{"id":1586,"date":"2013-01-03T17:30:47","date_gmt":"2013-01-03T16:30:47","guid":{"rendered":"http:\/\/lnx.ami-avvocati.it\/da-1-miliardo-di-lire-a-1000-euro-in-5-anni-ma-rimane-lobbligo-di-versare-lassegno-di-mantenimento-verso-lex-moglie\/"},"modified":"2021-03-02T17:44:19","modified_gmt":"2021-03-02T16:44:19","slug":"da-1-miliardo-di-lire-a-1000-euro-in-5-anni-ma-rimane-lobbligo-di-versare-lassegno-di-mantenimento-verso-lex-moglie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ami-avvocati.it\/?p=1586","title":{"rendered":"Da 1 miliardo di lire a 1000 euro in 5 anni. Ma rimane l&#8217;obbligo di versare l&#8217;assegno di mantenimento verso l&#8217;ex moglie"},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/win.ami-avvocati.it\/public\/imgarticoli\/CASSAZIONE 5.jpg\" \/><P>(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 24436\/11; depositata il 21 novembre)<\/P><br \/>\n<P>Da un miliardo di lire ad appena 1.168 euro: un crollo verticale nei redditi percepiti. E in appena cinque anni. Eppure, restano intatte le partecipazioni in diverse societ\u00e0, e, per giunta, frequentazioni nel mondo imprenditoriale. Ecco perch\u00e9 la \u2018supremazia\u2019 economica dell\u2019ex marito sulla ex moglie \u2013 con reddito da lavoro dipendente pari \u2018solo\u2019 a 42mila euro all\u2019anno \u2013 non pu\u00f2 essere messa in discussione, cos\u00ec come \u00e8 acclarato il contributo dato dalla donna, in oltre venti anni di matrimonio, alla capacit\u00e0 patrimoniale dell\u2019uomo. Di conseguenza, ogni discussione \u00e8 superflua e \u2013 come da sentenza della Cassazione, numero 24436, prima sezione civile, depositata ieri \u2013 il diritto all\u2019assegno di mantenimento, a favore dell\u2019ex moglie (e della figlia), deve essere ritenuto legittimo.<BR>Pro moglie e figlia. Il pomo della discordia \u00e8, come spesso succede, l\u2019assegno di mantenimento, che il Tribunale prima e la Corte d\u2019Appello poi hanno stabilito a carico dell\u2019ex marito. Cifre? Per la ex moglie, 1.000 euro; per la figlia, 2.600 euro. Mentre l\u2019altro figlio ha gi\u00e0 raggiunto la propria indipendenza economica.<BR>A pesare, in questa decisione, le differenti condizioni economiche degli ex coniugi, oltre alle condizioni di salute della figlia.<BR>Redditi da valutare. Per l\u2019uomo, per\u00f2, il carico \u00e8 troppo gravoso. Cos\u00ec, sceglie di presentare ricorso in Cassazione, chiedendo una rivisitazione della decisione assunta in Appello.<BR>Nodo gordiano \u00e8, ovviamente, la disponibilit\u00e0 economica di marito e moglie ormai divorziati. Su questo tasto batte l\u2019uomo, contestando la valutazione in Appello sulla \u00abdisparit\u00e0 economica\u00bb, valutazione effettuata \u00absenza considerare che i redditi valutati, da lui dichiarati, si riferivano a periodo successivo alla cessazione della convivenza, e senza altres\u00ec tener conto dell\u2019omessa acquisizione della prova\u00bb, a carico della ex moglie, \u00abdel tenore di vita goduto in costanza di matrimonio\u00bb, e, per giunta, disattendendo \u00abla regolamentazione concordata dei rapporti patrimoniali intervenuta in sede di separazione, che prevedeva rinuncia all\u2019assegno di mantenimento\u00bb da parte della donna.<BR>In questa ottica, peraltro, sempre secondo l\u2019ex marito, si colloca anche la valutazione, mancata in Appello, del \u00abcontributo\u00bb dato dall\u2019ex moglie \u00aballa formazione del patrimonio dell\u2019altro coniuge\u00bb, patrimonio che, valutato dai giudici, si riferisce \u00aba periodi successivi alla cessazione della convivenza\u00bb.<BR>Disparit\u00e0. Eppure, la posizione dei giudici della Cassazione non \u00e8 recettiva. Anzi, viene considerata pienamente legittima la ricostruzione portata avanti in Appello, ovvero \u00abla comparazione tra le condizioni economiche dei coniugi\u00bb e la relativa \u00abnotevole disparit\u00e0\u00bb. Difatti, nonostante il \u2018crollo\u2019 economico dichiarato dall\u2019uomo \u2013 da un miliardo di lire a 1.168 euro in cinque anni \u2013, \u00abla sua capacit\u00e0 reddituale non poteva ritenersi azzerata, continuando egli ad avere partecipazioni in diverse societ\u00e0 e frequentazioni nel mondo imprenditoriale\u00bb, mentre, dall\u2019altro lato, l\u2019ex moglie \u00abpercepiva reddito da lavoro dipendente nell\u2019importo di 42mila euro annui\u00bb. Eppoi, secondo i giudici, \u00abdata la ventennale convivenza matrimoniale\u00bb, l\u2019ex moglie \u00abaveva sicuramente contribuito allo sviluppo della capacit\u00e0 patrimoniale del coniuge\u00bb, e ci\u00f2 giustificava \u00abtanto l\u2019obbligo contributivo\u00bb posto a carico dell\u2019uomo quanto \u00abla misura degli assegni\u00bb. Infine, per chiudere il cerchio, evidente, per i giudici, \u00abl\u2019inadeguatezza della condizione economica\u00bb della donna \u00aba mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio\u00bb, alla luce della \u00absituazione attuale\u00bb e di \u00abquella della famiglia, desunta dalle condizioni economiche emerse dalle rispettive dichiarazioni fiscali, sue e del coniuge, ed in particolare di quest\u2019ultimo, risultato percettore di elevato reddito che, seppur maturato dopo la cessazione della convivenza, il giudice del merito ha comunque logicamente ritenuto sviluppo naturale prevedibile della medesima attivit\u00e0, pacificamente svolta durante il matrimonio\u00bb.<BR>Alla luce di questo quadro, la decisione di rigettare il ricorso presentato dall\u2019ex marito \u00e8 scontata. E consequenziale \u00e8 la conferma della pronunzia d\u2019Appello in materia di assegno di mantenimento a favore dell\u2019ex moglie e della figlia.<BR><\/P><br \/>\n<P>Deiure.it<\/P>&#8230;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 24436\/11; depositata il 21 novembre) Da un miliardo di lire ad appena 1.168 euro: un crollo verticale nei redditi percepiti. E in appena cinque anni. Eppure, restano intatte le partecipazioni in diverse societ\u00e0, e, per giunta, frequentazioni nel mondo imprenditoriale. 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