{"id":1644,"date":"2013-01-03T17:30:49","date_gmt":"2013-01-03T16:30:49","guid":{"rendered":"http:\/\/lnx.ami-avvocati.it\/tribunale-per-i-minorenni-di-catanzaro-i-nonni-troppo-invadenti-non-possono-pretendere-un-diritto-di-visita-nei-confronti-dei-nipoti\/"},"modified":"2021-03-02T17:44:08","modified_gmt":"2021-03-02T16:44:08","slug":"tribunale-per-i-minorenni-di-catanzaro-i-nonni-troppo-invadenti-non-possono-pretendere-un-diritto-di-visita-nei-confronti-dei-nipoti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/?p=1644","title":{"rendered":"Tribunale per i Minorenni di Catanzaro :I nonni troppo invadenti   non possono pretendere un diritto di visita nei confronti dei nipoti"},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/win.ami-avvocati.it\/public\/imgarticoli\/15.jpg\" \/><P><SPAN>Lo ha stabilito il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro con decreto depositato il 31 gennaio scorso ( Presidente Dott. Luciano<B> Trovato<\/B>, Giudice Relatore Dot.ssa Teresa <B>Chiodo)<\/B>.<?xml:namespace prefix = o ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:office\" \/><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P><SPAN>Ed infatti sostiene il Tribunale che, per costante giurisprudenza ella Cassazione, <SPAN>&nbsp;&nbsp;<\/SPAN>anche a seguito dell\u2019intervento della legge 54\/2006, \u00e8 stato riconosciuto non un vero e proprio diritto di visita dei nonni o degli altri congiunti, ma solo un interesse del minore ad una crescita sana ed equilibrata alla cui realizzazione possono contribuire anche le figure dei congiunti , a meno che non ci siano ragioni che ostano<SPAN>&nbsp; <\/SPAN>al mantenimento di tale rapporto. Pertanto i parenti di ciascun ramo genitoriale possono vedersi riconosciuto , ai sensi degli artt. 333 e 336 c.c. il proprio \u201c<B><I>diritto<\/I><\/B>\u201d solo quando sussiste un effettivo impedimento alla frequentazione del minore frapposto dai genitori e solo qualora tale impedimento sia carente di ogni ragione e non pu\u00f2, viceversa , ritenersi sussistere ogni qual volta vengano dedotte e provate serie circostanze che sconsigliano il rapporto.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P><SPAN>Nel caso di specie i nonni materni di due bimbe avevano adito il Tribunale per i Minorenni nei confronti dei genitori delle nipotine<SPAN>&nbsp;&nbsp; <\/SPAN>per l\u2019adozione ex art. 333 c.c. di un provvedimento a tutela delle minori affinch\u00e9 potessero incontrare i nonni materni.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P><SPAN>Ma dall\u2019istruttoria era emerso che non sussistevano situazioni pregiudizievoli in danno delle minori, suscettibili di determinare l\u2019adozione di provvedimenti limitativi della potest\u00e0 genitoriale: le due bambine <SPAN>&nbsp;<\/SPAN>serene, intelligenti e comunicative, erano ben inserite nel contesto familiare; i genitori delle bimbe , figure forti e rassicuranti , rappresentavano un valido riferimento affettivo<SPAN>&nbsp; <\/SPAN>ed educativo per la prole. Invece<SPAN>&nbsp; <\/SPAN>si era manifestata<SPAN>&nbsp; <\/SPAN>in maniera evidente una situazione di forte conflittualit\u00e0 tra nonni e genitori delle bimbe, causata dalla totale ed ingiustificata disapprovazione dei nonni nei confronti dell\u2019indirizzo educativo adottato dai genitori nei confronti delle minori . Inoltre dalla Corte era stato rilevato che<SPAN>&nbsp;&nbsp; <\/SPAN>l\u2019 accesa conflittualit\u00e0 si era palesata anche nel corso dell\u2019udienza , costringendo il giudice istruttore ad allontanare dall\u2019aula<SPAN>&nbsp; <\/SPAN>i nonni ricorrenti .<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P><SPAN>Ed in decreto <SPAN>&nbsp;<\/SPAN>il Tribunale <SPAN>&nbsp;<\/SPAN>evidenzia che <B>\u00e8 innegabile che le gravi censure \u2013anche in udienza \u2013 formulate dai nonni materni nei confronti soprattutto del genero e risultate non suffragate da idonei riscontri, le indebite intrusioni effettuate nella privacy familiare, costituiscono espressione di una totale sfiducia dagli stessi nutrita<SPAN>&nbsp; <\/SPAN>nei confronti delle capacit\u00e0 genitoriali del pap\u00e0 e della mamma delle minori ed interferiscono negativamente sul progetto educativo familiare e sull\u2019armonico sviluppo della personalit\u00e0 in itinere delle minori.<o:p><\/o:p><\/B><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P><SPAN>Pertanto il Tribunale per i Minorenni ha rigettato il ricorso dei nonni materni, ribadendo che<SPAN>&nbsp; <\/SPAN>l\u2019interesse dei nonni a frequentare i nipoti pu\u00f2 essere preso in considerazione<SPAN>&nbsp; <\/SPAN>solo ove risulti<SPAN>&nbsp; <\/SPAN>che dalla mancata frequentazione derivi un pregiudizio<SPAN>&nbsp; <\/SPAN>a carico dei minori e come, nel caso di specie, una pi\u00f9 intensa frequentazione tra le minori ed i nonni materni attuata per via giudiziaria in un clima apertamente ostile e conflittuale non pu\u00f2 certo ritenersi rispondere all\u2019interesse delle bambine, ma \u00e8 al contrario suscettibile di costituire fonte di pregiudizio per le medesime.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P><SPAN>Il Tribunale invitava infine<SPAN>&nbsp; <\/SPAN>i nonni materni per il futuro a rapportarsi con le nipoti serenamente ed in maniera corretta<SPAN>&nbsp; <\/SPAN>\u201c<B><I>senza assumere iniziative suscettibili di interferire sul progetto educativo dei genitori o comunque idonee a non invadere l\u2019ambito delle prerogative e dei poteri che appartengono al demanio esclusivo dei genitori esercenti la potest\u00e0;solo a tale condizione<SPAN>&nbsp; <\/SPAN>potr\u00e0 ritenersi che il rapporto con i detti congiunti sia effettivamente essenziale ed utile per la crescita psicofisica delle bambine\u201d.<o:p><\/o:p><\/I><\/B><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P><B><SPAN><\/SPAN><\/B>&nbsp;<\/P><br \/>\n<P><B><SPAN>Avv. Margherita Corriere<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/B><\/P><br \/>\n<P><B><SPAN>Presidente Sezione Distrettuale AMI di Catanzaro<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/B><\/P>&#8230;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lo ha stabilito il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro con decreto depositato il 31 gennaio scorso ( Presidente Dott. Luciano Trovato, Giudice Relatore Dot.ssa Teresa Chiodo). Ed infatti sostiene il Tribunale che, per costante giurisprudenza ella Cassazione, &nbsp;&nbsp;anche a seguito dell\u2019intervento della legge 54\/2006, \u00e8 stato riconosciuto non un vero e proprio diritto di [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"1","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"ngg_post_thumbnail":0,"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"class_list":["post-1644","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-novita-dallami-nazionale"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1644","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1644"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1644\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1644"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1644"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1644"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}