della nullit\u00e0 a regime intermedio considerandolo consequenziale alle nullit\u00e0 di cui all\u2019art. 178, comma 1, lett. b), laddove si distinguono tra i presupposti individuati ex lege per l\u2019attivazione di detto rito:<\/p>\n<p>l\u2019evidenza probatoria, che evoca un giudizio di valore, distinguendola dai presupposti la cui assenza \u00e8 facilmente verificabile per la loro oggettivit\u00e0 come il mancato rispetto del termine di novanta giorni, riconducibile all\u2019art. 178, comma 1, lett. c) stante l\u2019evidente violazione del diritto di difesa. La eccepita inammissibilit\u00e0 della richiesta di giudizio immediato non \u00e8 poi sanata dalla scelta del rito, che non copre eccezioni irrinunciabili.<\/p>\n<p>Ricorda inoltre che la richiesta del Pm ed il provvedimento del Gip si riferivano all\u2019evidenza della prova e non all\u2019ordine custodiale.<\/p>\n<p>Peraltro la richiesta era motivata, in punto di evidenza della prova, sulla scorta di atti (in specie l\u2019incidente probatorio), che si acquisivano dopo il termine di 90 giorni dalla iscrizione del L. nel registro degli indagati ed erano quindi inutilizzabili. Deduce inoltre che non \u00e8 esatto che la richiesta di giudizio immediato di cui all\u2019art. 453, comma 1 bis, implica il superamento della valutazione in ordine alla evidenza della prova, giacch\u00e8 il legislatore ritiene quel giudizio introitato attraverso il titolo custodiale (cfr. art. 273 c.p.p.) che ne costituisce l\u2019imprescindibile presupposto.<\/p>\n<p>3) nullit\u00e0 della sentenza per violazione dell\u2019art. 609 quater c.p., comma 4, e art. 133 c.p.; contraddittoriet\u00e0 e carenza della motivazione. Lamenta l\u2019erronea negazione dell\u2019attenuante della minore gravit\u00e0 perch\u00e8 ritenuta incompatibile con il danno apoditticamente ritenuto subito dalla minore, e con la condotta in contestazione per la consumazione del rapporto sessuale, protrattosi nel tempo. In sostanza, secondo la corte d\u2019appello, non pu\u00f2 essere riconosciuta l\u2019attenuante in questione perch\u00e8 vi \u00e8 stata congiunzione carnale e perch\u00e8 si tratta di minore di 14 anni. Sono state in tal modo introdotte oggettive \u201ceccezioni\u201d applicative dell\u2019attenuante di cui all\u2019art. 609 quater c.p., non previste e non volute dal legislatore.<\/p>\n<p>Inoltre, la giustificazione \u00e8 tautologica. In particolare non si \u00e8 considerato che il fatto \u00e8 avvenuto nell\u2019ambito di una relazione amorosa.<\/p>\n<p>4) nullit\u00e0 della sentenza in relazione all\u2019art. 62 c.p., n. 6, e art. 133 c.p.; carenza e contraddittoriet\u00e0 della motivazione.<\/p>\n<p>Lamenta la mancata concessione dell\u2019attenuante prevista dall\u2019art. 62 c.p., n. 6, per avere il L. formulato prima che iniziasse il giudizio un\u2019offerta reale di risarcimento dei danni nei confronti della minore, dei fratelli, di ciascuno dei genitori e del comune di Catanzaro. La decisione si basa su affermazioni di principio frutto di mere supposizioni, quasi ritenendo non ammissibile e riconoscibile l\u2019attenuante in questione per reati di questa specie. E\u2019 poi contraddittoria la motivazione sulla determinazione della pena base.<\/p>\n<p>3. In prossimit\u00e0 dell\u2019udienza la difesa ha depositato motivi nuovi con i quali illustra ulteriormente i punti relativi alla minore gravit\u00e0 del fatto ed alla offerta reale.<\/p>\n<p>Motivi della decisione<\/p>\n<p>1. Il primo motivo \u2013 con il quale si deduce nullit\u00e0 del decreto dispositivo del giudizio immediato perch\u00e8 emesso da giudice che si trovava in una situazione di incompatibilit\u00e0 ex art. 34 c.p.p., per avere gi\u00e0 svolto funzioni giudiziali \u2013 \u00e8 infondato. Tutto il motivo, invero, si basa sull\u2019assunto che il compito del giudice non si limitava ad una semplice constatazione della tempestivit\u00e0 ed ammissibilit\u00e0 della domanda del PM, bens\u00ec consisteva in un vero e proprio giudizio sulla base di una valutazione di merito circa l\u2019evidenza o meno della prova prodotta.<\/p>\n<p>Si tratta per\u00f2 di un assunto non esatto, perch\u00e8 nel caso in esame il giudizio immediato non \u00e8 stato chiesto e concesso ai sensi dell\u2019art. 453 c.p.p., comma 1, (ipotesi della sussistenza di una prova evidente), bens\u00ec ai sensi dell\u2019art. 451, comma 1 bis (ipotesi che la persona sottoposta alle indagini si trovi in stato di custodia cautelare). Ora, rileva il Collegio che, mentre nella prima ipotesi il giudice deve effettivamente compiere una valutazione di merito sulla sussistenza o meno di una prova evidente, nella seconda ipotesi invece non deve effettuare alcuna valutazione di merito, ma si deve limitare a rilevare se l\u2019indagato si trovi in stato di custodia cautelare e se non sia trascorso il termine di 180 giorni dalla esecuzione della misura. In questo caso, quindi, non sono prospettabili (ed infatti non sono state prospettate) situazioni di incompatibilit\u00e0 che potrebbero incidere sulla imparzialit\u00e0 e terziet\u00e0 del giudice. Il motivo deve quindi essere respinto, anche volendo tenere conto della eccezione del ricorrente che in questo caso, essendo stato il provvedimento emesso a sorpresa, non sarebbe applicabile il principio costantemente affermato secondo cui i provvedimenti adottati dal giudice che versa in una situazione di incompatibilit\u00e0 non sono affetti da nullit\u00e0, in quanto le cause di incompatibilit\u00e0 non incidono sui requisiti di capacit\u00e0 del giudice, costituendo invece motivo di ricusazione, da far valere nei termini e modi previsti dalla apposita procedura.<\/p>\n<p>2. Per la stessa ragione, \u00e8 infondata anche la richiesta subordinata di sollevare questione di legittimit\u00e0 costituzionale degli artt. 33, 34, 37, 454, 455 e 456 c.p.p., in riferimento a diverse norme costituzionali, che si basa anch\u2019essa sull\u2019assunto inesatto che il giudice, nel disporre il giudizio immediato, avrebbe compiuto una vera e propria valutazione di merito circa l\u2019evidenza o meno della prova prodotta. La proposta questione di legittimit\u00e0 costituzionale \u00e8 infatti irrilevante ai fini del decidere perch\u00e8 non riguarderebbe comunque l\u2019ipotesi che si presenta nel caso di specie di giudizio immediato disposto ai sensi dell\u2019art. 453, comma 1 bis.<\/p>\n<p>La questione inoltre sarebbe irrilevante anche per la ragione per la quale la Corte costituzionale, con ordinanza n. 238 del 2008, dichiar\u00f2 inammissibile per difetto di rilevanza analoga questione \u2013 avente ad oggetto l\u2019art. 34 c.p.p., comma 2 bis, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede l\u2019incompatibilit\u00e0 del giudice che ha esercitato le funzioni di giudice per le indagini preliminari ad emettere il decreto di giudizio immediato -, ossia perch\u00e8 non viene esplicitato in base a quale principio o regola processuale l\u2019accoglimento della questione determinerebbe la regressione del procedimento alla fase anteriore all\u2019emissione del decreto di giudizio immediato.<\/p>\n<p>3. E\u2019 infondato anche il secondo motivo.<\/p>\n<p>Quanto alla dedotta inammissibilit\u00e0 della richiesta di giudizio immediato perch\u00e8 depositata oltre il termine di 90 giorni dalla iscrizione ex art. 335 c.p.p., e comunque per essere stata fondata su prove inutilizzabili perch\u00e8 acquisite dopo la scadenza del termine, va ribadito che nella specie non si \u00e8 trattato di giudizio immediato disposto ai sensi dell\u2019art. 453, comma 1, stante l\u2019evidenza della prova, bens\u00ec di giudizio immediato disposto ai sensi dell\u2019art. 453, comma 1 bis, nei confronti di persona che si trovava in stato di custodia cautelare, il quale prescinde dalla presenza di una prova evidente ed \u00e8 soggetto solo al termine indicato dal detto comma 1 bis (180 giorni dall\u2019esecuzione della misura) e non al termine di cui all\u2019art. 454 (90 giorni dalla iscrizione della notizia di reato).<\/p>\n<p>Secondo la giurisprudenza, invero, \u201cil presupposto dell\u2019evidenza probatoria, che qualifica l\u2019instaurazione del giudizio immediato su richiesta del pubblico ministero, non trova applicazione nel caso di richiesta di giudizio immediato nei confronti di soggetto che per quel reato si trovi in stato di custodia cautelare\u201d (Sez. 6^, 1.7.2009, n. 38727, Moramarco, m. 244804); \u201c\u00e8 abnorme, ed \u00e8 pertanto ricorribile per cassazione, l\u2019ordinanza con cui il G.i.p. rigetti la richiesta di giudizio immediato avanzata dal P.M. nei confronti di persona agli arresti domiciliari ai sensi dell\u2019art. 453 c.p.p., commi 1 bis e 1 ter, non per l\u2019assenza dei presupposti previsti dalla legge, ma per la carenza del requisito dell\u2019evidenza della prova, richiesto invece nella diversa ipotesi di giudizio immediato di cui all\u2019art. 453 c.p.p., comma 1\u2033 (Sez. 6^, 20.1.2011, n. 7912, Guarcello, m. 249476).<\/p>\n<p>Inoltre, \u201cE\u2019 abnorme, perch\u00e8 determina un\u2019indebita regressione del procedimento, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiari la nullit\u00e0 per qualsiasi causa del decreto che dispone il giudizio immediato e ordini la restituzione degli atti al P.M., giacch\u00e8 non \u00e8 previsto dalla disciplina processuale un controllo ulteriore rispetto a quello tipico (art. 454 c.p.p.) attribuito al giudice per le indagini preliminari al momento della decisione sulla richiesta di giudizio immediato\u201d (Sez. 1^, 25.10.2007, n. 46761, Gianatti, m. 238506; conf. Sez. 6^, 10.1.2011, n, 6989, C, m. 249563).<\/p>\n<p>E\u2019 quindi irrilevante ogni considerazione relativa alla utilizzabilit\u00e0 ed evidenza delle prove nonch\u00e8 al termine di 90 giorni dalla iscrizione della notizia di reato previsto dal comma 1.<\/p>\n<p>4. Quanto alla dedotta inammissibilit\u00e0 della richiesta di giudizio immediato ex art. 453, comma 1 ter, perch\u00e8 presentata quando ancora non erano perenti i termini per proporre ricorso per cassazione del procedimento incidentale in materia de libertate, va ricordato che, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, \u201cLa richiesta di giudizio immediato pu\u00f2 essere presentata dal pubblico ministero nei confronti dell\u2019imputato in stato di custodia cautelare dopo la conclusione del procedimento dinanzi al tribunale del riesame e prima ancora che la relativa decisione sia divenuta definitiva.<\/p>\n<p>(Fattispecie nella quale l\u2019ordinanza del tribunale del riesame non era divenuta definitiva perch\u00e8 impugnata con ricorso per cassazione)\u201d (Sez. 2^, 6.4.2011, n. 17362, Caputo, m. 250078; conf.<\/p>\n<p>Sez. 1^, 11.11.2010, n. 42305, Alikic, m. 249023; Sez. 1^, 21.12.2011, n. 3310 del 2012, Liotti, m. 251842; Sez. 2^, 15.6.2012, n. 35613, Prezio, m. 253896).<\/p>\n<p>5. Infine, per completezza, pu\u00f2 comunque ricordarsi che, secondo la giurisprudenza, \u201cL\u2019omesso espletamento dell\u2019interrogatorio a seguito dell\u2019avviso di cui all\u2019art. 415 bis c.p.p., bench\u00e8 sollecitato dall\u2019imputato, determina una nullit\u00e0 di ordine generale a regime intermedio che non pu\u00f2 essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullit\u00e0 ai sensi dell\u2019art. 183 c.p.p.\u201d (Sez. 1^, 5.5.2010, n. 19948, Merafma, m. 247566; conf. Sez. 6^, 1.10.2007, n. 44844, Arosio, m. 238030; Sez. 6^, 13.10.2011, n. 5902 del 2012, Adiletta, m. 252065).<\/p>\n<p>6. E\u2019 invece fondato il terzo motivo, in quanto \u00e8 in parte erronea e in parte contraddittoria la motivazione con la quale la corte d\u2019appello ha negato il riconoscimento della attenuante del fatto di minore gravit\u00e0 di cui all\u2019art. 609 quater, comma 4. La sentenza impugnata, invero, ha motivato questa statuizione in considerazione del fatto che l\u2019atto sessuale consumato dall\u2019imputato costituiva la forma pi\u00f9 invasiva e, pertanto, pi\u00f9 grave di lesione dell\u2019altrui integrit\u00e0 psicofisica; mentre non rilevava che l\u2019imputato non avesse adottato forme di violenza o coartazione verso la vittima. Erano poi irrilevanti il consenso della vittima e la circostanza che i rapporti sessuali si erano innestati nell\u2019ambito di una relazione amorosa.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 perch\u00e8 il fatto che il L. avesse potuto provare un amore non meramente filiale verso la ragazza costituiva un sentimento innaturale, che comunque non aveva come ineludibile portato il congiungimento carnale. Un tale sentimento di affetto, anzi, avrebbe dovuto indurre il L. a preoccuparsi del corretto sviluppo psico-fisico della ragazza. Infine, l\u2019imputato aveva dimostrato una notevole pervicacia.<\/p>\n<p>In sintesi, secondo la corte d\u2019appello, al di l\u00e0 delle frasi di stile, l\u2019attenuante in questione non poteva essere riconosciuta perch\u00e8 vi era stata congiunzione carnale e perch\u00e8 si trattava di una ragazza minore degli anni quattordici, il cui consenso non rilevava. L\u2019attenuante \u00e8 stata quindi esclusa sulla base di elementi in realt\u00e0 non voluti e non previsti dal legislatore, nonch\u00e8 di una giustificazione tautologica. Invero, esattamente il ricorrente osserva che il reato in esame indica senza dubbio un disvalore;<\/p>\n<p>tuttavia la prospettazione di una attenuazione in termini sanzionatori presuppone che, pur rimanendo fermo quel disvalore oggettivo, si possano ipotizzare ragioni mitigatorie attenuative, che certamente devono trarsi al di fuori di questo. La difesa aveva messo in rilievo che nel caso in esame, come emerge anche dalle sentenze di merito, l\u2019atto sessuale si inseriva nell\u2019ambito di una relazione amorosa; e che, sebbene l\u2019abuso sessuale sia sempre connotato da grave invasivit\u00e0 fisica, lo stesso nel caso di specie non poteva ritenersi invasivo allo stesso modo dell\u2019ipotesi in cui avvenga con forza e violenza e al di fuori di una relazione amorosa, atteso che nel primo contesto derivano pi\u00f9 contenute conseguenze negative alla minore sul piano psicologico.<\/p>\n<p>La corte d\u2019appello in sostanza ha omesso di prendere in esame le considerazioni della difesa, e si \u00e8 limitata a negare l\u2019attenuante per ragioni che per\u00f2 non sono conformi alla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale \u201cla circostanza attenuante fondata sulla minore gravit\u00e0 del caso \u00e8 riferibile tanto alle condotte di violenza sessuale (art. 609 bis c.p., comma 3), eventualmente aggravate per l\u2019et\u00e0 inferiore ai dieci anni della vittima (art. 609 ter c.p., comma 2), quanto all\u2019ipotesi di atti sessuali con minorenne di analoga et\u00e0 (art. 609 quater c.p., comma 4, in relazione all\u2019art. 609 ter c.p., comma 2). Ne consegue che la ricorrenza dell\u2019attenuante non pu\u00f2 essere negata per il solo fatto della tenera et\u00e0 della persona offesa, dovendosi piuttosto individuare dal giudice elementi di disvalore aggiuntivo, sulla base dei criteri delineati all\u2019art. 133 c.p., rispetto all\u2019elemento tipico dell\u2019et\u00e0 inferiore ai dieci anni\u201d (Sez. 3^, 9.7.2002, n. 37656, Capaccioli, m. 223672); \u201cLa circostanza attenuante della minore gravit\u00e0 nel reato di violenza sessuale non pu\u00f2 essere negata per il solo fatto della tenera et\u00e0 della persona offesa (nella specie infradecenne), essendo necessari a tal fine elementi di disvalore aggiuntivo sulla base dei criteri delineati dall\u2019art. 133 c.p., comma 1\u2033 (Sez. 3^, 26.1.2010, n. 11085, D.S., m. 246439) \u201cin quanto, seppure gli atti sessuali commessi in danno di bambini in tenera et\u00e0 sono reati da considerare gravi per le ripercussioni negative sullo sviluppo del minore, non pu\u00f2 escludersi che, per le circostanze concrete del fatto, tale delitto possa manifestare una minore lesivit\u00e0\u201d (Sez. 3^, 10.5.2006, n. 22036, Celante, m. 234640).<\/p>\n<p>In particolare la giurisprudenza ha osservato che, premesso che la minore gravit\u00e0 del fatto pu\u00f2 ravvisarsi in presenza di una pi\u00f9 lieve compromissione della libert\u00e0 sessuale della vittima e dello sviluppo del minore, resta fermo che essa \u00e8 il risultato di una valutazione che deve tenere conto di tutte le componenti del reato, oggettive e soggettive, nonch\u00e8 degli elementi indicati nell\u2019art. 133 (Sez. 3^, 1.7.99, Scacchi; Sez. 3^, 3.10.06, m. 235031). Si \u00e8, peraltro, precisato che, nell\u2019utilizzare i parametri di cui all\u2019art. 133 c.p., (ai fini del riconoscimento dell\u2019attenuate speciale in parola), si deve avere riguardo solo agli elementi di cui al primo comma in quanto, quelli del secondo comma, possono essere impiegati solo per la commisurazione complessiva della pena (Sez. 4^, 4.5.07, m. 235730). Invero, poich\u00e8 l\u2019attenuante in discussione non risponde ad esigenze di adeguamento del fatto alla colpevolezza del reo, ma concerne la minore lesivit\u00e0 del fatto in concreto rapportata al bene giuridico tutelato, assumono particolare importanza: la qualit\u00e0 dell\u2019atto compiuto (pi\u00f9 che la quantit\u00e0 di violenza fisica), il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni (fisiche e mentali) di quest\u2019ultima, le caratteristiche psicologiche (valutate in relazione all\u2019et\u00e0), l\u2019entit\u00e0 della compressione della libert\u00e0 sessuale ed il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici (Sez. 3^, 29.2.00, Prillo della Rotonda; Sez. 3^, 24.3.00, Improta).<\/p>\n<p>Nella specie, la corte d\u2019appello, invece, nel respingere la richiesta di attenuante formulata dal ricorrente, ha focalizzato la propria attenzione solo su uno (il turbamento e le conseguenze patite dalla vittima anche in un\u2019ottica futura) dei molteplici aspetti da prendere in considerazione; per di pi\u00f9, senza nemmeno dare prova di avere ancorato il proprio asserto su emergenze specifiche (s\u00ec che l\u2019assunto si propone quasi come un\u2019affermazione di principio frutto di mera supposizione). In particolare, la sentenza impugnata ha focalizzato la propria attenzione sulla esistenza degli elementi che caratterizzano la fattispecie criminosa (et\u00e0 e atto sessuale), ritenendoli incompatibili con la specificata circostanza, senza considerare e valutare gli ulteriori e attenuativi aspetti della vicenda prospettati dalla difesa, quali il \u201cconsenso\u201d, l\u2019esistenza di un rapporto amoroso, l\u2019assenza di costrizione fisica, l\u2019innamoramento della ragazza. Sul punto la motivazione \u00e8 anche manifestamente illogica laddove riferisce gli effetti della dedotta relazione sentimentale all\u2019imputato, anzich\u00e8 alla ragazza. Manca poi la motivazione sulle ragioni per cui gli elementi addotti dalla difesa non possano qualificare la \u201cminore gravit\u00e0\u201d; nonch\u00e8 in ordine alla c.d. entit\u00e0 della compressione della libert\u00e0 sessuale e al danno arrecato alla minore.<\/p>\n<p>7. E\u2019 fondato anche il quarto motivo, essendo effettivamente carente e contraddittoria anche la motivazione con la quale \u00e8 stata negata l\u2019attenuante di cui all\u2019art. 62 c.p., n. 6, richiesta per avere il L. formulato prima che iniziasse il giudizio un\u2019offerta reale di risarcimento dei danni nei confronti della minore della somma di Euro 40.000,00; al fratello della minore della somma di Euro 5.000,00; di Euro 2.500,00 a ciascuno dei genitori e di Euro 5.000,00 nei confronti del comune di Catanzaro (che li aveva accettati).<\/p>\n<p>La sentenza impugnata ha negato l\u2019attenuante avendo ritenuto incongrue le somme offerte in considerazione della rilevanza e della portata dei beni interessi, anche di rango costituzionale, oggetto di lesione, sicch\u00e8 non poteva assumersi come sufficiente ed idoneo parametro di valutazione e liquidazione quello equitativo puro, ma dovevano considerarsi tutte le componenti del danno, ed in particolare la lesione cagionata alla dignit\u00e0 della minore, attraverso condotte che ne avevano compromesso il regolare sviluppo psico-fisico e le capacit\u00e0 di relazione sociale, tenuto conto, sotto tale profilo, della condizione di isolamento in cui la P. aveva vissuto nel corso della relazione con l\u2019imputato e della maturazione di un distorto modello di rapporti interpersonali, foriero di inevitabili conseguenze sull\u2019assetto di vita della minore. La corte d\u2019appello ha poi parlato di un assetto psicologico inevitabilmente alterato, con serio e grave pericolo che gli effetti dello stress post-traumatico si ripercuotano sul futuro della ragazza condizionandone negativamente e definitivamente l\u2019assetto di vita personale e di relazione, e ci\u00f2 pur in assenza di qualsiasi accertamento descrittivo di vera e propria malattia.<\/p>\n<p>Si tratta di una motivazione meramente apodittica e presuntiva, perch\u00e8 si ammette che \u00e8 mancato qualsiasi accertamento scientifico medico o psicologico sui danni concreti subiti dalla minore e di motivazione altres\u00ec contraddittoria, perch\u00e8 si afferma contemporaneamente che la liquidazione del danno non pu\u00f2 basarsi su criteri equitativi, sicch\u00e8 dovrebbe fondarsi su basi concrete, che per\u00f2 non vengono individuate n\u00e8 scientificamente accertate. La sentenza impugnata, invero, non fornisce alcuna prova di avere ancorato il proprio asserto su emergenze specifiche. Manca comunque qualsiasi puntuale e reale valutazione del danno al fine di poterne definire la capacit\u00e0 risarcitoria integrale della offerta reale o della manifestata volont\u00e0 risarcitoria. Esattamente il ricorrente lamenta che la motivazione si risolve in una affermazione di principio frutto di mera supposizione, quasi da ritenersi non ammissibile e non riconoscibile l\u2019attenuante invocata per reati di questa specie. Fra l\u2019altro, la sentenza non risponde adeguatamente al motivo di appello con cui si lamentava l\u2019incongruit\u00e0 della sentenza di primo grado, laddove, pur descrivendo la madre come colei che aveva \u201cirresponsabilmente soprasseduto su episodi allarmanti\u201d e il padre come \u201cfigura assente nella vicenda\u201d, aveva poi giudicato incongrua la somma offerta. La corte d\u2019appello, infatti, ha respinto la censura con mere illazioni, sostenendo che i genitori, oltre alla disgregazione familiare, avevano subito \u201cuna condizione di chiaro patimento personale derivante non solo dalle serie preoccupazioni, che nell\u2019ottica genitoriale, le vicende della figlia ponevano loro in termini di corretto sviluppo psico-fisico della minore, ma anche dalla negazione del loro ruolo genitoriale rispetto alle scelte ed all\u2019assetto di vita della figlia minorenne\u201d. Si \u00e8 per\u00f2 omesso di considerare e valutare le specifiche contestazioni mosse sul punto dalla difesa, che aveva eccepito come nessuna preoccupazione genitoriale fosse stata manifestata nel corso della vicenda che, pur conosciuta dalla madre, si era lasciato che si protraesse per alcuni mesi. La difesa, in particolare, aveva specificamente eccepito: che il padre era rimasto sempre assente ed era comparso solo per chiedere il risarcimento dei danni; che il comportamento della madre era stato gi\u00e0 censurato dal giudice di primo grado; che il fratellino gi\u00e0 non viveva con la sorella; che la famiglia era gi\u00e0 distrutturata prima della comparsa dell\u2019imputato; che la solitudine della ragazza apparteneva gi\u00e0 ad un vissuto precedente, tanto che dalla sentenza di primo grado risulterebbe che cercasse il L. proprio per colmare un vuoto affettivo; che pertanto dovevano considerarsi congrue le somme offerte come risarcimento del danno, compresa quella di Euro 40.000,00 offerta per la ragazza. La sentenza impugnata ha in sostanza omesso di rispondere a queste specifiche eccezioni, e non ha offerto una dimensione quantitativa derivante da dati fattuali concreti, anche per l\u2019inesistenza di una consulenza psichiatrica o psicologica sulle conseguenze dannose del reato.<\/p>\n<p>8. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata in ordine alla valutazione sul riconoscimento dell\u2019ipotesi attenuata del fatto di minore gravit\u00e0 e della attenuante di cui all\u2019art. 62 c.p., n. 6, con rinvio per nuovo giudizio al giudice del merito.<\/p>\n<p>Il giudice di rinvio, peraltro, dovr\u00e0 necessariamente compiere una nuova globale valutazione dell\u2019intero trattamento sanzionatorio, nell\u2019ipotesi che accolga entrambe, o anche una sola, delle suddette attenuanti.<\/p>\n<p>L\u2019ultimo motivo di ricorso \u2013 con il quale si censura anche la motivazione sulla determinazione della pena base \u2013 resta pertanto assorbito, ma non precluso. Il giudice del rinvio, quindi, anche qualora ritenesse non concedibile nessuna delle dette attenuanti, dovr\u00e0 comunque compiere una nuova globale valutazione del trattamento sanzionatorio alla luce anche delle eccezioni sollevate con il ricorso sulla contraddittoriet\u00e0 della giustificazione addotta dalla sentenza impugnata in punto di perimetrazione della pena base, fissata in misura alquanto elevata rispetto al minimo edittale. La sentenza impugnata ha invero giustificato la pena facendo riferimento alla gravit\u00e0 della condotta ed alla intensit\u00e0 del dolo, anche perch\u00e8 il L. avrebbe dotato la ragazza di un cellulare per consentire \u201ccomunicazioni protette\u201d e l\u2019avrebbe indotta a costruire la falsa apparenza di una normale vita di relazione con un suo coetaneo per celare il proprio rapporto amoroso. Ci\u00f2 per\u00f2 contrasta con quanto risulta da entrambe le sentenze di merito, le quali non indicano elementi di prova in ordine alla premeditazione nella dotazione del telefonino e nella costruzione di una falsa relazione con tale A., la quale al contrario viene invece spiegata come invenzione della ragazza volta a generare gelosie nell\u2019imputato (pag. 2 della sentenza impugnata).<\/p>\n<p>9. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio in ordine alla valutazione sulle richieste attenuanti ex art. 609 bis c.p., u.c., ed ex art. 62 c.p., n. 6, restando assorbito, ma non precluso, il motivo relativo alla determinazione della pena base.<\/p>\n<p>Nel resto il ricorso deve essere rigettato.<\/p>\n<p>P.Q.M.<\/p>\n<p>La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d\u2019appello di Catanzaro limitatamente alle richieste attenuanti ex art. 609 bis c.p., u.c., ed ex art. 62 c.p., n. 6. Rigetta nel resto il ricorso.<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 15 ottobre 2013.<\/p>\n<p>Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2013<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ecco una sentenza destinata a far discutere gli addetti ai lavori e la gente per molto tempo. \u00a0Le sentenze devono essere rispettate, questo \u00e8 vero, non possono essere immuni da critiche e rilievi tecnici in uno Stato di diritto come il nostro. 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