{"id":3299,"date":"2013-11-11T13:25:58","date_gmt":"2013-11-11T12:25:58","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ami-avvocati.it\/?p=3299"},"modified":"2021-03-02T17:39:41","modified_gmt":"2021-03-02T16:39:41","slug":"genitori-anziani-tolta-per-lo-stato-di-abbandono-una-bimba-non-per-leta-avanzata","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/?p=3299","title":{"rendered":"Genitori anziani: tolta per lo stato di abbandono una bimba, non per l\u2019et\u00e0 avanzata"},"content":{"rendered":"<p>Corte di cassazione \u2013 Sezione I civile \u2013 Sentenza 23 settembre-8 novembre 2013 n. 25213<\/p>\n<p>Via libera definitivo della Cassazione allo stato di adottabilit\u00e0 della bimba piemontese nata nel 2010 da due genitori d&#8217;et\u00e0 avanzata (70 anni lui, 57 lei). La decisione, per\u00f2, non riguarda in alcun modo l&#8217;et\u00e0 anagrafica dei genitori, ma lo stato di \u00ababbandono\u00bb in cui, secondo i giudici, si sarebbe trovata la piccola. La prima sezione civile della Suprema Corte lo mette nero su bianco con una sentenza depositata oggi, con la quale ha rigettato il ricorso della coppia contro il verdetto di adottabilit\u00e0 della figlia pronunciato dalla Corte d&#8217;appello di Torino poco pi\u00f9 di un anno fa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>La vicenda<\/b><\/p>\n<p>\u00abL&#8217;et\u00e0 dei genitori\u00bb, da cui la bimba nacque a seguito di un intervento di fecondazione assistita, \u00abnon riveste &#8211; chiarisce la Suprema Corte &#8211; rilevanza alcuna ai fini della valutazione di mancanza di assistenza, presupposto dell&#8217;abbandono e della conseguente pronuncia di adottabilit\u00e0\u00bb. Nel caso in esame, il giudice del merito ha evidenziato \u00abuna situazione di mancanza di assistenza (e dunque di abbandono) da parte dei genitori, fondata su presunzioni precise e concordanti: il bambino &#8211; osservano le toghe di piazza Cavour &#8211; non pu\u00f2 essere sottoposto a rischi traumatici diretti ad incidere in modo grave e definitivo sul suo sviluppo\u00bb. Al centro della vicenda, piuttosto, \u00abun episodio di abbandono della bambina\u00bb, che all&#8217;epoca dei fatti aveva poco pi\u00f9 di un mese di vita, precisa la Cassazione, \u00abtrovata dai vicini nell&#8217;auto posteggiata sotto casa, mentre stava piangendo\u00bb in \u00aborario quasi notturno\u00bb e per \u00abuna durata non istantanea, ma di una certa estensione\u00bb. Ai vicini che bussarono alla porta, il padre afferm\u00f2 che \u00abla situazione era sotto controllo\u00bb e che egli stava raggiungendo la piccola \u00abper andare ad incontrare la madre che era presso un&#8217;amica e tutti insieme sarebbero tornati a casa\u00bb.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>Le motivazioni<\/b><\/p>\n<p>\u00a0Un fatto del genere, si legge nella sentenza della Suprema Corte, fa emergere il \u00abcomportamento dei genitori, caratterizzato da grave mancanza di attenzione nei confronti della bambina, da notevolissima sottovalutazione delle sue esigenze\u00bb. Dalla perizia effettuata in sede di processo d&#8217;appello, \u00e9 emersa poi, spiega la Cassazione, \u00abuna modalit\u00e0 particolarmente distonica dei genitori di rapportarsi con la bambina\u00bb, con una \u00abtotale sottovalutazione delle problematicit\u00e0 e delle difficolt\u00e0 di crescita di un minore\u00bb. Dunque, secondo i magistrati, si \u00e9 di fronte a una \u00abgrave ed irreversibile inadeguatezza dei genitori, in relazione alle esigenze di sviluppo della minore, che finisce per configurarsi come mancanza di assistenza, giustificante la dichiarazione di adottabilit\u00e0. Ci\u00f2, \u00e9 necessario ribadirlo &#8211; conclude la Corte &#8211; del tutto indipendentemente dall&#8217;et\u00e0 dei genitori: le inadeguatezze riscontrate potrebbero essere tali anche in soggetti di assai pi\u00f9 giovane et\u00e0\u00bb. La bambina \u00e8 stata collocata presso una famiglia affidataria dal 2011, su disposizione del tribunale di Torino che affront\u00f2 per primo il caso. Da allora ha potuto incontrare i genitori con modalit\u00e0 protette, ma anche da questi incontri, secondo i giudici, \u00e9 emersa l&#8217;inadeguatezza della coppia nel rapporto con la bambina. \u00a0(Fonte: Agi)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Corte di cassazione \u2013 Sezione I civile \u2013 Sentenza 23 settembre-8 novembre 2013 n. 25213 Via libera definitivo della Cassazione allo stato di adottabilit\u00e0 della bimba piemontese nata nel 2010 da due genitori d&#8217;et\u00e0 avanzata (70 anni lui, 57 lei). 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