{"id":3293,"date":"2013-11-05T13:13:24","date_gmt":"2013-11-05T12:13:24","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ami-avvocati.it\/?p=3293"},"modified":"2021-03-02T17:39:41","modified_gmt":"2021-03-02T16:39:41","slug":"il-giudice-puo-disporre-la-mediazione-anche-in-appello","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/?p=3293","title":{"rendered":"Il giudice pu\u00f2 disporre la mediazione anche in appello"},"content":{"rendered":"<p>Tribunale di Milano &#8211; Sezione IX civile &#8211; Ordinanza 29 ottobre 2013<\/p>\n<p>Il Tribunale di Milano con l\u2019ordinanza del 29 ottobre 2013 applica la nuova norma in materia di mediazione \u201cdelegata\u201d che consente al giudice di disporre la mediazione (art. 5, comma 2, Dlgs 28\/2010 nel testo modificato dalla recente riforma).<\/p>\n<p>Il provvedimento si segnala in quanto per la prima volta (non risultano precedenti in termini) la mediazione viene ordinata nel grado di appello (posto che la nuova disciplina si applica anche ai procedimenti gi\u00e0 pendenti alla data di entrata in vigore della stessa).<\/p>\n<p><b>La questione<br \/><\/b>Nella controversia oggetto d\u2019esame le parti discutono di un credito (contestato nel suo ammontare) derivante dall\u2019assegno di mantenimento di divorzio. Ovviamente la materia familiare non preclude l\u2019accesso alla mediazione in quanto la lite dedotta ha ad oggetto situazioni patrimoniali e, perci\u00f2, diritti disponibili; tuttavia, il giudice opportunamente valorizza il \u00abpregresso rapporto affettivo\u00bb tra gli\u00a0<i>ex<\/i>\u00a0coniugi e la loro \u00abcapacit\u00e0 di confrontarsi e di adottare soluzioni condivise\u00bb come accaduto in sede di divorzio, essendo pervenuti allo stesso mediante un ricorso presentato congiuntamente.<\/p>\n<p>Ma ci\u00f2 che appare dirimente per la scelta di disporre la mediazione adottata dal tribunale \u00e8 la proiezione diacronica del conflitto che \u00e8 alla radice della controversia insorta. Ed invero, considerato che il rapporto \u00e8 \u00abdestinato a proiettarsi nel tempo, in quanto i litiganti, non pi\u00f9 coniugi, sono tuttavia ancora genitori\u00bb, occorre orientarsi al perseguimento dell\u2019interesse \u00abpreminente\u00bb dei figli minori, valorizzando le opportunit\u00e0 conciliative apprestate dall\u2019ordinamento.<\/p>\n<p><b>Il proliferare del contenzioso<br \/><\/b>Inoltre, nell\u2019ordinanza viene posto bene in evidenza come anche per una questione di modesto peso economico le parti siano gi\u00e0 pervenute al secondo grado di giudizio e che, nelle more della decisione, siano in corso di attivazione ulteriori azioni esecutive destinate ad alimentare ulteriormente il contenzioso tra le stesse.<\/p>\n<p>Da ci\u00f2 emerge forte l\u2019esigenza di offrire un percorso che possa tentare di comporre il conflitto (evidentemente ancora non sopito tra gli\u00a0<i>ex<\/i>\u00a0coniugi) in tal modo risolvendo anche le ulteriori insorgende liti che non potrebbero trovare soluzione nella sede in cui attualmente si dibatte.<\/p>\n<p><b>Una sede negoziale assistita\u00a0<br \/><\/b>La mediazione, infatti, si presta in questi casi ad offrire una sede negoziale assistita, utile ad affrontare alla radice il conflitto tra le parti, consentendo loro di pervenire a soluzi<a name=\"_GoBack\"><\/a>oni in grado di affermare regole condivise che non solo risolvano le controversie in essere, ma che aiutino le stesse di proiettarsi pacificamente verso il futuro.<\/p>\n<p><b>L\u2019organismo competente<br \/><\/b>Infine, il tribunale precisa che la domanda di mediazione (per la quale deve ritenersi onerato l\u2019appellante, non escludendosi che possa essere presentata anche dall\u2019appellato), dovr\u00e0 essere depositata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la lite. Resta salva la facolt\u00e0 delle parti, di comune accordo, di derogare a tale limite.<\/p>\n<p>tratto dal Sole 24 Ore<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tribunale di Milano &#8211; Sezione IX civile &#8211; Ordinanza 29 ottobre 2013 Il Tribunale di Milano con l\u2019ordinanza del 29 ottobre 2013 applica la nuova norma in materia di mediazione \u201cdelegata\u201d che consente al giudice di disporre la mediazione (art. 5, comma 2, Dlgs 28\/2010 nel testo modificato dalla recente riforma). Il provvedimento si segnala [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":2368,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"ngg_post_thumbnail":0,"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"class_list":["post-3293","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-novita-dallami-nazionale"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3293","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3293"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3293\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/2368"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3293"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3293"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3293"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}