{"id":2791,"date":"2013-04-24T12:39:56","date_gmt":"2013-04-24T10:39:56","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ami-avvocati.it\/?p=2791"},"modified":"2021-03-02T17:41:41","modified_gmt":"2021-03-02T16:41:41","slug":"le-prospettive-di-riforma-della-l-21912-le-deleghe-e-lattuazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/?p=2791","title":{"rendered":"&#8220;LE PROSPETTIVE DI RIFORMA DELLA L.219\/12, LE DELEGHE E L&#8217;ATTUAZIONE&#8221;"},"content":{"rendered":"<p align=\"center\"><b>Convegno AMI \u2013 Sez. distrettuale di Lecce<i><\/i><\/b><\/p>\n<p align=\"center\"><b><i>Le nuove competenze del tribunale ordinario alla luce dell\u2019equiparazione tra figli legittimi e figli naturali<\/i><\/b><b><i>\u00a0<\/i><\/b><\/p>\n<p align=\"center\"><b>Lecce, 5 aprile 2013<\/b><\/p>\n<p align=\"center\"><b>***<\/b><\/p>\n<p align=\"center\"><b><i>Le prospettive di riforma della L. 219\/12, le deleghe e l\u2019attuazione<\/i><\/b><\/p>\n<p align=\"center\"><b><i>di Avv. Mara Lucia Schirinzi<\/i><\/b><\/p>\n<p align=\"center\"><b><i>\u00a0<\/i><\/b><\/p>\n<p>Questo lavoro nasce dal proposito di analizzare tutte le novit\u00e0 introdotte dalla legge 219\/12 della quale saranno evidenziati gli aspetti pi\u00f9 nevralgici, anche in una prospettiva <i>de iure condendo<\/i>.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>I figli sono tutti uguali. D\u2019ora in poi nessuna distinzione tra \u201clegittimi\u201d e \u201cnaturali\u201d. Semmai tra figli nati all\u2019interno e fuori dal matrimonio. Ma uguale deve essere il trattamento che la legge loro riserva. <b><\/b><\/p>\n<p>E\u2019 questa in sintesi, la linea ispiratrice della riforma, chiaramente attuativa dei principi fondamentali statuiti dalla Costituzione (art. 30), in contestuale conformit\u00e0 alla Carta dei Diritti Fondamentali dell\u2019Unione Europea (art. 21: divieto di discriminazione in base alla nascita; art. 24: Diritti del bambino), alla Convenzione Europea dei Diritti dell\u2019Uomo (artt. 14 e 1 del Protocollo Addizionale n. 12: divieto di discriminazione in base alla nascita;) ed alla Giurisprudenza della Corte di Strasburgo.<\/p>\n<p>Una legge attesa da tempo, la necessaria risposta giuridica ai mutamenti intervenuti nelle dinamiche sociali nelle quali si registra una crescita esponenziale delle convivenze <i>more uxorio<\/i> e un dato statistico rilevante con cui il legislatore ha dovuto confrontarsi: un bambino su cinque in Italia nasce fuori dal matrimonio.<\/p>\n<p>Vediamo su quali aspetti sostanziali e procedurali intervengono le norme approvate.<\/p>\n<p><i>In primis<\/i> la legge elimina ogni differenza, anche meramente terminologica, tra \u201cfigli naturali\u201d e \u201cfigli legittimi\u201d, prevedendo che, nel codice civile, le parole \u201cfigli legittimi\u201d e \u201cfigli naturali\u201d ovunque ricorrano siano sostituite da \u201cfigli\u201d, e ne equipara altres\u00ec lo <i>status<\/i> giuridico in virt\u00f9 del nuovo art. 315 c.c., principio cardine dell\u2019intero provvedimento legislativo, che ora recita <i>\u201ctutti<\/i> <i>i figli hanno lo stesso stato giuridico\u201d<\/i>.<\/p>\n<p>Conformemente a tale equiparazione, \u00e8 abrogata nel <i>corpus<\/i> del Libro I del codice civile, l\u2019intera Sezione II del Capo II del Titolo VII, rubricata <i>\u201cLegittimazione dei figli naturali\u201d<\/i>, oramai priva di qualsivoglia utilit\u00e0.<\/p>\n<p>Il legislatore della riforma riscrive l\u2019art. 74 c.c. che oggi offre una nozione pi\u00f9 ampia di parentela, definita come vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite sia nel caso in cui la filiazione \u00e8 avvenuta all\u2019interno del matrimonio, sia nel caso in cui \u00e8 avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio \u00e8 adottivo, con esclusione del vincolo di parentela nell\u2019ipotesi di adozione di persone maggiori di et\u00e0. La legge involge, dunque, anche i rapporti di filiazione non biologica ma soltanto con riferimento ai figli adottivi minori di et\u00e0.<\/p>\n<p>Consequenziale a questa modifica \u00e8 il novellato art. 258 c.c. che estende gli effetti del riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio ai parenti del genitore da cui fu fatto.<\/p>\n<p>Si tratta di un\u2019innovazione determinante giacch\u00e8, nell\u2019ambito di rapporti di parentela instauratisi in virt\u00f9 della sola appartenenza al medesimo stipite, la legge consente anche alla prole nata fuori dal matrimonio di vantare legami giuridici con i familiari del genitore che ne abbia effettuato il riconoscimento.<\/p>\n<p>In ragione di ci\u00f2, sembra possibile ipotizzare un destino pi\u00f9 conforme a equit\u00e0 riservato ai figli nati fuori dal matrimonio, che \u2013 in caso di decesso del genitore \u2013 potrebbero essere affidati ai nonni, paterni o materni, con conseguente minore ricorso all\u2019istituto dell\u2019adozione e con il vantaggio per gli orfani di continuare a crescere nella famiglia d\u2019origine.<\/p>\n<p>Inoltre, la legge delega, alla luce del principio di unicit\u00e0 dello stato di figlio e dell\u2019ampliata nozione di parentela, comporter\u00e0 la modifica della disciplina delle successioni, incidendo, in particolare, sulla commutazione, sulla successione tra fratelli e sulla successione per rappresentazione.<\/p>\n<p>Orbene, l\u2019istituto della commutazione sembra essere tacitamente abrogato. Viene meno, dunque, la facolt\u00e0 per i figli nati nel matrimonio di offrire ai fratelli naturali denaro o beni di valore corrispondente alla loro quota di eredit\u00e0, sicch\u00e8 questi ultimi potranno concorrere senza discriminazioni alla divisione del patrimonio ereditario.<\/p>\n<p>Ancora, per ci\u00f2 che concerne la successione tra fratelli, alla morte del fratello legittimo, quello naturale sar\u00e0 ricompreso tra gli eredi del primo. Invero, gi\u00e0 prima di questo intervento normativo, la Corte Costituzionale con la sentenza del 4 luglio 1979\u00a0 n. 55, e quella successiva del 12 aprile 1990 n. 184, aveva parzialmente inciso sulla disciplina della successione tra fratelli, stabilendo che alla morte del fratello naturale, l\u2019altro fratello avrebbe ereditato qualora il defunto non avesse avuto coniuge, figli ed altri parenti entro il sesto grado, con priorit\u00e0 soltanto sullo Stato. Un questione che oggi, stante la intervenuta equiparazione tra i figli, dovrebbe essere definitivamente risolta, per cui nell\u2019ipotesi di morte senza prole, i fratelli del <i>de cuius<\/i> potranno ereditare anche nel caso in cui siano nati fuori dal matrimonio. Cos\u00ec la presenza del fratello naturale incider\u00e0 sulla quota spettante all\u2019eventuale coniuge superstite e agli altri fratelli, con prevalenza sui parenti di grado ulteriore.<\/p>\n<p>Infine, riguardo all\u2019istituto della rappresentazione, non dovrebbero esserci pi\u00f9 limiti al subentro dei discendenti dei fratelli o sorelle del defunto.<\/p>\n<p>Di estremo interesse sono le modifiche sostanziali e le novit\u00e0 procedimentali\u00a0 in materia di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio.<\/p>\n<p>Nel nuovo art. 250 c.c., in senso favorevole al minore, \u00e8 stata abbassata da sedici a quattordici anni l\u2019et\u00e0 a partire dalla quale il riconoscimento non produce effetto senza il suo assenso. E\u2019 stata altres\u00ec ridotta da sedici a quattordici anni l\u2019et\u00e0 al di sotto della quale il riconoscimento non pu\u00f2 avere effetto senza il consenso dell\u2019altro genitore che lo abbia gi\u00e0 effettuato.<\/p>\n<p>La norma detta nuove regole procedimentali nella ipotesi di opposizione al riconoscimento da parte dell\u2019altro genitore. In precedenza, il testo si limitava a prevedere che, in caso di opposizione, su ricorso del genitore che intendeva effettuare il riconoscimento, il Tribunale, sentito il minore nel contraddittorio tra le parti e con l\u2019intervento del pubblico ministero, pronunciasse una sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, teneva luogo del consenso mancante.<\/p>\n<p>Oggi il procedimento \u00e8 connotato da una struttura \u201cbifasica\u201d e, per certi versi, semplificata, che ricorda quella del procedimento per ingiunzione. Qualora uno dei due genitori rifiuti il consenso, il genitore che vuole riconoscere il figlio pu\u00f2 ricorrere al giudice che fissa un termine per la notifica del ricorso al genitore che si oppone.<\/p>\n<p>A questo punto, se entro trenta giorni dalla notifica del ricorso, non fa seguito da parte del genitore una formale opposizione, il giudice decider\u00e0 con sentenza che terr\u00e0 luogo del consenso mancante. Se, al contrario, il genitore propone opposizione nel termine previsto, si apre una fase istruttoria nella quale il giudice pu\u00f2 assumere ogni opportuna informazione, dispone l\u2019audizione del figlio minore che abbia compiuto almeno dodici anni o anche di et\u00e0 inferiore se capace di discernimento, e, all\u2019esito di una delibazione sommaria, assume gli eventuali provvedimenti provvisori ed urgenti (in ordine al diritto di visita, al contributo economico, etc.) al fine instaurare nelle more del giudizio la relazione genitore-figlio. Ci\u00f2 semprech\u00e8, prevede la norma, l\u2019opposizione non sia palesemente fondata. Terminata l\u2019istruttoria, in caso di rigetto dell\u2019opposizione, il giudice decide con sentenza che sostituisce il consenso mancante. Inoltre, in linea con l\u2019obiettivo di concentrazione dei tempi processuali, la norma prevede che la sentenza contenga anche\u00a0provvedimenti sull\u2019affidamento e il mantenimento del minore, nonch\u00e9 sul suo cognome, ai sensi dell\u2019art. 262 c.c..<\/p>\n<p>Si tratta di un procedimento semplificato rispetto al modello contenuto nella vecchia formulazione dell\u2019art. 250 c.c., poich\u00e9 la instaurazione del contraddittorio si determina solo in caso di opposizione dell\u2019altro genitore. La previsione di questa \u201cfase eventuale\u201d consente alla parte che ha opposto inizialmente il suo rifiuto di disporre del tempo necessario a ponderare la questione, magari scegliendo la via della composizione della conflittualit\u00e0 cos\u00ec da evitare che la iniziale contesa sfoci in lunghi procedimenti giudiziari.<\/p>\n<p>Infine, nell\u2019ultimo comma dell\u2019art. 250 c.c. viene mitigato il divieto di riconoscimento da parte dei genitori con meno di sedici anni con la possibilit\u00e0 che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all\u2019interesse del figlio.<\/p>\n<p>Con questa legge, si supera ogni pregiudizio, ogni discriminazione di sorta. Il legislatore elimina dal sistema normativo la inaccettabile disciplina relativa ai figli incestuosi, riformulando l\u2019art. 251 c.c. e superando le iniziali perplessit\u00e0 che hanno accompagnato il dibattito parlamentare, basate sull\u2019erronea convinzione che la possibilit\u00e0 di riconoscimento dei figli incestuosi potesse sminuire la riprovevolezza della violenza endofamiliare.\u00a0 Per effetto del nuovo testo vengono meno i presupposti ai quali in precedenza era subordinato il riconoscimento. Ora l\u2019art. 251 c.c. pone rilievo sul solo \u201cinteresse del figlio\u201d e, sotto la nuova rubrica <i>\u201cAutorizzazione al riconoscimento\u201d<\/i>, prevede la possibilit\u00e0 di riconoscimento del figlio incestuoso previa autorizzazione del giudice avuto riguardo soltanto all\u2019interesse del figlio e alla necessit\u00e0 di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.<\/p>\n<p>Si specifica altres\u00ec che nell\u2019ipotesi in cui il riconoscimento riguardi una persona minore di et\u00e0, la competenza spetta al Tribunale per i minorenni. Su questo ultimo punto per\u00f2 si rileva un\u2019incongruenza: se da un lato il legislatore, come si vedr\u00e0 dall\u2019analisi dell\u2019art. 38 disp. att. c.c., sposta dal Tribunale per i minorenni al Tribunale ordinario la competenza relativa ai provvedimenti di cui all\u2019art. 250 c.c., dall\u2019altro lato, ristabilisce tale competenza per i figli nati da persone legate da un vincolo di parentela o di affinit\u00e0. In tal modo si reintroduce una diversit\u00e0 di trattamento proprio in un testo normativo che, facendo perno su un nuovo e unico <i>status<\/i> giuridico di \u201cfiglio\u201d, dovrebbe avere la finalit\u00e0 di eliminare ogni distinzione anche sotto il profilo giurisdizionale.<\/p>\n<p>Viene inoltre modificato l\u2019art. 276 c.c. che, in materia di legittimazione passiva nella dichiarazione di paternit\u00e0 e maternit\u00e0 naturale, nella formulazione ante riforma, si limitava a prevedere che la relativa domanda dovesse essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi, con la previsione che a tale domanda pu\u00f2 contraddire chiunque vi abbia interesse<b>. <\/b>La previgente disciplina, precludendo la possibilit\u00e0 di chiedere il riconoscimento dello stato di figlio in mancanza del genitore o dei suoi eredi, determinava di fatto un pregiudizio per il presunto figlio il quale, senza alcun rimedio giuridico, era costretto a rinunciare ai propri diritti.<\/p>\n<p>Il nuovo testo aggiunge che in caso di mancanza di eredi del genitore, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.<\/p>\n<p>Il legislatore, dunque, si \u00e8 preoccupato di salvaguardare la integrit\u00e0 del contraddittorio in ogni caso, sia all\u2019atto della instaurazione del procedimento, sia anche nella ipotesi in cui, promossa l\u2019azione, venga meno (per incapacit\u00e0, per morte o per altra causa) l\u2019originario legittimato passivo.<\/p>\n<p>Muta il profilo giuridico del Titolo IX del Libro I del codice civile, prefigurato dalla nuova intestazione, ora \u201c<i>Della potest\u00e0 dei genitori e dei diritti e dei doveri del figlio<\/i>\u201d, particolarmente caratterizzato dalla introduzione dell\u2019art. 315 <i>bis<\/i> c.c.,<b> <\/b>che nel sistema di tutela dei minori, detta i principi generali regolatori della materia: il diritto del figlio al mantenimento, il diritto all\u2019educazione e all\u2019assistenza morale da parte dei genitori, il diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.<b> <\/b>Ne emerge chiaramente un rafforzamento dei principi della legge 54\/2006 sull\u2019affidamento condiviso. Con siffatta innovazione, il legislatore offre una compiuta individuazione<b> <\/b>dei diritti del figlio, non pi\u00f9 desumibili soltanto dai doveri che incombono sui genitori.<\/p>\n<p>La stessa norma richiama i doveri del figlio di rispettare i genitori e di contribuzione al mantenimento della famiglia finch\u00e8 convive con essa.<\/p>\n<p>L\u2019art. 315 <i>bis<\/i> c.c. attribuisce uno specifico diritto al minore: il diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano e, dunque, a prescindere dall\u2019oggetto. La nuova disposizione, dall\u2019indubbia portata generale rispetto a quella contenuta nel primo comma dell\u2019art. 155 <i>sexies<\/i> c.c., si riferisce al minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di et\u00e0 inferiore ove abbia capacit\u00e0 di discernimento. La espressa previsione in favore del minore di un \u201cdiritto\u201d all\u2019ascolto, \u00e8 il frutto di un cambiamento legislativo che, in ossequio ai principi dettati dal diritto europeo, \u00e8 finalizzato alla costruzione di un modello procedimentale nel quale il minore possa essere parte attiva nelle questioni che riguardano i suoi interessi e i suoi diritti, \u201ccos\u00ec guardando al fanciullo non come semplice oggetto di protezione ma come vero e proprio soggetto di diritto, a cui va data voce nel momento conflittuale della crisi familiare\u201d (Trib. Varese, 24 gennaio 2013).<\/p>\n<p>In materia di obbligazione alimentare, \u00e8 stato introdotto nel codice civile l\u2019art. 448 <i>bis<\/i> che sottrae i figli, anche adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, all\u2019adempimento dell\u2019obbligo di prestare gli alimenti nei confronti del genitore decaduto dalla potest\u00e0 e che permette loro di escluderlo dalla successione per i fatti che non integrino i casi di indegnit\u00e0 di cui all\u2019art. 463 c.c..<\/p>\n<p>Si inaspriscono, dunque, le conseguenze giuridiche della decadenza della potest\u00e0 genitoriale.<\/p>\n<p>Un\u2019innovazione rilevante sul piano processuale \u00e8 quella che incide sul riparto delle competenze tra il Tribunale ordinario e il Tribunale per i minorenni. Nel nuovo art. 38 disp. att. c.c., il legislatore ha ridotto drasticamente le competenze civili del Tribunale per i minorenni, cui restano oggi destinati i seguenti provvedimenti:<\/p>\n<p>&#8211; l\u2019autorizzazione a contrarre matrimonio del minore che abbia compiuto i sedici anni (art. 84);<\/p>\n<p>&#8211; la nomina di un curatore speciale che assista il minore nella stipula delle convenzioni matrimoniali (art. 90);<\/p>\n<p>&#8211; i procedimenti <i>de potestate <\/i>( artt. 330, 332, 333, 334, 335);<\/p>\n<p>&#8211; l\u2019autorizzazione a proseguire l\u2019impresa (art. 371 u.c. c.c.).<\/p>\n<p>Pertanto, la competenza sui provvedimenti previsti dalle ulteriori norme elencate nel vecchio testo dell\u2019art. 38, spetta al Tribunale ordinario. In particolare viene eliminato dall\u2019art. 38 il riferimento all\u2019art. 316 <i>bis<\/i> c.c., cos\u00ec trasferendo dal Tribunale per i minorenni al Tribunale ordinario la competenza sulle controversie relative all\u2019esercizio della potest\u00e0 e all\u2019affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio.<\/p>\n<p>In merito all\u2019adozione di provvedimenti in presenza di una condotta del genitore pregiudizievole per i figli (art. 333 c.c.), l\u2019art. 38 comma 1 disp. att. c.c. conferma la competenza del Tribunale per i minorenni, salvo che sia in corso, tra le stesse parti,\u00a0 un procedimento di separazione o divorzio o giudizio in materia di esercizio della potest\u00e0 genitoriale di cui all\u2019art. 316 c.c., nel qual caso la competenza \u00e8 attribuita al giudice ordinario. La stessa norma statuisce che in tale ipotesi, per tutta la durata del processo, la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. Una formulazione poco chiara da parte del legislatore che dapprima fa riferimento solo ai provvedimenti di cui all\u2019art. 333 c.c. e poi estende la competenza del Tribunale ordinario, nelle ipotesi di pendenza di giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell\u2019art. 316 c.c., a tutti i provvedimenti che la legge riserva al giudice minorile.<\/p>\n<p>Resta fermo il criterio della competenza residuale assorbente del Tribunale ordinario laddove non \u00e8 espressamente stabilita la competenza di una diversa autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p>\n<p>Riguardo al rito applicabile, alla stringata previsione contenuta nel vecchio art. 38 disp. att. c.c. si sostituisce una disposizione pi\u00f9 dettagliata che prevede una procedura <i>ad hoc<\/i> per i procedimenti in materia di affidamento e mantenimento dei minori, ai quali si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. c.p.c..\u00a0 Pi\u00f9 precisamente, fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. E\u2019 inoltre confermata la competenza della sezione di Corte d\u2019Appello per i minorenni sul reclamo sui provvedimenti emessi dal giudice minorile.<\/p>\n<p>Le modifiche all\u2019art. 38 disp. att. c.c. si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge. Pertanto, resta ferma la competenza del Tribunale per i minorenni per tutti i procedimenti instaurati ai sensi del vecchio testo dell\u2019art. 38 prima di tale data.<\/p>\n<p>Di rilevanza pratica \u00e8 l\u2019art. 3, comma 2 della legge, che in conformit\u00e0 al principio di equiparazione tra filiazione legittima e naturale, estende ai figli nati fuori dal matrimonio gli speciali strumenti di garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia di alimenti e mantenimento della prole, gi\u00e0 previsti per i figli di genitori coniugati: garanzie personali o reali a carico del genitore obbligato, il sequestro dei beni dello stesso, l\u2019ordine al terzo tenuto a corrispondere somme di denaro all\u2019obbligato, di versare tali somme direttamente agli aventi diritto, ed ancora, la previsione di titolo per l\u2019iscrizione dell\u2019ipoteca giudiziale ai sensi dell\u2019art. 2818 c.c. dei provvedimenti patrimoniali definitivi.<\/p>\n<p>Tali garanzie, in virt\u00f9 dell\u2019art. 4 comma 2 della legge di riforma, sono applicabili anche ai procedimenti relativi all\u2019affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati, pendenti davanti al Tribunale per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge, ossia l\u20191 gennaio 2013.<\/p>\n<p>Infine, in ordine alle modifiche delle norme regolamentari in materia di stato civile, previste direttamente dalla legge, l\u2019art. 5, comma 2 sostituisce l\u2019art. 35 D.P.R.\u00a0 n. 396\/2000. Il nuovo testo prevede che\u00a0 il nome imposto al figlio deve corrispondere al sesso e pu\u00f2 essere costituito da un solo nome o da pi\u00f9 nomi, anche separati, non superiori a tre. Nel caso siano imposti due o pi\u00f9 nomi separati da una virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall\u2019ufficiale dello stato civile e dall\u2019ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi.<\/p>\n<p>In sostanza, si ritorna al sistema antecedente il D.P.R. n. 396\/2000.<\/p>\n<p><i>De iure condendo<\/i>, la legge delega il Governo ad adottare uno o pi\u00f9 decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilit\u00e0 per eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell\u2019art. 30 Cost., e osservando tra gli altri, i principi di cui agli artt. 315 e 315 <i>bis<\/i> c.c..<\/p>\n<p>Pi\u00f9 dettagliatamente, l\u2019Esecutivo dovr\u00e0 legiferare seguendo diversi criteri direttivi, tra i quali:<\/p>\n<p>1. La sostituzione, in tutta la legislazione vigente,\u00a0 di ogni riferimento a \u201cfigli legittimi\u201d e \u201cfigli naturali\u201d con il riferimento a \u201cfigli\u201d, salvo l\u2019utilizzo delle denominazioni di \u201cfigli nati nel matrimonio\u201d o \u201cfigli nati fuori del matrimonio\u201d quando si tratta di disposizioni ad essi specificamente relative.<\/p>\n<p>2. La modificazione del titolo VII del Libro I del codice civile, ridefinendo, in particolare, la disciplina del possesso di stato e della prova della filiazione, con la previsione che la filiazione fuori dal matrimonio potr\u00e0 essere provata con ogni mezzo idoneo.<\/p>\n<p>3. La modificazione della disciplina del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio con la previsione, in particolare, dell\u2019estensione del principio dell\u2019inammissibilit\u00e0 del riconoscimento di cui all\u2019art. 253 c.c. a tutte le ipotesi in cui il riconoscimento medesimo \u00e8 in contrasto con lo stato di figlio riconosciuto o giudizialmente dichiarato, nonch\u00e9 dell\u2019adeguamento al principio dell\u2019unificazione dello stato di figlio, della disciplina relativa all\u2019inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia dell\u2019uno e dell\u2019altro genitore, demandando esclusivamente al giudice la valutazione di compatibilit\u00e0 di cui all\u2019art. 30, terzo comma della Costituzione.<\/p>\n<p>4. La modificazione della disciplina dell\u2019impugnazione del riconoscimento con la limitazione dell\u2019imprescrittibilit\u00e0 dell\u2019azione solo per il figlio e con l\u2019introduzione di un termine di decadenza per l\u2019esercizio dell\u2019azione da parte degli altri legittimati.<\/p>\n<p>\u00a05. La unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del matrimonio, delineando la nozione di responsabilit\u00e0 genitoriale.<\/p>\n<p>\u00a06. La disciplina delle modalit\u00e0 di esercizio del diritto all\u2019ascolto del minore che abbia adeguata capacit\u00e0 di discernimento, con la precisazione che nell\u2019ambito di procedimenti giurisdizionali, ad esso provveda il presidente del tribunale o il giudice delegato. Questo punto della delega dovrebbe tendere ad uniformare le prassi diversificate dei vari uffici giudiziari in ordine alle modalit\u00e0 pratiche dell\u2019ascolto, che attualmente sono rimesse alla prudente valutazione del giudicante.<\/p>\n<p>7. La previsione della legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori. Questa \u00e8 una novit\u00e0 che sembra destinata a superare quel prevalente orientamento giurisprudenziale che, nell\u2019interpretare il riformulato art. 155 comma 1 c.c., ha escluso l\u2019esistenza di un diritto di visita degli avi tutelabile in via diretta (Trib. Napoli, 1 febbraio 2007; Trib. Catanzaro, 7 febbraio 2011; Trib. Reggio Emilia 17 maggio 2007; Trib. Rieti, 7 novembre 2006) potendo trovare tutela esclusivamente per i nipoti il diritto ad intrattenere frequentazioni stabili e significative con gli ascendenti.<\/p>\n<p>Occorre per\u00f2 evidenziare che il legislatore delegante ha demandato al delegato l\u2019attribuzione ai \u201cnonni\u201d di una legittimazione attiva, in tal modo affermando &#8211; ancorch\u00e8 solo per implicito &#8211; l\u2019esistenza di un diritto soggettivo dei nonni non esplicitamente previsto da alcuna norma.<\/p>\n<p>Ci\u00f2, all\u2019evidenza, considerato che l\u2019attivazione degli strumenti di tutela processuale presuppone l\u2019esistenza di una posizione sostanziale da tutelare, consentirebbe al Governo, senza violazione dei limiti della delega, di riconoscere esplicitamente agli avi , regolamentandone la legittimazione a farlo valere in giudizio, il \u201cdiritto di relazione\u201d con la progenie.<\/p>\n<p>Questa possibilit\u00e0 sarebbe foriera di ulteriori effetti sul piano sostanziale perch\u00e8 aprirebbe le porte anche ad eventuali pretese risarcitorie da parte dell&#8217;avo, ogni qual volta si configurasse una violazione colposa o dolosa del suo diritto da parte degli esercenti la potest\u00e0 genitoriale.<\/p>\n<p>Il legislatore delegato potrebbe seguire altre strade: attribuire agli avi una legittimazione nell\u2019interesse del minore, attraverso la possibilit\u00e0 che l\u2019art. 336 c.c. riconosce ai parenti di ricorrere al giudice al fine di ottenere i provvedimenti richiamati dalla stessa norma, o, magari, limitarsi a sancire, per gli avi, una legittimazione <i>ad adiuvandum<\/i> che la giurisprudenza di legittimit\u00e0 finora ha negato (Cass., Sez. I, 16 ottobre 2009, n. 22081;\u00a0 Cass., 27 dicembre 2011, n. 28902).<\/p>\n<p>Il Governo dovr\u00e0 inoltre provvedere:<\/p>\n<p>8. Al riassetto delle norme sulle successioni e le donazioni in ossequio al principio di unicit\u00e0 dello stato di figlio, prevedendo, anche in relazione ai giudizi pendenti, una disciplina che assicuri la produzione degli effetti successori riguardo ai parenti anche per gli aventi causa del figlio naturale premorto o deceduto nelle more del riconoscimento e, conseguentemente, l\u2019estensione delle azioni di petizione di cui agli artt. 533 ss. c.c..<\/p>\n<p>9. Alla specificazione della nozione di abbandono morale e materiale dei figli con riguardo alla provata irrecuperabilit\u00e0 delle capacit\u00e0 genitoriali in un tempo ragionevole da parte dei genitori, fermo restando che le condizioni di indigenza dei genitori non possono costituire ostacolo all\u2019esercizio del diritto del minore alla propria famiglia.<\/p>\n<p>Queste sono solo alcune delle deleghe destinate al Governo.<\/p>\n<p>Quali prospettive in proposito.<\/p>\n<p>Non vi \u00e8 dubbio che questo testo legislativo \u00e8 un grande passo di civilt\u00e0 giuridica ma presenta ancora delle zone d\u2019ombra poich\u00e9 \u00e8 direttamente applicabile solo in parte. Il Parlamento, anzich\u00e9 definire compiutamente gli interventi da operare, li ha in gran parte demandati al Governo che non si limiter\u00e0 a dare una nuova veste alle norme gi\u00e0 scritte ma dovr\u00e0 riempire di nuovo contenuto le norme da modificare, ridisegnando, entro dodici mesi dall\u2019entrata in vigore della legge, una materia cos\u00ec delicata quale \u00e8 quella della filiazione, con la possibilit\u00e0, peraltro, che ai decreti legislativi seguano nuovi provvedimenti, integrativi o correttivi, senza contare i pur sempre possibili interventi del Giudice delle Leggi in seguito ad eventuali denunce di violazione del primo comma dell\u2019art. 77 Cost..<\/p>\n<p>Inoltre, in ordine al riparto delle competenze, il cambiamento \u00e8 notevole. Lo spostamento di molti procedimenti giudiziari incider\u00e0 inevitabilmente sul carico di lavoro dei Tribunali ordinari dal momento che la riforma non \u00e8 stata accompagnata da alcuna modifica al sistema organizzativo.<\/p>\n<p>Sotto quest\u2019ultimo profilo, \u00e8 auspicabile che il percorso legislativo giunga al suo logico completamento con la istituzione del Tribunale per la Famiglia o delle sezioni specializzate in materia di famiglia in ogni tribunale. Il riassetto delle regole sulla competenza sembra andare in tale direzione.<\/p>\n<p>In ogni caso, si dovr\u00e0 seguire l\u2019evoluzione normativa e giurisprudenziale che questa legge comporter\u00e0. Ci sono altri passi da fare. Sicuramente oggi il nostro Paese \u00e8 di molto progredito nel dovere di conformarsi ai diritti umani fondamentali, gi\u00e0 da tempo universalmente riconosciuti nella dignit\u00e0 e valore della persona umana, che ad ogni individuo spettano \u201csin dalla nascita\u201d, senza distinzione alcuna per ragione della stessa nascita e di qualsivoglia altra condizione. La meta, tuttavia \u00e8 ancora lontana e la strada, purtroppo, \u00e8 ancora tutta in salita.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Convegno AMI \u2013 Sez. distrettuale di Lecce Le nuove competenze del tribunale ordinario alla luce dell\u2019equiparazione tra figli legittimi e figli naturali\u00a0 Lecce, 5 aprile 2013 *** Le prospettive di riforma della L. 219\/12, le deleghe e l\u2019attuazione di Avv. Mara Lucia Schirinzi \u00a0 Questo lavoro nasce dal proposito di analizzare tutte le novit\u00e0 introdotte [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":2792,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"ngg_post_thumbnail":0,"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"class_list":["post-2791","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-novita-dallami-nazionale"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2791","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2791"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2791\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/2792"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2791"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2791"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2791"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}